Sintesi di monitoraggio legislativo 3 - 17 febbraio 2017
LAVORI PUBBLICI
Decreto MIT su requisiti operatori economici in forma singola o associata
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio il decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce i nuovi requisiti che progettisti e società di ingegneria devono soddisfare per partecipare al mercato degli appalti pubblici.
Il decreto, che entrerà in vigore il 28 febbraio, risolve anche l'annosa questione dei contributi integrativi per le società di ingegneria (art. 8).
Decreto terremoto
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 9 febbraio 2017, n. 8 approvato in Consiglio dei Ministri il 2 febbraio 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Per accelerare i procedimenti di microzonazione sismica, i Comuni interessati, possono affidare gli incarichi di progettazione, per importi sottosoglia, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale.
In merito all’ Anagrafe antimafia degli esecutori si precisa che tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal nuovo Codice appalti.
In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.
I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'Anagrafe speciale, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES.
Commissario sisma:
Il Commissario straordinario per il sisma rende noto l’avvio della raccolta delle domande di iscrizione all’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, a partire dal giorno 13 febbraio 2017. La domanda di iscrizione deve essere formulata dal professionista mediante l’apposita piattaforma tecnologica predisposta dal commissario pubblicata alla seguente URL: https://professionisti.sisma2016.gov.it.
Il decreto correttivo del nuovo codice appalti
Come previsto dalla legge di delega, entro il prossimo 19 aprile il Governo adotterà il decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici.
Da qualche giorno è iniziata a circolare la bozza del testo: si tratta di un decreto aperto, composto da 84 articoli, che sarà oggetto di consultazione per coinvolgere gli operatori. Successivamente il testo andrà per l’esame preliminare in Consiglio dei ministri e approderà in Parlamento per l’espressione dei pareri. Saranno coinvolte le commissioni Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato (30 giorni) nonché il Consiglio di Stato, con un termine massimo di 20 giorni per la risposta e la Conferenza unificata (20 giorni). Per la fine di marzo o al massimo all'inizio di aprile, allora, il Governo dovrebbe avere tutti i pareri tra le mani: in questo modo ci sarebbe tempo sufficiente per analizzarli, limare il correttivo e portarlo all'ultima approvazione in Consiglio dei ministri. Dovrà arrivare per la metà di aprile, forse venerdì 14, per permettere al testo di andare in Gazzetta nei tempi indicati dalla legge.
Di seguito le misure di maggiore interesse:
- Obbligo di parametri per i compensi dei progettisti: l'utilizzo del decreto parametri per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione diventa obbligatorio. Il correttivo nella bozza circolata stabilisce che gli importi base per le gare di progettazione non potranno più essere calcolati a discrezione delle stazioni appaltanti, come è stato finora. Bisognerà invece prendere a riferimento le tabelle del Dm 17 giugno 2016, che riprendono di peso quelle inserite nel decreto n. 143 del 2013. Ma non solo. Le amministrazioni non potranno più «subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». Il rischio della mancata copertura finanziaria dell'opera dovrà essere sopportato interamente dalla Pa e non potrà essere scaricato sui professionisti. Allo stesso modo, non sono ammesse forme di sponsorizzazione al posto del corrispettivo: le parcelle dovranno essere interamente pagate dalla Pa
- Più spazio per l’appalto integrato: si allarga, con diverse eccezioni previste dal correttivo, il perimetro dell'appalto integrato. Le stazioni appaltanti, in generale, potranno fare ricorso all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del definitivo in caso di urgenza o nel caso in cui l'elemento tecnologico e innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Inoltre, Il divieto di appalto integrato potrà essere derogato in un altro caso: oltre al contraente generale e alla finanza di progetto, l'affidamento di progettazione e lavori potrà arrivare anche nel caso di leasing. Infine, arriva un condono per i progetti preliminari e definitivi approvati entro la scadenza del 19 aprile 2016: potranno utilizzare l'appalto integrato. Ancora, fino all'entrata in vigore delle linee guida sui livelli di progettazione, anche i contratti di manutenzione ordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo. Infine, i lavori relativi a beni culturali e scavi archeologici potranno essere appaltati anche tramite appalto integrato.
- Concorsi con incarico al vincitore: con il correttivo arriva anche una spinta ai concorsi di progettazione. La misura più importante in questo senso riguarda l'obbligo per le amministrazioni di assegnare l'incarico al vincitore della competizione. Il vincolo scatta in tutti i casi in cui il progetto non viene sviluppato all'interno dell'amministrazione e la Pa abbia inserito la clausola nel bando. Dovrebbero così cadere le ipotesi in cui le amministrazioni si riservano di affidare gli incarichi ai vincitori salvo poi scegliere diversamente. C'è poi una misura destinata a semplificare la vita ai concorrenti. Si stabilisce infatti un doppio step per sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica che può essere richiesto a chi partecipa a un concorso per la progettazione di opere pubbliche. Architetti e ingegneri in gara potranno limitarsi a presentare un più snello documento di fattibilità delle alternative progettuali. Solo chi sarà premiato come vincitore dovrà sviluppare gli ulteriori documenti necessari a trasformare il documento in un vero e proprio progetto di fattibilità tecnica ed economica. Un adempimento da portare a termine nel giro di sessanta giorni.
- Subappalto: tetto al 30% sulle opere prevalenti: cadono diversi paletti, ma non tutti, tra quelli più contestati dalle imprese in questi primi mesi di applicazione del nuovo subappalto. Il primo ostacolo rimosso riguarda il tetto dei lavori affidabili a terzi. Il valore rimane al 30% ma si calcolerà solo sulla categoria prevalente - come accadeva con il vecchio codice - e non sull'intero ammontare del contratto. Eliminato anche l'obbligo di indicare con l'offerta una terna di subappaltatori. Sarà la stazione appaltante a decidere di volta in volta se l'indicazione anticipata è necessaria. In ogni caso l'obbligo non sarà legato al momento dell'offerta (cioè mesi prima dell'avvio effettivo dei cantieri), ma dovrà avvenire «prima della stipula del contratto». Cade anche la misura che imponeva al titolare del contratto il compito di verificare l'assenza di motivi di esclusione in capo ai subappaltatori.
- Rating d’impresa solo volontario: il rating di impresa diventa volontario e soprattutto sarà usato come strumento per premiare in gara (e non penalizzare) le imprese che lo richiederanno. E’ stata accolta, dunque, la proposta avanzata da Anac nel recente atto di segnalazione inviato a Governo e Parlamento. Così come era concepito - obbligatorio e legato al rating di legalità - secondo l'Anac i meccanismo di valutazione della reputazione delle imprese era destinato a incepparsi. Di qui la necessità di voltare pagina rispetto alle previsioni inserite nel codice.
- Qualificazione imprese su dieci anni: la modifica riguarda il periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione. Nel Dlgs 50/2016 non era stata infatti ripescata la norma anti-crisi che consentiva alle imprese di dimostrare i requisiti prendendo in esame l'attività degli ultimi dieci anni, limitando questa possibilità soltanto agli ultimi cinque anni: quelli cioè in cui la morsa della recessione ha pesato di più sui fatturati. Ora questa lacuna viene colmata. Analogamente sale da tre a cinque anni il periodo documentabile per dimostrare la capacità di eseguire lavori oltre 20 milioni. Rimane invece a prima vista inevasa l'altra richiesta che arrivava dal mondo dei costruttori, sempre in tema di qualificazione. Puntava a fare salvi i direttori tecnici non laureati che avevano però conquistato il titolo sul campo. Nel correttivo c'è una norma di questo tipo. Fa salvi i direttori tecnici senza titolo di studio con esperienza almeno quinquennale. Ma il riferimento è inserito in un articolo del codice (101) che fa riferimento ai funzionari pubblici e anche la relazione spiega che si tratta di una norma mirata a consentire ai tecnici non laureati delle Pa «di continuare a firmare i progetti».
- Niente esclusione per colpa dei subappaltatori: un corposo elenco di modifiche riguarda l'articolo 80 del nuovo codice: quello dedicato alle cause di esclusione. Innanzitutto, il provvedimento elimina la possibilità che il titolare di un appalto si veda estrarre il cartellino rosso per una carenza di requisiti "morali" evidenziata da uno dei suoi subappaltatori. In questo caso si torna all'obbligo di sostituire il subaffidatario. Poi arrivano due precisazioni. La prima riguarda i soggetti delle imprese da sottoporre a controlli. La seconda chiarisce che scatta l'esclusione anche nei casi di irregolarità contributiva riferita a enti non aderenti allo sportello unico previdenziale, come ad esempio Inarcassa. Il correttivo aggiunge poi due nuove cause di esclusione. Riguarderanno le imprese che rilasciano o false dichiarazioni o certificati in gara e quelle iscritte al casellario informatico dell'Autorità per lo stesso motivo. Un passaggio è riservato a definire in un massimo di tre anni il divieto di ottenere appalti dalla Pa nel caso di «gravi illeciti professionali», precisando che il calcolo parte dal «definitivo accertamento giudiziale» dell'illecito. L'ultimo punto riguarda le Soa che avranno (come accadeva con il vecchio codice) l'obbligo di segnalare all'Anac i falsi documenti o le false dichiarazioni ricevute in fase di qualificazione.
- Commissioni con presidente esterno oltre il milione: la bozza di decreto correttivo si occupa in due articoli della nomina delle commissioni di gara. La modifica più rilevante riguarda il passaggio chiesto dall'Anac, con uno specifico atto di segnalazione al Governo, mirato a evitare che nelle gare sottosoglia tutti i membri della commissione giudicatrice potessero essere nominati tra i funzionari interni alla Pa.
- Cantone risponde in trenta giorni sulle varianti: arriva un chiarimento sulle modifiche derivanti da errori od omissioni nel progetto esecutivo, «che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione». Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, queste varianti sono ammesse solo se il loro valore resta inferiore alla soglia comunitaria da 5,2 milioni di euro e se non viene superato il 10% del valore del contratto in caso di appalti di servizi o il 15% in caso di appalti di lavori. Questi requisiti dovranno tutti essere rispettati e non saranno alternativi: viene così chiarito un passaggio sul quale la prima versione del Codice era stata oggetto di dubbi interpretativi. Altro cambiamento importante arriva per le varianti relative a contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, che eccedano il dieci per cento del valore totale del contratto: queste saranno comunicate all'Anac, che ne accerterà l'illegittimità ma che avrà un termine di 30 giorni, dal momento in cui riceverà la comunicazione, per esercitare i suoi poteri e dare parere negativo, bloccandole. Finora a carico dell'Authority il Codice non fissava alcun termine massimo per intervenire.
- Qualificazione più soft per le PA: correzioni per il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, tenuto dall'Anac. Nel conteggio del numero di gare svolte potranno, infatti, essere considerate le gare effettuate nel corso dell'ultimo quinquennio, anziché nel corso dei tre anni, come previsto adesso dal Codice. Inoltre, viene allargato l'elenco degli elementi che andranno valutati in fase di qualificazione della Pa. Sarà premiato chi avrà assolto agli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi tenuti dall'Autorità anticorruzione. E avrà un bonus anche chi si dota di un sistema anticorruzione, conforme alle norme Uni e certificato da organismi accreditati. Infine, arriva una precisazione sull'iscrizione di diritto agli elenchi delle centrali di committenza. Gli enti qualificati di diritto non sono soltanto quelli regionali, come è previsto dal Codice in vigore, ma anche le città metropolitane e gli enti di area vasta che ne abbiano i requisiti.
- Progetti, basta un nuovo ok per i pareri scaduti: il correttivo interviene ancora sulle norme di approvazione dei progetti, provando a semplificare le procedure. Il primo passaggio mira a non far ripartire da zero l'iter quando gli appalti sono basati su progetti per i quali sono già state ottenute le autorizzazioni, ma il tempo trascorso ne ha fatto scadere la validità. In questi casi l'iter non verrà più riavviato ma bisognerà soltanto farsi riconfermare l'ok dalle amministrazioni. Il secondo passaggio inserisce un termine (prima non previsto) di 60 giorni entro il quale i vari enti coinvolti dal progetto dovranno esprimersi sulle "interferenze". Non solo. Viene anche stabilito che gli enti gestori presentino in conferenza id servizi un cronoprogramma di risoluzione delle interferenze e provvedano direttamente all'elaborazione del progetto (ora devono solo collaborare) addebitando poi i costi alla stazione appaltante. L'ultimo punto riguarda l'obbligo di rispettare il piano di risoluzione delle interferenze allegato al progetto definitivo. Per rafforzare il vincolo si introduce la responsabilità patrimoniale del gestore dei servizi che rispetta i tempi «per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore».
- Incentivi anche per i servizi ai tecnici della PA: la prima novità arriva su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e modifica il comma 6 dell'articolo 26 del Codice, ampliando le categorie di soggetti con certificazione di qualità «abilitati a svolgere l'attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo pari o superiori alla soglia dei 20 milioni di euro». Vengono così inclusi in questa categoria anche gli uffici tecnici interni alla Pa, qualificati ai sensi delle nuove norme di certificazione delle stazioni appaltanti. Queste modifiche si sono rese necessarie per allinearsi meglio alla normativa comunitaria di settore, garantendo la qualificazione e la competenza degli operatori. Un altro cambiamento importante arriva sul fronte degli incentivi, con integrazioni all'articolo 113. Questi saranno previsti anche per i servizi e le forniture, oltre che per i lavori. Inoltre, si prevede che le risorse da utilizzare per il fondo costituito con gli accantonamenti del due per cento andranno calcolate anche sulla base degli importi contrattuali totalizzati in caso di ricorso alle centrali di committenza. Il fondo, in tutto o in parte, potrà essere destinato proprio ai dipendenti della centrale di committenza. (Edilizia e territorio - Il Sole 24 ore)
L’audizione del Delrio nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione del nuovo codice appalti e su tempi e procedure del decreto correttivo
Mercoledì 15 febbraio, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, le commissioni lavori pubblici di Camera e Senato hanno audito il Ministro Delrio il quale ha riferito che approderà in Consiglio dei ministri la bozza del decreto correttivo sugli appalti.
Rispetto a quella circolata la settimana scorsa, sarà una bozza più consolidata e integrata dalle osservazioni che arriveranno dall'Anac, come prevede l'iter disegnato dalla legge delega. Su questa bozza, subito dopo l'informativa al Governo, si apriranno le consultazioni degli operatori.
Nuovo codice degli appalti: il quadro aggiornato delle Linee guida ANAC
Dopo il recente parere favorevole del Consiglio di Stato, saranno varate a breve le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione sugli affidamenti in house. Salirà così a sette il numero dei “vademecum” messi a punto per attuare il nuovo Codice degli appalti. Dalla scorsa estate, in conformità a quanto previsto dalla legge, l’Anac ha infatti emanato linee guida su alcune delle principali innovazioni introdotte nel comparto dei lavori pubblici:
- affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (pubblicate in Gazzetta ufficiale il 29 settembre 2016);
- offerta economicamente più vantaggiosa (11 ottobre 2016);
- responsabile unico del procedimento (22 novembre 2016);
- affidamenti sotto soglia (23 novembre 2016);
- commissari di gara (3 dicembre 2016);
- gravi illeciti professionali (3 gennaio 2017).
A queste vanno poi aggiunte le linee guida sul Direttore dei Lavori e Direttore dell’esecuzione, che lo scorso 15 dicembre sono state inviate al Ministero delle Infrastrutture perché confluiscano in un decreto ministeriale.
Prima dell’approvazione, tutti i documenti sono stati sottoposti a consultazione pubblica e, in uno spirito di collaborazione istituzionale, al Consiglio di Stato, come le linee guida sul monitoraggio del partenariato pubblico-privato attualmente all’esame di Palazzo Spada. Quelle sui servizi infungibili, deliberate nelle settimane scorse, sono invece in attesa del parere dell’Agenzia Italia digitale.
Per completare le previsioni normative restano da emanare le linee guida sulla qualificazione (il Codice consente un anno di tempo) e gli affidamenti dei concessionari, mentre sono sospese quelle sul rating d’impresa (oggetto di una segnalazione a Governo e Parlamento lo scorso 1° febbraio con richiesta di modifiche) e i requisiti aggiuntivi dei soggetti sottoposti a procedure fallimentari (di cui nel decreto correttivo al Codice potrebbe esserci la cancellazione). Per la qualificazione delle stazioni appaltanti si attende invece un apposito Dpcm del governo.
Qui sono disponibili i testi di tutte le linee guida.
Tar Toscana: un vademecum sul diritto al risarcimento del danno causato dalla Pa per ritardo di conclusione del procedimento
Nel respingere il ricorso di un cittadino toscano che aveva chiesto la condanna del Comune di Camaiore al risarcimento dei danni, a fronte del ritardo nel pronunciamento sull'istanza di concessione edilizia presentata, lamentando la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 4 della L. n. 493/93, il Tribunale amministrativo della Toscana ha definito una sorta di vademecum sul diritto al risarcimento del danno causato dalla Pa per ritardo di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 2 bis della legge 241/1990.
I giudici amministrativi hanno precisato che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo: il danneggiato ha l’onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
Il fatto lesivo deve, allora, essere collegato con un nesso di causalità, giuridica o funzionale, ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati (Cons. Stato Sez. VI, 14-11-2014, n. 5600).
Conseguentemente, una richiesta di risarcimento del danno da ritardo al fine di potersi ritenere astrattamente ammissibile deve essere tale e in grado di soddisfare i seguenti parametri probatori:
I) la violazione dei termini procedimentali;
II) il dolo o la colpa dell'amministrazione;
III) il nesso di causalità materiale o strutturale;
IV) il danno ingiusto, inteso come lesione dell'interesse legittimo al rispetto dei predetti termini.
Qui il testo della sentenza 168/2017
PROFESSIONISTI
Jobs act autonomi
In commissione lavoro alla Camera sono stati presentati circa 300 emendamenti al testo.
MiSE: Nuova Sabatini- circolare
La Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 definisce le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% a valere sulla riserva del 20% delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017.
Scheda informativa sulla misura Beni Strumentali - Nuova Sabatini
MISE-ABI: prorogato bando Libere professioniste
Prorogato fino al 31/12/2017 il protocollo d’intesa fra MISE, ABI e le associazioni imprenditoriali destinato a favorire l’accesso al credito delle libere professioniste e delle pmi femminili. Secondo il protocollo, le banche aderenti devono mettere a disposizioni una quota finanziaria tutta al femminile seguendo tre linee di intervento. Il protocollo prevede, inoltre, la possibilità di sospendere per un periodo fino a 12 mesi il rimborso del capitale erogato in caso di: Maternità dell’imprenditrice; Grave malattia della lavoratrice, o del suo coniuge convivente o dei suoi figli; Malattia invalidante di un genitore o di un parente affine entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice. Per maggiori info
FISCO
Deducibilità spese per convegni
La spesa è deducibile quando c'è correlazione tra costo e impresa
Nuove scadenze e agevolazioni per le popolazioni terremotate
Osservatorio partite Iva: pubblicati i dati di dicembre 2016 ed il dato complessivo annuale per il 2016
Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi all'Osservatorio sulle partite IVA aggiornati al mese di dicembre 2016 ed il dato complessivo annuale per il 2016. Qui per approfondire.
Sintesi dei dati di dicembre 2016
Navigazione dinamica dell'Osservatorio delle partite IVA
Le Entrate dettano le regole di utilizzo del bonus concesso ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi
L’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole di utilizzo del bonus concesso a fronte dei finanziamenti agevolati, accesi dai soggetti danneggiati da eventi calamitosi, per far fronte ai sinistri occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive. Con il provvedimento n. 26891/2017, l’amministrazione finanziaria ha infatti chiarito le modalità attraverso le quali l’agevolazione, fissata dall’articolo 1 della Finanziaria per il 2016 (legge 424/2015), potrà essere spesa dai beneficiari.
Qui il comunicato stampa
Qui è disponibile il testo del provvedimento.
Industria 4.0: online tutte le opportunità
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato nuove pagine riguardanti l'attuazione del piano nazionale industria 4.0. Per accedere, cliccare qui.