Sintesi di monitoraggio legislativo 7 - 20 ottobre 2017
NOTA POLITICA
La politica italiana è scossa dall’apertura di un nuovo e delicato fronte. Sette giorni fa la polemica esplodeva contro la scelta dell’esecutivo di blindare la nuova legge elettorale mediante l’apposizione della fiducia; oggi, a tenere banco è invece la mozione a firma Pd che ha di fatto sfiduciato il governatore uscente di Bankitalia Ignazio Visco. La mossa del Partito democratico e del suo segretario rischia infatti di minare la stabilità di uno dei pilastri del Paese ora che all’orizzonte c’è una partita delicata come quella per la successione di Mario Draghi alla Bce, con tutto quel che ne consegue sui futuri orientamenti di politica monetaria dell’Eurotower e le annesse ripercussioni sul sistema finanziario italiano. Di qui l’immediata e trasversale levata di scudi per difendere l’autonomia e l’indipendenza dell’istituto, con Quirinale, Palazzo Chigi, fronte delle opposizioni e persino alcuni pezzi della maggioranza a criticare la mozione Dem e quella che viene percepita come un’indebita ingerenza su un fatto (la nomina del prossimo governatore della Banca d’Italia) su cui non ha competenza. Il rischio è che il diktat dell’ex Premier Renzi finisca per trasformarsi in un boomerang ai danni del Pd in una fase politicamente delicata come quella che precede l’arrivo delle elezioni e su cui pende l’approvazione della legge di Bilancio. Sprovvisto della forza aggregante per ricompattare le forze di sinistra e incapace di operare lo sfondamento al centro che avrebbe dovuto costituire il vero elemento di novità della segreteria renziana, nel decennale dalla sua fondazione il Pd è così costretto a contemplare l’alleanza con gli avversari di sempre – Silvio Berlusconi e Forza Italia, assurti nel frattempo al rango di elementi stabilizzatori del sistema – per poter avere la chance di formare un governo nel 2018.
LA MANOVRA PER IL 2018
Con il Consiglio dei ministri di venerdì 13 ottobre, che ha licenziato il decreto fiscale, e la successiva riunione di lunedì 16, che ha dato il via libera al disegno di legge di bilancio, il Governo ha varato la manovra per il 2018.
Qui e qui sono disponibili i comunicati stampa ufficiali con l’illustrazione delle principali misure adottate.
Di seguito il link al provvedimento già pubblicato in Gazzetta ufficiale e le principali misure di interesse contenute nelle prime bozze del disegno di legge di bilancio:
- Decreto-legge del 16 ottobre 2017, n. 148 - decreto fiscale;
- Le misure di interesse nelle prime bozze - legge di bilancio
- Ecobonus fino al 31 dicembre 2018
Le detrazioni fiscali del 65% per l’efficientamento energetico degli edifici saranno prorogati alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018.
- Ecobonus dal 65% al 50% per finestre e caldaie
Rispetto agli anni passati, la detrazione fiscale scende dal 65% al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e a biomassa.
- Stabilizzazione dell'Ecobonus per i condomìni
Saranno stabilizzati gli incentivi per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali. La bozza elimina il termine, attualmente in vigore, al 31 dicembre 2021.
- Bonus ristrutturazioni fino al 31 dicembre 2018
Proroga di un anno in arrivo anche per la detrazione fiscale del 50% sulle spese per la ristrutturazione degli edifici.
- Bonus Mobili
La prima bozza del disegno di legge non affronta la proroga della detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti destinati all’arredo degli immobili ristrutturati.
- Sismabonus
Anche gli edifici di edilizia popolare potranno usufruire delle detrazioni fiscali per la messa in sicurezza antisismica.
Leggendo la bozza sembra che la deadline del Sismabonus resterà ferma al 31 dicembre 2021 e che non ci sarà una stabilizzazione. Nei prossimi giorni bisognerà capire se, come più volte richiesto e annunciato, saranno incentivate anche le certificazioni statiche degli edifici non seguite da lavori di adeguamento o miglioramento antisismico e se gli incapienti potranno cedere alle banche il credito di imposta corrispondente alla propria quota di detrazione.
- Bonus Verde
Dovrebbe essere la grande novità di questa legge di Bilancio, ma al momento la norma è al vaglio della Ragioneria dello Stato. Si tratta della detrazione del 36% per la cura del verde privato tra cui rientrano terrazzi e giardini, anche condominiali, lavori di recupero di giardini di interesse storico e realizzazione o adeguamento di impianti di irrigazione.
- Obbligo di Pos
Il Viceministro dell’Economia Luigi Casero aveva annunciato l’arrivo di multe di 30 euro per professionisti e commercianti che si rifiutano di accettare pagamenti con il Pos. Tuttavia, la norma non è presente nella prima bozza.
- Super e Iperammortamento
La bozza prevede la proroga, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, dell’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, già prorogata con la legge di bilancio 2017, in termini parzialmente coincidenti. Cambia l’aliquota e la perimetrazione della misura: la norma riconosce l’aumento del 30% del costo di acquisizione (superammortamento), con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Si prorogano, inoltre, l’iperammortamento con aliquota al 150%, ovvero l’agevolazione già previste con la legge di bilancio 2017, riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.
- Fatturazione elettronica per le operazione tra i privati e precompilata IVA
Debutterà l’obbligo di fatturazione elettronica per i privati. La bozza prevede uno schema in due fasi: dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per prestazioni fornite da subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale. Dal 1° gennaio 2019, invece, ci sarà l’estensione a tutto il B2B.
Per facilitare il passaggio sono previsti degli incentivi, a cominciare dal superamento dello spesometro che, già per il 2018 sarà semplificato. Saranno aboliti i modelli Intrastat e i rimborsi dì imposta saranno accelerati.
Inoltre, per autonomi, professionisti, artigiani e commercianti arriva la dichiarazione IVA precompilata: tali soggetti chiedendo l’assistenza on line all’agenzia delle entrate, potranno vedersi restituire i prospetti di liquidazione periodica IVA, la bozza di dichiarazione annuale e di quella dei redditi nonché le bozze dei modelli F24 di versamento con le imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
Inoltre, si potrà ottenere uno sconto sul periodo di decadenza degli accertamenti in caso di pagamenti tracciati superiori a 500 euro.
LAVORI PUBBLICI
Corte dei conti: gli incentivi tecnici sono spesa
La Corte dei conti, sezione autonomie, con deliberazione n. 24/2017/del 10 ottobre 2017, ha ribadito che gli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del dlgs n. 50/2016) non possono essere assimilati ai vecchi compensi per la progettazione e vanno ricompresi nel tetto della spesa del personale e in quello del trattamento annuale accessorio.
La pronuncia spegne le speranze accese dalla decisione della sezione Liguria del giudice contabile che, rilevando le nuove finalità poste a base dell’art. 113 del nuovo codice appalti, e cioè stimolare il personale a dare corso alla migliore esecuzione dei contratti pubblici, concludeva nel senso dell’esclusione sia dal tetto di spesa del personale, sia dal fondo per la contrattazione decentrata.
Direzione lavori, Dm sbloccato: tornano le varianti non varianti, alt conflitti di interesse
Torna un'ipotesi di "variante non variante". Diventa obbligatoria la tenuta di una contabilità computerizzata. E fanno il loro esordio le nuove norme sul conflitto di interessi. Sono le novità più importanti del decreto del ministero delle Infrastrutture che disciplina i compiti di direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione, dall'attestazione dello stato dei luoghi fino al collaudo: dopo un oblio durato diversi mesi, il testo è riapparso nei radar ed è atterrato da poche ore in Conferenza unificata. Qui si prepara a incassare il via libera che, di fatto, lo proietterà finalmente verso la Gazzetta ufficiale.
Il decreto, nato da una lunga triangolazione tra Porta Pia e l'Autorità anticorruzione, avrà soprattutto il pregio di dare un assetto rinnovato e stabile a tutta la fase di esecuzione del contratto, rimpiazzando sulle scrivanie degli operatori il vecchio regolamento appalti. Andranno, allora, in soffitta tutte le vecchie norme sulla contabilità dei lavori, ma saranno anche sostituiti i passaggi relativi all'esecuzione che erano stati cancellati con l'attivazione del Dlgs n. 50 del 2016. L'effetto è di mandare al macero 32 articoli del Dpr n. 207 del 2010. Anche se l'impatto, a conti fatti, sarà parecchio più ampio.
In apertura, il testo contiene all'articolo 2 diversi cambiamenti importanti nel capitolo dedicato alle incompatibilità, sul quale ha puntato molto l'Autorità anticorruzione. Il direttore lavori dovrà, infatti, rispettare le regole in materia di conflitto di interessi, inserite all'articolo 42 del Codice. La sostanza è che non potrà sostenere due parti in commedia: avendo un ruolo centrale in fase di esecuzione del contratto, non potrà avere interessi economici collegati allo stesso. Quindi, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, dovrà segnalare alla stazione appaltante l'esistenza di eventuali rapporti. Inoltre, non potrà accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore fino al momento del collaudo.
Il passaggio più rilevante del testo è inserito all'articolo 10, che rinnova tutta la disciplina delle varianti. Il direttore dei lavori dovrà assistere il Rup nell'accertare la sussistenza delle condizioni fissate dal Codice, descrivendo la situazione di fatto per consentire di verificare le ragioni per cui si rende necessaria la variante, la non imputabilità alla stazione appaltante e la non prevedibilità al momento della redazione del progetto. Il direttore lavori risponde direttamente nel caso in cui abbia «ordinato o lasciato eseguire» varianti senza regolare autorizzazione. Resta ferma la regola del quinto dell'importo del contratto: se non si sfora questo tetto, l'impresa non può chiedere la risoluzione. L'esecutore andrà, però, informato per tempo.
Le modalità di calcolo del quinto restano identiche al vecchio regolamento. Nel caso in cui si sfori il muro del quinto, invece, l'esecutore «deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni». Le variazioni sono valutate sulla base dei prezzi di contratto, ma se comportano nuove categorie di lavorazioni bisognerà fare riferimento a nuovi prezzi: i prezzari della stazione appaltante saranno la prima alternativa. Infine, le modifiche di dettaglio potranno essere disposte dal direttore lavori, con una semplice comunicazione al Rup. È il ritorno (parziale) delle «varianti non varianti» che, però, non dovranno comportare modifiche all'importo dei lavori, a differenza di quanto era previsto dal vecchio Codice all'articolo 132 comma 3. In caso di ritocco del valore iniziale del contratto, entro un tetto massimo del 10 per cento, si ricade invece nell'ipotesi dell'articolo 106 comma 2 del Dlgs n. 50 del 2016.
Sul fronte della contabilità, resta in piedi l'assetto classico relativo alla documentazione da compilare, come il giornale dei lavori o come lo stato di avanzamento lavori. Qui la grande novità riguarda la contabilità computerizzata. Se finora era, infatti, una semplice facoltà utilizzare strumenti elettronici per tenere la contabilità di cantiere, adesso l'articolo 17 fa riferimento a un vero e proprio obbligo. Bisogna passare da «strumenti elettronici specifici», utilizzando «piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari», per non limitare la concorrenza tra operatori. Questi strumenti elettronici dovranno garantire la sicurezza e l'autenticità dei dati inseriti. Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata dovrà essere «congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'Anac». Per i lavori sotto i 40mila euro sarà sufficiente, invece, una contabilità semplificata. (edilizia e territorio)
PROFESSIONISTI
Il Governo si allinea al Consiglio di stato sul conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito da parte della PA.
Giovedì 19 ottobre il Sottosegretario Del Basso De Caro ha risposto ad alcune interrogazioni parlamentari sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha ammesso la possibilità della PA di procedere ad un bando di gara con conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito, allineandosi sostanzialmente alla decisione di Palazzo Spada.
“Non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale”, ha affermato il Sottosegretario.
La risposta completa del Sottosegretario e i testi delle interrogazioni sono disponibili qui e qui.
Equo compenso: il punto sul ddl Sacconi e la nuova iniziativa legislativa dell’On. Damiano
Al disegno di legge in discussione al Senato sono stati presentati 57 emendamenti e 9 ordini del giorno. In particolare, come reazione alla sentenza di inizio ottobre del Consiglio di Stato che permette di fatto gli enti pubblici a promuovere bandi senza compenso, aprendo la strada alla legittimità di prestazioni professionali non remunerate, la senatrice Maria Grazia Gatti ha proposto di introdurre il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di emanare bandi che prevedano incarichi, anche di consulenza, a titolo gratuito.
Un altro emendamento presentato prevede che “ai fini della determinazione dell'equo compenso tra le parti, non si applicano le disposizioni che prevedano la possibilità di una riduzione del compenso inferiore ai minimi” stabiliti dal DM parametri bis. Infine, in uno degli ordini del giorno presentati, si chiede al Governo di prevedere la possibilità di introdurre indici di valutazione del compenso, proporzionati ai costi sostenuti, la manodopera impiegata, la difficoltà e il pregio dell'opera prestata, con il fine ultimo di valutare con equità la prestazione professionale oggetto del contratto.
Il presidente della Commissione lavoro del Senato e primo firmatario del ddl 2858, Maurizio Sacconi, ha auspicato che il provvedimento venga approvato entro fine legislatura, evidenziandone l’urgenza anche alla luce della citata sentenza di Palazzo Spada.
Tuttavia, dal Governo è arrivato uno stop sostanziale al disegno di legge: il Ministro della Giustizia e il titolare del Dipartimento per le Politiche europee hanno, infatti, trasmesso alla Commissione Lavoro di Palazzo Madama due note in cui evidenziano i profili di maggior criticità, relativi al contrasto con la normativa europea, del disegno di legge.
La battaglia per l’equo compenso ‘si gioca’ anche alla Camera dove il presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano ha presentato un disegno di legge per assicurare l’equo compenso sia ai professionisti riuniti in ordini sia agli autonomi senza albo di riferimento. Damiano ha, infatti, dichiarato: “La battaglia sull’equo compenso è la nostra battaglia. L’esperienza delle liberalizzazioni è stata un fallimento: siamo arrivati al lavoro gratuito nella Pubblica Amministrazione. Contro questa inaccettabile deriva abbiamo depositato, venerdì scorso alla Camera, una proposta di legge sull’equo compenso che riguarda i professionisti ordinisti e quelli non organizzati in ordini, albi e collegi. Per questi ultimi, la proposta è quella di partire esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione, affidando a un apposito tavolo di concertazione presso il ministero del Lavoro la definizione dei parametri dell’equo compenso”.
Progettazione gratis, Oice e Legacoop chiedono modifiche al Codice Appalti
Continuano le dure prese di posizione in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha sostanzialmente sancito la legittimità delle prestazione professionali gratuite nei confronti della pubblica amministrazione. Dopo l’appello congiunto di Fondazione Inarcassa, Rete delle Professioni Tecniche e Inarcassa (disponibile qui) e la lettera al Presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, inviata da Fondazione e Inarcassa (disponibile qui), da ultimo si sono schierati anche Oice e Legacoop produzione e servizi che chiedono una modifica legislativa del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) per introdurre due disposizioni: la sanzione della nullità contrattuale collegata all'eventuale inadempimento dell’obbligo di applicazione del decreto parametri e il divieto di stipula di un contratto con corrispettivo sproporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni contrattuali. Non esiste nessuna ragione per ridurre ad un mero rimborso spese il compenso per attività che richiedono sempre più investimenti in formazione e in tecnologie. Si parla tanto - si legge nella nota diffusa dalle associazioni - di digitalizzazione e siamo i primi a crederci, ammodernando le nostre imprese, formando i nostri tecnici anche per andare all’estero. Lo facciamo perché è giusto e doveroso nel presupposto che sia riconosciuto dal committente con un adeguato compenso, frutto anche del gioco del mercato e della concorrenza. Così come accade all’estero.
Qui per approfondire
La circolare del CNI sulle tariffe professionali: l’UE ribadisce che sono legittime
Il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), con la circolare 128/2017, ha commentato la sentenza della Corte di Giustizia sulle cause C-532/15 e C-538/15 in tema di tariffe professionali.
I giudici europei si sono espressi su una normativa spagnola, ma secondo il CNI i princìpi alla base della sentenza hanno una portata generale e possono essere applicati a tutte le professioni.
Dopo due controversie sul pagamento delle parcelle, oggetto del giudizio di fronte alla Corte di Lussemburgo è stato un regio decreto spagnolo del 2003 che fissa i compensi dei procuratori legali. Procuratore e cliente possono negoziare la retribuzione, ma rispetto ai limiti previsti dalla legge, hanno solo un margine di manovra del 12% al rialzo o al ribasso. Esiste inoltre un tetto massimo agli onorari che il procuratore legale può percepire nell’ambito dello stesso procedimento, limite che può essere superato solo previa autorizzazione del giudice, ed è previsto il diritto del cliente di contestare le spese ritenute inutili.
Secondo la Corte di Giustizia, dal momento che le tariffe sono previste da una norma nazionale, e non sono state predisposte dalle associazioni professionali, non si crea un contrasto con l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in base al quale sono incompatibili gli accordi tra imprese o tra associazioni in grado di falsare la concorrenza.
Nella circolare inviata a tutti gli iscritti il Cni sottolinea come la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ritiene che la regolamentazione dei compensi minimi, contenuta in una normativa statale, non contrasta con il diritto dell’Unione Europea e non rappresenta un ostacolo alla libera concorrenza. Inoltre, anche se la sentenza riguarda una professione forense ed è incentrata sulla disciplina dettata da un altro Paese membro, “è indubitabile che i princìpi siano suscettibili di assumere portata di carattere generale e quindi di valere ed essere considerati applicabili anche per le Professioni di altri Paesi dell’Unione Europea”.
Qui è disponibile la circolare del CNI e qui la sentenza della Corte di Giustizia.