Sintesi di monitoraggio legislativo 9-23 dicembre 2016
LAVORI PUBBLICI
Pubblicate le linee guida n. 6 dell’ANAC sulle cause di esclusione motivate da gravi illeciti professionali
Sono state pubblicate le nuove linee guida sull’Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice’.
Qui il testo e la relazione illustrativa delle linee guida.
Pubblicate le indicazioni interpretative sulle Linee guida sull’affidamento servizi ingegneria e architettura.
Il presidente dell’ANAC Raffaele Cantone ha fornito dei chiarimenti sull’interpretazione delle linee guida sull’affidamento servizi ingegneria e architettura.
Il primo chiarimento riguarda la possibilità che anche i servizi di supporto alla progettazione possano fare curriculum ai fini dell'ottenimento o dell'aumento dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche per servizi di ingegneria. La risposta di Raffaele Cantone è positiva. Anche se si tratta di attività che non portano alla firma del progetto. Purché, è il chiarimento, siano svolti da professionisti iscritti a un albo. E soprattutto che «l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento». Tra le attività professionali spendibili ai fini della qualificazione, l'Anac include poi anche « le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione».
Inoltre, ai fini della qualificazione dei progettisti valgono anche i progetti di variante svolti per conto delle imprese impegnate in appalti di progettazione e costruzione. in questo caso la condizione da rispettare è che «l'intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo».
L'ultimo chiarimento riguarda la prassi delle stazioni appaltanti di richiedere requisiti di partecipazione particolarmente stringenti nelle procedure sotto i centomila euro, importo sotto al quale si può evitare una gara formale. L'Autorità conferma che la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere requisiti più rigorosi di quelli minimi stabiliti per legge. Ma queste prescrizioni devono essere «rispettose dei principi di proporzionalità eragionevolezza», non devono limitare «indebitamente l'accesso alla procedura di gara» e devono essere «giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto». Insomma ci sono alcuni paletti da rispettare in modo rigoroso. Quello che invece non può passare è l'imposizione di clausole che impongano ai progettisti di dimostrare di aver svolto servizi esattamente «identici a quelli oggetto di affidamento».
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6662
Pubblicate le indicazioni interpretative sul Responsabile unico del procedimento.
Il presidente dell’ANAC Raffaele Cantone ha fornito dei chiarimenti sulle linee guida sul RUP.
Il primo chiarimento riguarda l'entrata in vigore delle linee guida che l'Anac fa coincidere con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 22 novembre. Da questa precisazione discende che i nuovi requisiti professionali richiesti ai Rup si applicano soltanto ai bandi pubblicati dopo questa data ( o in caso di procedure ristrette alle gare per cui alla stessa data non erano ancora stati spediti gli inviti a presentare le offerte). Il corollario è che «per le procedure bandite prima dell'entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il Rup in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni». In questo modo sono salvi i Rup già nominati prima del 22 novembre.
Un'altra precisazione riguarda la possibilità che oltre al Rup a svolgere le verifiche sulla documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte sia anche la commissione formata da commissari interni, in attesa della messa a punto dell'albo dei commissari da parte dell'Anac. La risposta è positiva perchè questo organismo può essere assimilato al «seggio di gara» previsto dal codice. «In ogni caso - è la condizione posta da Cantone - , il Rup dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate ».
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6663
Pubblicato il decreto terremoto
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 17 dicembre la legge di conversione del decreto legge 189/2016 sulla ricostruzione dell'Italia centrale.
- testo coordinato del decreto - legge del 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
Il provvedimento il quadro di riferimento per tutte le attività di sostegno alle famiglie e alle imprese danneggiate, le agevolazioni e gli aiuti alle aziende, le regole per intervenire nella riparazione e nella ricostruzione di edifici, siti produttivi, beni culturali, infrastrutture. Nel decreto ci sono le regole su rimborsi e indennizzi, per la partecipazione alle gare di lavori e di progettazione per ricostruire edifici pubblici e privati. Viene definito il percorso per la pianificazione urbanistica e la successiva approvazione dei progetti di dettaglio nei paesi sfigurati dal sisma.
Con riferimento all’art. 34, che attribuisce al commissario il compito di definire - con propria ordinanza - i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti nell'elenco e di adottare un "avviso pubblico" per consentire ai professionisti interessati di chiedere l'iscrizione nell'elenco, il 13 dicembre è stata trovata l'intesa sui criteri per l'iscrizione e sulle clausole del contratto progettista-committente.
L’accordo non prevede alcun tetto alla cumulabilità degli incarichi da parte dei progettisti per la ricostruzione, ma solo una forma di "autoregolamentazione" che sarà raccomandata ai professionisti. Con clausole vincolanti - specificate nel contratto di appalto - a tutela e garanzia del committente, in caso di inadempienza del professionista.
L’intesa è stata raggiunta nella riunione che si è svolta lo scorso 13 dicembre nella cosiddetta cabina di coordinamento, cioè l'organo di cui fanno parte il commissario alla ricostruzione Vasco Errani e i quattro presidenti di Regione: Catiuscia Marini (Umbria), Nicola Zingaretti (Lazio), Luca Ceriscioli (Marche) e Luciano D'Alfonzo (Abruzzo). Nella stessa giornata il cui la Camera ha approvato la conversione in legge del decreto sul terremoto, il commissario ha anche sciolto uno dei nodi più delicati della ricostruzione: quello della regolazione, nei limiti posti dal quadro normativo nazionale e comunitario, del business legato all'attività di progettazione per la ricostruzione privata.
Il punto più delicato, previsto dal comma 7 dell'articolo 34, è l'obiettivo di evitare concentrazioni di incarichi, in relazione agli interventi di ricostruzione privata che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. In altre parole, si vuole evitare che si ripeta quello che è accaduto nelle precedenti esperienze di ricostruzione in Emilia Romagna e, in diverso modo, all'Aquila. E cioè che progettisti magari poco strutturati facciano man bassa di incarichi che poi non riescono a svolgere in tempi ragionevoli.
L'idea suggerita del decreto legge è quella di legare il numero massimo di incarichi alla struttura dello studio professionale. Tuttavia, a un esame giuridico più attento, il fatto di mettere un limite alla libera attività professionale è stato giudicato un elemento che presta il fianco a contestazioni per il mancato rispetto dei principi della libera concorrenza, tutelati dalle norme europee. Da qui la scelta strategica di indicare nell'ordinanza attuativa dell'articolo 34 un richiamo a una sorta di autoregolamentazione da parte dei professionisti nell'accettare incarichi. Dall'altra parte però, tutti gli aspetti che vanno a tutela del committente privato saranno specificati nello schema di contratto di appalto di servizi che sarà sottoscritto dal cliente e dal progettista incaricato. E, soprattutto, il rispetto delle clausole sarà obbligatorio. Tra le altre cose, lo schema di contratto tra professionista e committente prevederà che in caso di mancato rispetto del termine di scadenza pattuito, il committente può recedere dal contratto senza alcun onere.
Sull’intesa il Consiglio nazionale architetti ha espresso una posizione durissima. Il Presidente Giuseppe Cappochin ha inviato una lettera al Commissario Errani in cui definisce gravissimo che vengano aggirati “i principi delle trasparenza, di matrice comunitaria ed italiana, omettendo ed eludendo criteri certi ed espliciti finalizzati ad evitare l'accaparramento di clientela da parte di professionisti incaricati per attività di ricostruzione. Per questo motivo il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - che ha sempre fatto propri scopi e finalità del Decreto legge sulla ricostruzione, teso a risanare le zone dell’Italia Centrale colpite dal terremoto nel rispetto di criteri etici e di trasparenza delle procedure - non vi ha aderito”. Qui il comunicato completo del Consiglio nazionale architetti paessaggisti pianificatori e conservatori.
Decreto correttivo nuovo codice appalti: obiettivo primo ok a inizio febbraio
Perde quota l'ipotesi di una proroga della scadenza del 19 aprile per varare il primo decreto correttivo al codice degli appalti. Mentre si delinea un cronoprogramma più preciso delle tappe che la cabina di regia insediata a Palazzo Chigi intende seguire per arrivare in tempo al traguardo.
Dopo aver inviato i quesiti sulle criticità dell'attuazione a circa 160mila Rup al lavoro nelle stazioni appaltanti di tutta Italia, il lavoro della cabina di regia si concentrerà sull'analisi di tutte le audizioni svolte in Parlamento sul tema del correttivo. Da lì arriveranno gli spunti per le modifiche. L'obiettivo dei tecnici al lavoro nella commissione è licenziare il provvedimento entro le prossime 5-6 settimane, in modo da arrivare con il provvedimento pronto per il primo passaggio in Consiglio die ministri a inizio febbraio. Come è noto, infatti, l'iter di approvazione del correttivo è identico a quello seguito per il varo del nuovo codice. Ci sono, cioè, trenta giorni per un passaggio al Consiglio di Stato, alla Conferenza unificata e, in contemporanea, alle commissioni parlamentari. In caso di parere negativo, poi, il Governo rimanda indietro il testo alle commissioni, dandogli altri 15 giorni. In tutto quindi tra un passaggio e l'altro servono più o meno due mesi tra la prima e la seconda approvazione in Consiglio dei ministri.
La prospettiva di un allontanamento dell'ipotesi di una proroga della scadenza prevista per il correttivo non può che far piacere alle imprese, che al contrario avevano più volte sollecitato una soluzione anticipata delle difficoltà ritenute più urgenti.
Quanto ai contenuti, la cabina di regia si sta concentrando non solo sulle ipotesi di modifica al codice. Da questo punto di vista vengono confermate le indiscrezioni delle ultime settimane. Con l'attenzione molto focalizzata sui punti di maggiore criticità rilevati in questi primi mesi di applicazione del codice: dal subappalto (tetto del 30% legato all'intero importo e terna dei subappaltatori) all'estensione del periodo di riferimento per la qualificazione delle imprese di costruzione. Oltre alle correzioni di merito ci saranno ovviamente correzioni di tipo formale e modifiche puntate a raccordare meglio le disposizioni che hanno dato difficoltà di interpretazione. Mentre altri punti potrebbero essere trattati con circolari o comunicati congiunti con l'Anac. Nel correttivo, oltre alle richieste avanzate dall'Anticorruzione sulle modifiche da apportare alle norme sui commissari di gara e sul rating di impresa, dovrebbe poi trovare spazio anche un chiarimento definitivo sul valore (più o meno) cogente delle linee guida emanate dall'Authority presieduta da Raffaele Cantone.
Avvio consultazione pubblica per l'Istituzione della Banca Dati nazionale degli Operatori Economici
La Banca Dati nazionale degli Operatori Economici (BDOE) è una delle leve offerte dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50) per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure degli appalti pubblici.
Titolare della BDOE, secondo l’articolo 81 del Codice, è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che ha scelto di dare attuazione a tale mandato attraverso una percorso partecipato, superando la logica attuale, con innovazione e semplificazione.
Il Ministero, in collaborazione con FPA e Cresme, ha avviato, come prima fase di ascolto, un’attività di coinvolgimento degli stakeholder istituzionali detentori delle banche dati, sia per raccogliere contributi sul processo di costruzione della nuova BDOE, che per verificare la disponibilità dei dati in possesso degli Enti ed Amministrazioni competenti.
Tale processo prosegue ora con la consultazione online, dal 22 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, per raccogliere i contributi di chi quotidianamente è coinvolto nel processo del procurement pubblico, prima della pubblicazione del decreto attuativo oggetto della consultazione.
Il fine del processo partecipativo è proprio quello di concordare possibili modalità di semplificazione nell'accesso e nel funzionamento delle procedure, di raccolta dei dati stessi, nonché di interoperabilità delle banche dati e dei sistemi coinvolti nei procedimenti di appalto.
A seguito dei lavori del tavolo di partecipazione con gli stakeholder, infatti, sono emersi gli indirizzi funzionali per l'istituzione della BDOE che vanno nella direzione di rendere il processo di procurement snello e semplice per gli operatori economici ed efficiente per la Pubblica Amministrazione, andando a migliorare, aprire e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di completamento degli appalti.
Ci si riferisce, ad esempio, ai “tempi di attraversamento”, il lasso di tempo necessario per transitare da una fase procedurale alla successiva che assorbe in media il 57% dei complessivi tempi affidamento degli appalti.
La consultazione è ospitata su CommentaPA del Formez PA. I risultati della consultazione sulla BDOE saranno presi in considerazione dal MIT nella stesura del documento definitivo del decreto, sentiti AgID e ANAC. Per segnalazioni e ulteriori informazioni è possibile contattare segreteria.dgsisc@mit.gov.it
La Consultazione è disponibile alla pagina http://commenta.formez.it/ch/BDOE/
Avvio consultazione rup sul “codice dei contratti pubblici”
E’ online il questionario predisposto dalla Cabina di Regia “Codice dei contratti pubblici”. La consultazione è rivolta ai RUP (Responsabile Unico del Procedimento) delle Stazioni Appaltanti (Amministrazioni centrali). Si tratta di una ricognizione sullo stato di attuazione del codice stesso, anche per raccogliere informazioni su eventuali difficoltà riscontrate e eventuali proposte in vista della stesura del previsto Decreto correttivo.
Realizzata dalla Cabina di Regia in collaborazione con l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, primo interlocutore di supporto delle stazioni appaltanti del territorio (Regioni, Enti locali, Enti territoriali), la consultazione prevede la compilazione di un questionario - al quale i RUP potranno accedere online mediante il link contenuto in una mail a loro appositamente indirizzata - che è stato rielaborato in forma digitale da MIT e AgID.
I risultati saranno analizzati e successivamente trasmessi in tempo utile alla Cabina di Regia, istituita dall’art. 212 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”.
Successivamente confluiranno in un database nazionale presso MIT-AgID.
Il termine ultimo per la compilazione dei questionari è il 16 gennaio 2017.
Via libera dalla Conferenza Unificata alla revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
Lo schema di decreto del Ministro Delrio ora al vaglio della Ue, rappresenta il testo attuativo per misure come gli incentivi del “sismabonus” previsti in Stabilità 2017.
La Conferenza Unificata ha espresso l’intesa sullo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, che approva la revisione delle Norme tecniche per le Costruzioni.
L’intesa è stata raggiunta dopo una approfondita istruttoria tecnica fra le strutture centrali interessate, Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Dipartimento per la Protezione Civile, e le rappresentanze tecniche delle Regioni ed Enti Locali.
Lo schema delle nuove norme tecniche per le costruzioni dovrà essere notificato alla Commissione Europea nell’ambito della prescritta procedura di informazione comunitaria.
Le norme tecniche disciplinano le regole per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sul territorio Italiano, in continuità con le vigenti norme di cui al D.M. 14.01.2008 ed in piena armonizzazione con le disposizioni comunitarie di settore (Eurocodici, Regolamento UE n. 305/2011 ed altre), introducendo alcuni importanti elementi di innovazione, soprattutto per le costruzioni in zona sismica e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Queste norme tecniche rappresentano il principale strumento attuativo, insieme agli incentivi fiscali in atto (quale il “sismabonus”) delle politiche di prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale.
In tal senso il Governo si è inoltre impegnato ad aprire un tavolo tecnico con Regioni ed Enti locali per la revisione del testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 380/2001, volta a favorire la sicurezza e la qualità delle opere pubbliche, delle infrastrutture e degli edifici.
TAR Toscana: anche con il nuovo codice nessun obbligo di suddividere gli appalti in lotti
Con la sentenza n. 1560/2016, depositata il 12 dicembre, il Tar Toscana ha bocciato il ricorso con cui un’impresa contestava la scelta della Regione di affidare in unico lotto da oltre 75 milioni il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti sanitari, in palese violazione dei principi comunitari volti a favorire gare pubbliche nelle quali sia garantito un confronto concorrenziale aperto anche alle imprese di piccole e medie dimensioni.
Anche alla luce della riforma del sistema dei contratti pubblici, in vigore da aprile - come si legge nella pronuncia - il principio della suddivisione in lotti «non risulta posto in termini assoluti e inderogabili». Al contrario «può essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata».
Giustificando la scelta della Regione Toscana, che aveva argomentato l'idea di affidare il servizio in un lotto unico con motivi di risparmio della spesa, i giudici amministrativi hanno evidenziato che «tra gli interessi che possono essere valorizzati dalle stazioni appaltanti per non procedere alla suddivisione in lotti vi è anche quello dei costi cui tale suddivisone può condurre», concludendo per la legittima della motivazione scelta dalla stazione appaltante.
Inoltre, il Tar ha sottolineato come a dispetto del notevole importo a base di gara, i paletti di fatturato richiesti per l'ammissione non fossero proibitivi per le Pmi. Invero, per concorrere alla gara, si legge nella sentenza, «è necessario un fatturato medio annuo intorno a € 2.800.000,00, ammontare non particolarmente preclusivo alla concorrenza, se si tiene conto che i limiti dimensionali per qualificare un operatore economico come "piccola impresa" arriva fino a 10 milioni di euro di fatturato annuo».
Infine, concludono i giudici, «gli operatori possono utilizzare tutto lo strumentario proprio del diritto degli appalti che consente anche ai più piccoli di accedere al mercato degli appalti pubblici (ATI, avvalimento)».
Il testo della sentenza e le massime sono disponibili qui.
Dal Tar Calabria stop agli incarichi gratuiti: il commento degli Ingegneri
Il TAR Calabria ha annullato il bando relativo all’affidamento dell’incarico di redazione del piano strutturale del Comune di Taranto per un importo a base di gara pari a 1 euro. La decisione è avvenuta in seguito alla presentazione di un ricorso proposto dagli Ordini e Collegi tecnici (Ingegneri, Architetti, Agronomi e Forestali, Geometri, Geologi, Periti) della Provincia di Catanzaro, col supporto dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti. La sentenza ha accolto la tesi dei presentanti ricorso, affermando che il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell’ambito di una gara d’appalto. La prestazione stessa, dunque, non può essere svolta a titolo gratuito.
ANCE, Gabriele Buia è il nuovo presidente
E' Gabriele Buia il nuovo presidente dell'Ance, che proseguirà il percorso iniziato da Claudio De Albertis, scomparso lo scorso 2 dicembre. Attuale vicepresidente per la linea sindacale dell'associazione ha affiancato in questi anni De Albertis, svolgendo il ruolo di vicepresidente vicario. Consigliere delegato dell'azienda di famiglia, Buia vanta un grande impegno e una lunga carriera associativi che lo hanno portato a ricoprire diversi incarichi, prima a livello provinciale e regionale in Emilia Romagna, e poi in Ance nazionale. La necessità di sostenere le imprese e di aiutarle a vincere le nuove sfide che il mercato e le grandi trasformazioni economiche in corso impongono è al centro del mandato di Buia che punta a un'associazione forte in grado di fare squadra e di attivare sinergie con le altre realtà imprenditoriali, professionali e produttive.
PROFESSIONISTI
Consiglio nazionale ingegneri: Zambrano è stato confermato alla presidenza fino al 2021
Durante la prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale, avvenuta il 15 dicembre 2016, Armando Zambrano è stato confermato alla Presidenza fino al 2021 per acclamazione. Sono state anche definite le altre cariche interne:
Il nuovo CNI è così composto: Armando Zambrano (Presidente), Gianni Massa (Vice Presidente Vicario), Giovanni Cardinale (Vice Presidente), Angelo Valsecchi (Consigliere Segretario), Michele Lapenna (Consigliere Tesoriere), Stefano Calzolari (Consigliere), Gaetano Fede (Consigliere), Ania Lopez (Consigliere Iunior), Massimo Mariani (Consigliere), Antonio Felice Monaco (Consigliere), Roberto Orvieto (Consigliere), Angelo Domenico Perrini (Consigliere), Luca Scappini (Consigliere), Raffaele Solustri (Consigliere), Remo Giulio Vaudano (Consigliere).
Presentato il Rapporto OICE 2016 sulla presenza all'estero delle società di ingegneria e architettura
Oltre cento i partecipanti alla presentazione, venerdì 16 dicembre, del Rapporto OICE sulla presenza delle società di ingegneria ed architettura all'estero che si è svolta oggi presso la sede dell'ICE-Agenzia a Roma. All'evento, moderato da Ferdinando Pastore, Dirigente dell'Ufficio Alta Tecnologia Industriale dell'ICE, sono intervenuti il Presidente dell'ICE, Michele Scannavini, il Presidente dell'OICE, Gabriele Scicolone, il Vicepresidente con delega all'internazionalizzazione, Alfredo Ingletti e Giuseppe Pedeliento dell'Università di Bergamo. Nutrita la presenza di rappresentanti del corpo diplomatico e di Ministeri, di imprese di costruzione e Banche, di Associazioni e Federazioni di settore.
Secondo il Rapporto OICE, nel 2015 l’incidenza dell’ingegneria italiana sul totale della produzione all’estero è passata in un anno dal 24% al 47%. Sul campione analizzato, pari ad un valore di 916,2 milioni di euro, nel 2015 sono stati svolti all’estero progetti per 427,2 milioni (il 46,6% del totale).
Dal Rapporto emerge che l’83,2% dei contratti 2015 sono stati aggiudicati alle major di dimensioni superiori alle 250 unità, il rimanente 16,8% è stato invece acquisito dalle PMI. L’area geografica predominante è il Medio Oriente. Seguono UE, Africa subsahariana, Nord Africa, Europa extra UE. Per quanto riguarda le previsioni sugli sviluppi futuri, Polonia, Romania, Svezia e Francia sono i Paesi UE più appetibili. Fuori dall’Unione emergono Albania, Russia, Serbia e Turchia. In Medio Oriente il maggiore interesse riguarda l’Iran. In Asia il Kazakhstan e Vietnam. In Africa, l’area del Maghreb e un numero considerevole di Paesi del Sub-Sahara. Completano la panoramica l’America centrale ed il Perù. Il campione di 36 società analizzato in questo Rapporto opera all’estero attraverso 160 filiali, 238 joint venture, 2.581 dipendenti “espatriati” e 498 consulenti locali.
VI Rapporto ADEPP
Presentato giovedì 14 dicembre a Roma, il sesto rapporto ADEPP, l’Associazione degli Enti previdenziali privati. Lo studio ha rivelato che nel 2015 il reddito medio dei liberi professionisti è stato di 33.954 euro (-0,3% rispetto al 2014). I guadagni medi degli iscritti sono “crollati in termini reali tra il 2005 e il 2015 del 18%”. Inoltre, “se si considera il periodo 2008-2015, il decremento arriva a toccare il 20%”.
Con particolare riferimento all’area delle professioni tecniche, il Rapporto evidenzia come i redditi di questi professionisti tra il 2005 e il 2015 hanno subito un decremento pari al 9,4%, nettamente più significativo rispetto al decremento del 2,14% rilevato sul reddito medio AdEPP, che comprende tutte le categorie professionali. Secondo AdEPP, le professioni tecniche hanno subìto un calo all’incirca 5 volte più pesante rispetto al decremento fatto registrare dall’intero collettivo di professionisti preso in esame.
Qui è disponibile il rapporto e il comunciato stampa.