SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 30 MARZO / 13 APRILE 2018
NOTA POLITICA
Dopo il secondo incontro al Colle fra i partiti e il Capo dello Stato, il rebus sulla composizione dell’esecutivo è ancora tutto da sciogliere. L’intesa settimanale tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla presidenza della Commissione speciale di Montecitorio, assegnata al leghista Nicola Molteni, sembrava poter rilanciare l’asse Lega-M5s in vista delle consultazioni con il presidente della Repubblica, al punto che i due (parziali) vincitori delle elezioni di marzo si erano spinti a diramare una nota congiunta in cui annunciare al Paese la volontà di rendere “operativo il Parlamento al più presto”. In realtà i colloqui con Mattarella hanno evidenziato che sulla partnership fra i due ex partiti di opposizione – capaci però di raccogliere, oggi, oltre la metà del consenso popolare – continua a incidere il futuro di Silvio Berlusconi, alleato di Salvini e assolutamente indigesto a Di Maio. Nel suo intervento a margine delle consultazioni, il capo politico del Movimento ha infatti rilevato la sinergia istituzionale ormai acclarata con la Lega e chiesto a Berlusconi di fare un passo di lato per far partire il “governo di cambiamento” con Salvini. Poco prima il reggente Pd Maurizio Martina aveva invece ribadito che i Dem eserciteranno il ruolo di minoranza in Parlamento, un’espressione che se esclude la possibilità di prendere parte a un esecutivo a trazione-M5s, non chiude all’ipotesi di un eventuale governo del presidente. Proprio il Capo dello Stato pare ormai deciso a non convocare un terzo giro di consultazioni. Il Quirinale sarebbe infatti orientato a concedere un ulteriore margine temporale ai partiti nella speranza che questi riescano a superare l’impasse che li blocca dalla sera delle elezioni. In caso contrario, Mattarella potrebbe affidare un preincarico a un leader politico o a una figura istituzionale che certifichi l’incapacità delle forze politiche di trasformare in un governo per l’Italia il consenso elettorale ricevuto nelle urne.
LAVORI PUBBLICI
Decreto sui compensi per i commissari di gara
Il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha firmato il decreto che fissa i compensi dei commissari di gara.
Il principio cardine su cui si basa il decreto è l’indipendenza delle «giurie» incaricate di assegnare tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture).
Per garantire questo risultato, il codice appalti istituisce un albo nazionale, tenuto dall’ Anac, al quale devono iscriversi i componenti delle commissioni. Ogni volta che si attiva una giuria, la P.A. dovrà chiedere all’Anac l’invio di alcuni nominativi estratti dall’albo nazionale, tra i quali sorteggiare i propri esperti indipendenti. Solo in casi eccezionali sarà possibile usare esperti interni che, comunque, dovranno essere iscritti.
I liberi professionisti per iscriversi all’albo dei commissari di gara per gli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa saranno tenuti a pagare 168,00 euro, mentre i dipendenti della p.a. non dovranno pagare alcuna tariffa e limitarsi a svolgere la loro funzione in favore dell’amministrazione di appartenenza.
I Commissari avranno un compenso parametrato alla complessità dell’appalto con un tetto massimo ad appalto di 30.000 euro.
Per un appalto di servizi o forniture di importo tra un milione e 5 milioni di euro il compenso varierà tra 6mila e 15mila euro, mentre per un appalto di progettazione sopra un 1.000.000 di euro, il compenso potrà attestarsi anche a 30.000 euro con un incremento del 5% per il commissario che ha, anche, la funzione di Presidente.
Adesso manca soltanto una nuova deliberazione con cui l’ANAC dichiarerà operativo l’Albo e si potrà dare definitivamente attuazione al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con corso la nomina dei commissari di gara esterni.
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Documento di gara unico europeo
Dal 18 aprile 2018 scatta l’obbligo di rendere il Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico come previsto dall’art.85 del Codice Appalti e dal Regolamento europeo 7/2016, che ha adottato il modello di Documento di gara unico europeo (DGUE) per tutti i Paesi membri.
In particolare, è previsto che per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE solo in formato elettronico, secondo le disposizioni del Dpcm 13 novembre 2014, attuativo del Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005).
I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la relativa compilazione e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.
E’ previsto, inoltre, un periodo transitorio fino al 18 ottobre 2018, data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche in base all’articolo 40 del Codice Appalti, in cui le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.
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Linee guida n. 9 sui contratti di partenariato pubblico privato
Con la delibera ANAC del 28 marzo 2018 sono state emanate le Linee Guida n.9 riguardanti il monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).
Nella prima parte del documento sono contenute indicazioni per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara.
Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici.
Si ricorda che i contratti di partenariato pubblico privato (PPP) costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che (come disposto dall’articolo 180, comma 3, del codice stesso) è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera.
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Qui il testo.
Regolamento ANAC sull’accessibilità dei dati
E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera ANAC recante il “Regolamento sull’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”.
Nel Regolamento in argomento sono rese accessibili le seguenti tipologie di dati contenute nella BDNCP:
a) Dati identificativi delle stazioni appaltanti (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione; Provincia; Città; CAP; pec/e-mail);
b) Dati identificativi delle SOA (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione; Provincia; Città; CAP; pec/e-mail);
c) Dati identificativi dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti (Amministrazione o Denominazione/Ragione Sociale dell’Operatore Economico cui appartiene il soggetto; Cognome; Nome);
d) Dati identificativi degli operatori economici (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione);
e) Dati relativi alle attestazioni SOA possedute dai soggetti qualificati;
f) Dati relativi ai Certificati Esecuzione Lavori (CEL);
g) Dati relativi al Casellario Informatico delle imprese ad eccezione delle annotazioni riservate;
h) Dati relativi all’appalto (informazioni contenute nel bando; informazioni relative alla procedura di scelta del contraente; imprese partecipanti);
i) Dati relativi al contratto: dati relativi all’aggiudicatario (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione), importi di aggiudicazione; date di inizio e fine contratto;
j) Dati relativi allo stato avanzamento lavori;
k) Dati relativi alle varianti;
l) Dati relativi a interruzioni e sospensioni dei lavori;
m) Dati relativi al collaudo;
n) Dati relativi al subappalto;
o) Dati relativi ai prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del decreto-legge. 66/2014;
p) Dati identificativi dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni, dei Responsabili per l’amministrazione dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (Amministrazione; Cognome; Nome
Qui il testo.
La qualificazione delle stazioni appaltanti
Lo schema di Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri sulla qualificazione delle stazioni appaltanti prevede ancora tempi lunghi per entrare in vigore. Infatti, per rendere operativo il DPCM occorrerà il parere del Consiglio di Stato, dell’ANAC e della Conferenza unificata.
Esso prevede la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco, istituito presso l’ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza; e la definizione delle modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
E’ inoltre stabilito che entro la data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che non intendono fare domanda di qualificazione devono individuare il soggetto di riferimento che intende qualificarsi e che espleterà, anche per loro conto, la funzione di stazione appaltante. Nelle more della qualificazione di tale soggetto, le stazioni appaltanti mantengono comunque la capacità di espletare la propria attività, e di acquisire il CIG.
Le stazioni appaltanti, per ottenere la qualificazione, dovranno dimostrare di avere nella struttura organizzativa dipendenti con specifiche competenze, come la presenza obbligatoria di un laureato in scienze economiche per gestire affidamenti in concessione o in PPP.
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Decreto sui livelli di progettazione
Il decreto sui livelli di progettazione previsto ai sensi dell’art. 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ha ricevuto i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza delle Regioni, ed è stato sottoposto nuovamente al concerto del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dei Beni culturali.
L’iter del decreto è iniziato più di un anno fa, ma dopo l’approvazione del Correttivo del Codice Appalti, i contenuti sono stati riorganizzati eliminando le manutenzioni, per le quali sono state pensate regole semplificate da definire in un altro decreto. Il decreto sulle manutenzioni regolerà, infatti, una progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione ordinaria fino ad un importo di 2,5 milioni di euro, mentre il decreto sulla progettazione è volto ad individuare i tre livelli riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
Fino all’entrata in vigore dei decreti, le gare continueranno ad essere bandite secondo il regolamento attuativo del vecchio Codice Appalti.
Al momento è noto che sarà possibile redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica in due fasi.
Nella prima fase si individuerà il progetto, potendo fare ricorso anche al dibattito pubblico per consultare le comunità coinvolte dalla realizzazione dell’opera. In questo momento si potrà raggiungere l’“opzione zero” nel caso in cui ci si renda conto che è più conveniente non realizzare l’opera.
Nella seconda fase si svilupperà il progetto di fattibilità scelto.
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EDILIZIA
Edilizia libera
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire.
L’elenco agisce su due direttrici. Da una parte fa un lavoro compilativo, comunque molto utile per cittadini e operatori, mettendo in fila interventi per i quali è scontato che non serva autorizzazione. Dall’altro lato, mette insieme una serie di casi al limite, per i quali c’è maggiore incertezza applicativa e sui quali, a partire da adesso, non saranno più possibile contestazioni o interpretazioni più restrittive a livello locale.
Vengono messe in edilizia libera alcune opere di arredo da giardino oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali, anche gazebo e pergolati e anche le tensostrutture.
Inoltre, si chiariscono i vari tipi di manutenzione ordinaria, precisando tuttavia che restano ferme le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, sul rischio idrogeologico e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Sarà possibile chiedere detrazioni fiscali, tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale sarà indicata la data di inizio dei lavori, attestando che gli interventi rientrino tra quelli agevolati. A supporto di questo adempimento, serviranno le fatture per provare lo svolgimento dei lavori e i pagamenti effettuati tramite bonifico parlante.
Qui il testo.
Criteri ambientali minimi
Il ministero dell'Ambiente ha chiarito un nodo interpretativo riguardante il criterio 2.3.7 “Fine vita”.
Il criterio di fine vita si riferisce all'intera opera. Lo scopo del criterio è acquisire le informazioni utili alla fase di fine vita dell'edificio a beneficio della stazione appaltante. Nella verifica si chiede un elenco di tutti i materiali e componenti che "possono" essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell'edificio. Nel caso degli impianti quelli che sono stati progettati per essere disassemblabili e riciclabili andranno inclusi nel piano di disassemblaggio, quelli che non lo sono, non andranno in elenco.
Inoltre, per stimolare il mercato della produzione di impianti verso principi di ecodesign e l'uso di componenti recuperabili, in futuro sarà previsto un criterio premiante per l'installazione di impianti (di riscaldamento o raffrescamento, elettrici ecc.) che sono progettati per essere disassemblati e riciclati.
PROFESSIONISTI
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, GDPR, è prevista per il 25 maggio 2018.
Il Regolamento impone degli obblighi tra cui la nomina del DPO, ovvero del responsabile della protezione dei dati personali, anche denominato RDP nella traduzione italiana.
Si tratta di una nuova figura introdotta dal Regolamento Europeo che rappresenta il principale attore in termini di privacy e che deve pertanto adempiere ad una serie di compiti specificamente indicati nel GDPR.
Questa misura ovviamente preoccupa molte aziende, in particolare quelle più piccole, ma soprattutto i liberi professionisti. A riguardo il Garante dei dati personali ha chiarito che i liberi professionisti che operano in forma individuale possono evitare di nominare il DPO. Per estensione di concetto si affiancano questi soggetti anche i rappresentanti, gli agenti e i mediatori che non operano su larga scala, le imprese individuali e le piccole e medie imprese nel caso di trattamento dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con i propri dipendenti e i propri fornitori.
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FISCO
Sisma bonus, l’immobile dato in affitto
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi dei contribuenti sulle detrazioni riconosciute a chi effettua interventi di messa in sicurezza degli immobili locati.
In particolare, l’agenzia chiarisce che la detrazione Irpef del 50% per le spese relative agli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche spetta anche ai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili (a condizione che le stesse siano rimaste a loro carico) e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo.
Dato che la disciplina agevolativa è finalizzata, in senso ampio, alla messa in sicurezza degli edifici, il sisma bonus può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione.
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Decreto sulle modifiche agli studi di settore
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante l’Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017.
Il provvedimento stabilisce che per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le modifiche agli studi di settore in vigore per tale periodo di imposta, indicate nel decreto.
I contribuenti che, per il suddetto periodo d'imposta, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con le modifiche approvate con il decreto 23 marzo 2018, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Qui il decreto.