SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 27 APRILE/11 MAGGIO 2018
LAVORI PUBBLICI
Il Consiglio di Stato riconosce la responsabilità precontrattuale anche prima dell’aggiudicazione definitiva
Un'importante sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., A.P., 4 maggio 2018, n. 5) ha riconosciuto la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione anche prima dell'aggiudicazione dell'appalto, statuendo che la stessa possa derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all’esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede che sussistono, dunque, in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica.
Parere CDS su DM “Banca dati degli operatori economici”
Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del MIT recante "Banca dati degli operatori economici", ai sensi dell'articolo 81 del codice dei contratti pubblici.
Il contenuto dello schema di decreto
Scatterà il 18 ottobre il passaggio di consegne tra l'Avcpass gestito dall'Anac e la nuova banca dati degli operatori economici (Bdoe) del ministero Infrastrutture. Da quella data ad assicurare il controllo telematico dei requisiti di gara dichiarati dalle imprese dovrà essere la nuova banca dati messa in piedi a Porta Pia, in ossequio alle previsioni del nuovo codice appalti. La data è messa nero su bianco nel decreto di 11 articoli con cui le Infrastrutture hanno disciplinato l'avvio del nuovo sistema che sostituirà l'Avcpass nel collegamento con gli enti (Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, ministero della Giustizia, Inarcassa ecc.) che possono certificare i dati dichiarati dai concorrenti che partecipano alle gare d'appalto.
Non si tratta di una data scelta a caso. Come si rileva nel parere si tratta del termine stabilito dal codice appalti (articolo 40) per inaugurare l'obbligo di gestire in via esclusivamente telematica il flusso di informazioni e comunicazioni tra stazioni appaltanti e imprese coinvolte nelle gare d'appalto. Prima di questo spartiacque, entro il 30 giugno, il ministero (secondo quanto prevede la bozza di decreto) dovrà chiarire sia le specifiche con cui saranno erogati i servizi alle stazioni appaltanti sia i modi con cui potranno usufruire di questo servizio le Pa eventualmente ancora prive di strumenti telematici.
Non sono pochi i suggerimenti arrivati da Palazzo Spada sulla bozza di decreto, anche per evitare che il passaggio di consegne si riveli una via crucis costellata di proroghe e disservizi come quella vissuta ai tempi del primo avvio dell'Avcpass, sotto l'egida della vecchia Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Tra questi la richiesta di chiarire meglio le fonti di finanziamento della banca dati (che in realtà è un sistema di mediazione di informazioni tra stazioni appaltanti, altre Pa e imprese) e anche il momento in cui l'Avcpass cesserà di esistere, visto che in un passaggio il decreto fa riferimento al sistema gestito dall'Anac anche per date successive all'ottobre 2018.
Inoltre Palazzo Spada chiede al Mit di fornire un elenco tassativo dei dati e dei documenti reperibili tramite la nuova Bdoe. Altrimenti, quando questa strada risultasse troppo complicata, l'invito è quello di elencare per converso i certificati e i dati che dovranno essere reperiti al di fuori della banca dati «per insormontabili ostacoli legislativi». Bisogna poi, sostengono a Palazzo Spada, chiarire se il servizio facoltativo di memorizzazione dei dati inseriti dalle imprese è da considerare gratuito o a pagamento e soprattutto indicare strade alternative a quella della Banca dati, nel caso in cui i documenti richiesti non fossero reperibili tramite Bdoe, per evitare contenziosi. (Edilizia e territorio - Il Sole 24 ore)
Ingegneria e architettura, gare in rialzo del 5% a inizio 2018
Nel primo quadrimestre registrato un aumento del valore del 36,5% rispetto al 2017.
Pubblicati solo 11 bandi per appalti integrati.
Codice appalti e servizi di illuminazione pubblica: ecco i criteri ambientali minimi
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 28 aprile 2018 contenente i criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di illuminazione pubblica. Il testo è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, in base al quale le Amministrazioni devono fare un’attenta analisi delle proprie esigenze e valutare l’effettiva consistenza del proprio fabbisogno.
Il testo appena pubblicato contiene una serie di regole per l’espletamento delle gare e si integra con il DM 27 settembre 2017, con cui sono stati definiti i “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”.
Le nuove regole entreranno in vigore il 27 agosto 2018, cioè centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
FISCO
Fisco, Split payment con platea allargata, una circolare illustra le novità. Entrano enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate
Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulle regole in materia di split payment. La circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, illustra l’impatto delle norme introdotte dalla legge n. 172/2017, a partire dall’estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle società partecipate pubbliche.
In particolare l’Agenzia ha chiarito che i consulenti tecnici d’ufficio, cioè i tecnici nominati dai tribunali per esprimere un parere su una controversia, non sono soggetti allo split payment. I tribunali devono quindi pagare loro non solo il compenso per la prestazione professionale, ma anche l’Iva, che i professionisti provvederanno poi a versare all’Erario. Questo non solo per ragioni di semplificazione, ma anche perché, spiega l’Agenzia delle Entrate, “il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia”.
Qui è disponibile il testo della circolare.
La guida del Mef Casa ai bonus fiscali
Offrire una panoramica sui bonus fiscali previsti per la casa: dalla ristrutturazione alla messa in sicurezza, dall’affitto all’acquisto per mezzo di leasing o mutuo.
Questo l’obiettivo della guida “Casa Conviene”, realizzata dal Ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) per offrire a tutti i cittadini che vogliono acquistare, affittare, prendere in leasing, ristrutturare o mettere in sicurezza una casa la possibilità di avere una panoramica completa sugli strumenti disponibili per rendere il loro progetto più facile e conveniente.
Qui è disponibile un articolo di approfondimento.
Qui è disponibile la guida del MEF e ogni altra informazione sull'iniziativa del Ministero
Studi di settore 2017, in Gazzetta i correttivi anticrisi
Sono stati corretti, per adeguarsi alla situazione di crisi, 193 studi di settore relativi al periodo di imposta 2017. Tra questi, indicati dal DM 23 aprile 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anche gli studi riguardanti le attività professionali. Il decreto rivede inoltre gli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, dei servizi e del commercio.
Sismabonus per la messa in sicurezza degli edifici. Detrazione anche per chi demolisce e ricostruisce la casa
I contribuenti possono fruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici (il cosiddetto “Sismabonus”) anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. È il principale chiarimento della risoluzione n. 34/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate spiega anche che, ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.
Qui è disponibile il testo della risoluzione 34/E
Qui per approfondire, il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate.
Fattura elettronica tra privati: le circolari dell’Agenzia delle Entrate
Dal 1° luglio scatta l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati nei subappalti. Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo riguarderà tutte le operazioni. I professionisti nel regime dei minimi o che applicano il regime forfetario potranno scegliere se utilizzare da subito il nuovo strumento. In questo caso avranno diritto a delle semplificazioni procedurali.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018 e la Circolare 8/E/2018 ha fornito istruzioni pratiche agli operatori alle prese con le nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio per il 2018.
Fattura elettronica tra privati, come funzionerà
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le fatture elettroniche viaggeranno tramite il Sistema di Interscambio (SdI), già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni. Potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app. In alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).
Il SdI effettuerà dei controlli rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura. In caso di esito positivo, entro 5 giorni sarà recapitata una ricevuta di consegna del file e la fattura si considererà emessa.
Fattura elettronica e appalti
Dal 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica non riguarderà soltanto le prestazioni rese dagli appaltatori nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma anche quelle svolte dai subappaltatori e dai subcontraenti nei confronti dell’impresa principale nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con la PA.
Sono invece esclusi i passaggi successivi. Questo significa che se anche i subappaltatori si avvalgono dei beni o dei servizi resi da un altro soggetto, quest’ultimo è libero di emettere le fatture secondo le regole ordinarie. Almeno per il momento visto che, lo ricordiamo, dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti.
Nel file della fattura elettronica andranno obbligatoriamente riportati il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.
Fattura elettronica semplificata per le Partite Iva
Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che, in base alla legge di Bilancio 2018, per i professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario la fatturazione elettronica non rappresenta un obbligo, ma una facoltà.
Il regime dei “minimi” prevede un'aliquota del 5% sul fatturato per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro all’anno. Rientrano in questo regime i professionisti che hanno aperto Partita Iva fino al 2015. L’agevolazione durerà per 5 anni dall’inizio dell’attività o fino al trentacinquesimo anno d’età.
Chi ha avviato l’attività in epoca successiva ha dovuto optare per il regime "forfettario", che prevede un’aliquota forfettaria al 15% del reddito per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro. In questo caso non ci sono limiti temporali. L’unico modo per perdere l’agevolazione è sforare il tetto dei guadagni. Nei primi cinque anni è inoltre prevista una tassazione al 5%.
Fattura elettronica: trasmissione, conservazione e sicurezza dei dati
Le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio possono essere conservate utilizzando il servizio di conservazione elettronica. Il servizio è messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. Sarà inoltre disponibile un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito.
Il Sistema di Interscambio è stato pensato per garantire ottimi margini di sicurezza dei dati. Per la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate è inoltre previsto un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.
Qui è disponibile il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate.