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  • La Fondazione Inarcassa ottiene un altro importante risultato nell’ambito dell’azione di contrasto ai bandi irregolari. La Struttura Commissariale di Governo della ZES Calabria ha rettificato, in autotutela, gli atti di gara della procedura di affidamento di un appalto integrato concernente la realizzazione di una infrastruttura per la sicurezza nelle aree della ZES Calabria. Alla diffida notificata il 27 ottobre scorso - cui l’Amministrazione non aveva inizialmente dato riscontro - è seguito un esposto all’Anac della Fondazione Inarcassa per ribadire le irregolarità riscontrate nel bando di gara. Ben prima, dunque, dell’eventuale pronunciamento da parte dell’Autorità, la Struttura Commissariale ha provveduto alla rettifica degli atti di gara, in accoglimento dei rilievi mossi dalla Fondazione Inarcassa.   Sono quattro gli aspetti critici segnalati dalla Fondazione Inarcassa. Il primo riguarda la mancata motivazione del ricorso all’istituto dell’appalto integrato. Contrariamente al dettato dell’art. 44, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante non ha motivato il ricorso all’appalto integrato “con riferimento alle esigenze tecniche”. L’altro elemento critico sottoposto all’attenzione della Struttura commissariale è la mancata indicazione dei criteri di determinazione della base d’asta. Infatti, la stazione appaltante, per quanto riguarda la progettazione esecutiva, ha specificato l’importo spettante al professionista senza però indicare la relativa modalità di calcolo. A tal proposito, nella diffida è stato richiamato non solo l’art, 41, comma 15 del Codice e il rimando all’allegato I.13 nel quale “sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura”, ma anche una robusta giurisprudenza in materia, oltre alle Linee Guida Anac n. 1 che specificano il ricorso al decreto “parametri” del 2016 ai fini della determinazione dell’importo da porre a base di gara. Contestualmente, la Fondazione Inarcassa ha riscontrato una violazione della disciplina dell’equo compenso di cui alla legge 49/2023 laddove nel disciplinare è stato previsto un ribasso dell’importo posto a base di gara, comprensivo dell’importo dei SIA. Al riguardo, nella diffida è stata richiamata la delibera Anac n. 343/2023 secondo cui i parametri ministeriali fissati dal decreto ministeriale del 17 giugno 2016 alla luce della recente legge in materia di equo compenso “assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di architettura e ingegneria e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Infine, in contrasto con il dettato dell’art. 44, comma 6, del Codice, negli atti di gara è mancata la previsione del pagamento diretto al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta. La Struttura Commissariale, quindi, ha accolto i nostri rilievi. Innanzitutto, l’Amministrazione ha chiarito le esigenze tecniche che hanno motivato il ricorso all’appalto integrato.  In secondo luogo, la Struttura Commissariale ha precisato che “il ribasso proposto dagli operatori economici partecipanti, non sarà applicato al corrispettivo dei compensi determinati per i servizi di ingegneria ed architettura, che saranno riconosciuti in modo diretto ai professionisti aggiudicatari della procedura”. Infine, sulla piattaforma e-procurement utilizzata per l’espletamento della procedura di gara, la stazione appaltante ha pubblicato le specifiche ai fini della determinazione del calcolo dei corrispettivi sulla base del DM 17/06/2016.
    • equo compenso
  • Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica revoca l’avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di consulenza a titolo gratuito. Nella diffida notificata all’Amministrazione i richiami al nuovo Codice dei contratti pubblici e alla recente legge sull’equo compenso.   Nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari promossa dalla Fondazione Inarcassa, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fatto marcia indietro e ha ritirato un avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di consulenza a titolo gratuito. Malgrado la complessità dell’incarico - analisi chimico-fisiche finalizzate alla sicurezza degli impianti di produzione/stoccaggio/trattamento idrocarburi – il Ministero non aveva previsto alcun compenso per il professionista che sarebbe stato selezionato. La revoca della manifestazione di interesse – motivata per “sopravvenute esigenze organizzative e mutate ragioni di interesse pubblico" - arriva dopo la diffida notificata dallo Studio legale per conto della Fondazione Inarcassa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.  Sono due gli elementi normativi che hanno caratterizzato l’impianto della diffida. Innanzitutto, l’art. 8, comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), secondo cui “le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”. Eppure, nell’avviso pubblico pubblicato dal Ministero non erano indicati “casi eccezionali” né “adeguate motivazioni” che legittimassero la gratuità degli incarichi. In secondo luogo, la recente legge in materia di equo compenso non offre alcun tipo di giustificazione per gli affidamenti degli incarichi a titolo gratuito e impone, allo stesso tempo, anche alle pubbliche amministrazioni di calcolare i compensi professionali in modo proporzionato in base alla quantità e qualità del lavoro svolto. L’art. 2 della legge n. 49 del 2023 chiarisce, infatti, che le nuove disposizioni in materia di equo compenso si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione. Qui per approfondire.      
    • equo compenso
  • Il disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione n. 25, offre l’occasione per mettere a punto alcune proposte di modifica all’impianto normativo di riferimento per il lavoro autonomo e le aggregazioni professionali. Il testo del disegno di legge delega esaminato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo scorso presenta, infatti, alcune rilevanti novità di interesse per la platea degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Non sono certamente sfuggiti i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi di lavoro autonomo richiamati nel provvedimento. Tra questi, infatti, è compresa la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. Il tema dell’equità e parità fiscale tra i liberi professionisti che svolgono la libera professione in forma individuale e i liberi professionisti che, invece, svolgono l’attività in forma associata, è al centro dell’agenda della Fondazione Inarcassa. Nel mese di luglio scorso, la Fondazione ha promosso uno studio di analisi e proposte dettagliate di riforma del contesto normativo e fiscale entro cui si muovono le società tra professionisti. Considerata la crescente domanda di aggregazione professionale che arriva da ampie fasce della popolazione degli architetti e ingegneri liberi professionisti, la Fondazione Inarcassa, anche sulla scorta delle esperienze dirette degli iscritti, ha rilevato l’effetto dirompente che l’innalzamento, fino a 85 mila euro, del limite di reddito professionale ai fini dell’accesso al regime forfettario, ha avuto sulla scarsa crescita delle aggregazioni professionali.    Gli evidenti vantaggi del regime forfettario hanno, infatti, frenato le aggregazioni tra professionisti e, di conseguenza, favorito le forme individuali di esercizio della libera professione. A tal proposito, si richiama l’art. 1, comma 57, lett. d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. A differenza delle società di ingegneria che negli ultimi anni hanno registrato una crescita costante, le società tra professionisti hanno avuto più difficoltà ad imporsi nel mercato delle aggregazioni professionali, nonostante esse rappresentino uno strumento di più agevole applicazione e meglio rispondono alle esigenze del mercato dei servizi tecnici di piccole e medie dimensioni per la possibilità di condividere spese e costi, integrare competenze e conoscenze specialistiche, effettuare investimenti nella dotazione di strumenti informatici e per la facilità di accedere al mercato del credito. Basti considerare che, come rilevato nello studio promosso dalla Fondazione Inarcassa, nel 2018, il numero complessivo delle società tra professionisti di natura tecnica è stato pari a 298 unità; mentre, nello stesso anno, le società di ingegneria hanno raggiunto le 7.188 unità. Ne consegue, dunque, che la riforma del regime forfettario, promossa dall’ultima legge di Bilancio, rischia di favorire ulteriormente un processo di atomizzazione del tessuto professionale che mal si concilia con le caratteristiche ed esigenze del mercato dei servizi dell’area tecnica.  È noto, infatti, che per rispondere alla crescente competizione del mercato dei servizi tecnici, per creare efficienza e qualità della progettazione, l’aggregazione delle competenze multidisciplinari tra i professionisti è un fattore vincente e più incisivo. Già durante i lavori che hanno impegnato il Parlamento sull’ultima legge di Bilancio, la Fondazione Inarcassa ha formulato una precisa modifica all’impianto normativo di riferimento volta, innanzitutto, ad eliminare la causa di esclusione delle società di professionisti dall’ingresso nel regime forfettario, di cui alla legge n. 190 del 2014. Si tratta di una proposta che può garantire una maggiore equità fiscale tra professionisti che svolgono l’attività in forma individuale e i professionisti che svolgono l’attività in forma associata. Inoltre, essa avrebbe anche il merito di ridurre il rischio che il regime forfetario possa avere un effetto distorsivo del mercato dei servizi tecnici in termini di incentivo implicito alla non aggregazione delle attività professionali. La proposta della Fondazione Inarcassa si è rafforzata anche in vista delle successive interlocuzioni con il MEF. L’impegno del governo a lavorare su una riforma fiscale di ampio respiro ha tenuto conto, almeno nei principi e criteri direttivi che disegnano la legge delega, delle esigenze del lavoro autonomo e della necessità di favorire la formazione di aggregazioni professionali. Come anticipato in una nota diffusa agli organi di stampa all’indomani dell’approvazione del disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale, la Fondazione Inarcassa sarà impegnata a portare all’attenzione del Parlamento la proposta di equità e parità fiscale e incentivazione delle aggregazioni professionali, contestualmente all’avvio dell’esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038) e aumenterà il livello di attenzione sugli interventi normativi di dettaglio che saranno adottati, in funzione dei principi e criteri direttivi fissati nella delega, attraverso i decreti delegati che il Governo dovrà emanare entro 24 mesi dall’approvazione della legge delega. Leggi qui il comunicato della Fondazione Inarcassa
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