Sintesi di monitoraggio legislativo 28 ottobre - 11 novembre 2016
SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO
LA MANOVRA
- Il ddl bilancio
A questi link sono scaricabili alcune presentazioni curate dal team economico di Palazzo Chigi. Ape e pensioni, sgravi contributivi per chi assume giovani, tasse più basse sulle imprese, agevolazioni fiscali per chi investe in ricerca e innovazione, produttività e welfare, lotta alla povertà, università e ricerca, diritto allo studio, lavoro autonomo.
Il nuovo fisco e il superamento di Equitalia
Finanziamenti alla ricerca e alle università
Ires, Iri, Industria 4.0 e pacchetto "Attrazione"
Contrasto alla povertà assoluta e alla povertà educativa
Equità e flessibilità: le pensioni tra APE e verbale governo-sindacati
Partite IVA: scende il cuneo contributivo per free-lance e nuove professioni
Produttività e welfare contrattuale
Sgravi contribuitivi per chi assume giovani
Nel frattempo, La Commissione bilancio della Camera ha avviato l’esame del disegno di legge di bilancio.
Il relatore, On. Guerra (PD), ha illustrato il contenuto del provvedimento.
Le Commissioni, competenti per materia, hanno trasmesso alla Commissione bilancio le relazioni e gli emendamenti approvati al disegno di legge di bilancio 2017: tali proposte emendative dovranno essere votate anche dalla Commissione bilancio.
Di seguito, una breve sintesi delle relazioni e degli emendamenti approvati dalle Commissioni di maggior interesse.
La Commissione lavoro ha approvato una relazione favorevole con alcune proposte emendative approvate si chiede tra l’altro di:
- estendere la facoltà di procedere al cumulo dei periodi assicurativi ai professionisti iscritti alle casse professionali, nonché alle lavoratrici che rientrano nel regime sperimentale relativo alla cosiddetta «opzione donna»;
La Commissione finanze ha suggerito, con alcuni emendamenti di:
- innalzare ulteriormente la franchigia IRAP a favore delle imprese di ridotte dimensioni;
- consentire, ai soggetti beneficiari della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica e prevenzione del rischio sismico, di optare per la cessione del credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
- prevedere le detrazioni per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico;
La Commissione ambiente ha trasmesso una relazione favorevole – con i relativi emendamenti e articoli aggiuntivi approvati - a condizione che
- si destinino i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia (DPR n. 380/2001), esclusivamente e senza vincoli temporali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- si ricomprenda fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;
- si preveda, per tutte le spese di riqualificazione energetica e non solo per quelle relative a parti comuni di edifici condominiali, la cessione della detrazione fiscale ai fornitori che effettuano gli interventi;
- si incrementino le risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, disponendo altresì che tali risorse possano essere destinate agli interventi volti a fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici verificatisi successivamente alla predetta data;
- si preveda che la detrazione si applica alle spese per interventi di riqualificazione energetica, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, dell'intero edificio condominiale e non solo delle parti comuni dello stesso.
- Il Dl fiscale
Le Commissioni riunite finanze e bilancio della Camera hanno concluso l’esame del disegno di legge di conversione in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio.
Il provvedimento andrà in Aula a Montecitorio lunedì 14 novembre: è altamente probabile che il Governo ponga la questione di fiducia per una celere approvazione del testo.
Tra le norme di maggior interesse: rottamazione cartelle estesa al 2016, semplificazione adempimenti fiscali (con la notifica deli avvisi fiscali tramite PEC a imprese e professionisti), stop al tax day del 16 giugno, pausa estiva su avvisi e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, modifiche al regime dei c.d. minimi, modifica depositi IVA.
ROTTAMAZIONE CARTELLE
Si potranno estinguere le cartelle esattoriali dal 2000 al 2016, provvedendo al pagamento integrale, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi: il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018.
Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo 2017; entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri.
A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi - fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute - anche gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.
La definizione agevolata può riguardare il singolo carico a ruolo o affidato.
Per le multe invece si prevede che la rottamazione riguarda solo gli interessi, compresi quelli per ritardato pagamento.
Anche regioni, province, città metropolitane e comuni potranno decidere la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.
SEMPLIFICAZIONE FISCALE
Viene eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riferimento ai versamenti; la presunzione di evasione scatta per prelievi o versamenti per importi superiori a mille euro giornalieri e 5 mila mensili.
Come già le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 anche prestazioni di viaggio e trasporto non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Per lavoratori in trasferta e trasfertisti si intendono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.Ai lavoratori che non rispondono alle predette condizioni è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta.
MINIMI E STUDI SETTORE
Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfettario abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare del reddito eccedente alla propria soglia limite sia applicata l'imposta sostitutiva. Tale facoltà è esercitabile dal contribuente per non oltre due anni d'imposta, non consecutivi, per ciascun quinquennio.
Dal periodo d'imposta in corso dal 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia saranno soppressi gli studi di settore e introdotti indici sintetici di affidabilità.
LAVORI PUBBLICI & EDILIZIA
Decreto terremoti
Prosegue in Commissione bilancio del Senato l’esame del disegno di legge di conversione.
Giovedì sera è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti: sono state presentate più di cinquecento proposte di modifica.
- IL CODICE APPALTI
Linee guida sotto soglia comunitaria
L’ANAC ha approvato le linee guida recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori".
Le linee guida segnano una stretta per i contratti sopra i cinquecentomila euro. In nome della trasparenza, e considerato il fatto che nella fascia sotto al milione di euro si concentra la gran parte degli affidamenti pubblici, per gli appalti sopra i 500mila euro dovrebbe essere considerato naturale attivare sempre una procedura di gara. A meno di non riuscire a motivare la convenienza di una scelta diversa. Tale 'indicazione era contenuta anche nel testo inviato per il parere del Consiglio di Stato. Ma - probabilmente anche alla luce del via libera arrivato da Palazzo Spada - la versione definitiva del testo riporta una formulazione più stringente di quella precedente, che di fatto prova a inserire una soglia di trasparenza intermedia tra quelle previste dal codice. «Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro - è l'indicazione contenuta nel testo definitivo -, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti».
Tutti i più recenti pareri del Consiglio di Stato, gli atti ANAC e le più rilevanti pronunce sul nuovo codice sono consultabili al seguente link
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html
Parere Consiglio di Stato su schema decreto MIT sui requisiti degli operatori per affidamento SIA
Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dal MIT, previsto dall'art. 24, comma 2 del nuovo codice appalti e recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee.
Qui è possibile scaricare il parere.
Lo schema di decreto (il testo non è ancora disponibile ma il contenuto è in parte desumibile dal parere di Palazzo Spada) reca disposizioni di diretto interesse che innovano la disciplina previgente, in particolare per quanto concerne:
- i criteri per la partecipazione dei giovani professionisti ai bandi e alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria (non individuati in precedenza);
- l’introduzione, fra i soggetti che possono partecipare alle procedure di affidamento che non richiedono il possesso di diploma di laurea, dei “tecnici non laureati” in possesso del diploma di geometra o di altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare (tali soggetti erano esclusi dalla previgente disciplina). A prescindere dal titolo di studio richiesto, i professionisti devono essere abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo professionale o, in alternativa, essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione Europea di appartenenza.
Il Consiglio di Stato boccia le linee guida Anac sulle cause di esclusione dalle gare
Professionisti e imprese devono essere esclusi dalle gare d’appalto in caso di illeciti professionali gravi. Non è necessario che i comportamenti scorretti siano anche abituali.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, che con il parere 2286/2016 ha bocciato le linee guida Anac, attuative del Codice Appalti, sulle cause di esclusione dalle gare. A finire nel mirino dei giudici sono state anche altre disposizioni contenute nelle linee guida.
Secondo i giudici, tra le cause di esclusione dalle gare d’appalto (all’articolo 80, comma 5 lettera c) il nuovo codice individua “carenze significative”. Nelle linee guida. Invece, si afferma che le carenze devono essere anche sintomatiche di persistenti carenze professionali. Per questo, il Consiglio di Stato ha chiesto di modificare tale disposizione perché non rispecchia l’intento del legislatore né nazionale né comunitario. Nella Direttiva 2014/24/UE, infatti, si fa riferimento a significative o persistenti carenze. Questo significa che, per giustificare l’esclusione, l’inadempimento del professionista o dell’impresa non deve essere contemporaneamente grave e persistente. Si può quindi essere esclusi, sostengono i giudici, anche per un illecito grave commesso una sola volta.
Inoltre, il Consiglio di Stato ritiene che dovrebbe essere spiegato cosa accade in caso di subappalto, cioè se viene escluso l’aggiudicatario o se è sufficiente sostituire il subappaltatore.
Le linee guida contengono delle misure di self-cleaning, cioè azioni volontarie per rimettersi in regola. Secondo l’Anac un professionista o un’impresa dimostra di essere in regola se, dopo la contestazione dell’illecito, ottiene altri contratti e se dimostra di aver risolto eventuali controversie con metodi alternativi al tribunale. A detta di Palazzo Spada, però, questi possono essere considerati effetti delle azioni intraprese, ma non dimostrano che ci si sia messi effettivamente in regola.
In base alle linee guida, dopo aver accertato un comportamento scorretto, si viene puniti con l’esclusione per tre anni. I giudici hanno contestato il momento a partire dal quale il professionista o l’impresa vanno esclusi, asserendo che l’esclusione dovrebbe scattare dal momento in cui si commette l’illecito, mentre ANAC ha fissato la decorrenza dell’esclusione dal momento in cui la Giustizia accerta il comportamento scorretto. Tale impostazione è rischiosa perché lascia campo libero nel periodo necessario alla Giustizia per condurre i dovuti accertamenti. Inoltre, mentre il Codice Appalti non si pronuncia sul punto, le Direttive europee stabiliscono che il periodo di esclusione deve partire “dalla data del fatto”.
Corte Ue: l'impresa con Durc negativo va esclusa, anche se l'irregolarità contributiva poi è stata sanata
Può essere esclusa da una gara l’azienda che risulta in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) al momento dell’aggiudicazione, ma non al momento della presentazione dell’offerta: la regola che fissa tale esclusione, infatti, non contrasta con le norme stabilità dal diritto europeo in materia di appalti pubblici.
La Corte di giustizia, con una sentenza depositata il 10 novembre, ha fornito l’esatta interpretazione dell’art. 45 della direttiva 2004718/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
I giudici europei, chiamati ad esprimersi in via pregiudiziale, hanno affermato che la disciplina europea sul punto non osta a una normativa nazionale che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara d’appalto, anche se non sussisteva più alla data dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
PROFESSIONISTI
Il Senato approva il Jobs act autonomi
Il 3 novembre è stato approvato il testo del disegno di legge sul jobs act autonomi in Senato confermando quasi integralmente il testo approvato dalla Commissione Lavoro.
Il provvedimento, licenziato a Palazzo Madama e che passerà ora all’esame della Camera contiene novità di rilievo per i professionisti
Il disegno di legge riconosce, in particolare, la possibilità di emanare uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, con l'individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche, in relazione al carattere di terzietà di queste, ed il riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.
Vengono poi previsti integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.
Viene esplicitato, peraltro, che ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i professionisti sono equiparati alle piccole e medie imprese.
Viene, infine, prevista, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste.
Il disegno di legge, che potrebbe essere sicuramente implementato e migliorato per i liberi professionisti, è sicuramente un inizio di una politica di riconoscimenti ed incentivi per le professioni intellettuali, che si auspica possa portare ad una effettiva tutela per i lavoratori indipendenti e corrispondente alle esigenze attuali di mercato.
Ingegneri e architetti, il tasso di disparità uomo-donna è al 62,5%
ll Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato il decreto che individua, per il 2017, i settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2015.
I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B e rilevano - limitatamente al settore privato - ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l'anno 2017.
PROFESSIONI TECNICHE. Per quanto riguarda le professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione, il tasso di disparità è pari al 71,3%.
INGEGNERI E ARCHITETTI. Tra gli ingegneri, gli architetti e le professioni assimilate la disparità tra uomini e donne è al 62,5%.
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