Sintesi di monitoraggio legislativo 22 settembre - 6 ottobre 2017
Le Camere hanno approvato la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017 e il Governo può procedere alla stesura della legge di bilancio per il prossimo anno. La manovra per il 2018 parte da un valore di 19,58 miliardi. Le coperture arriveranno oltre che dagli spazi di deficit anche da 3,5 miliardi di tagli di spesa, compreso il miliardo l’anno a carico dei ministeri con la nuova spending review, e per 5,1 miliardi da nuove entrate, rappresentate da «misure allo studio che mirano a ridurre l’evasione di alcune imposte, in particolare le indirette», ossia l’Iva.
Sul fronte politico, a tenere banco è stata soprattutto la polemica esplosa a sinistra fra il leader di Campo progressista Giuliano Pisapia e l’ex Premier Massimo D’Alema: in ballo c’è infatti da definire l’atteggiamento della galassia extra Pd ora che l’esecutivo si accinge ad affrontare un appuntamento cruciale come l’approvazione della legge di Bilancio e avrà bisogno del sostegno più ampio possibile per evitare le insidie dei voti parlamentari.
Sono scesi in campo anche i ministeri: il dossier più corposo è quello presentato dal titolare dell’Istruzione Fedeli (assunzione di 1500 ricercatori, stabilizzazione del personale ammnistrativo, equiparazione degli stipendi dei presidi con i dirigenti della Pa, scatti per i professori universitari); seguono il ministero dello Sviluppo economico (Industria 4.0 e credito d’imposta per le aziende che investono in informatica, biotecnologie e robotica), Trasporti (piano metropolitane e assunzioni alla motorizzazione), Lavoro (incentivi di apprendistato e alternanza scuola-lavoro) e Difesa (conferma del bonus di 80 euro alle forze di polizia).
VERSO LA LEGGE DI BILANCIO
Mercoledì 4 ottobre il Senato ha approvato a maggioranza semplice la risoluzione di maggioranza sulla Nota di aggiornamento del DEF 2017 (doc. LVII, n. 5-bis).
Anche Montecitorio ha dato il via libera alla risoluzione Marchi, Tancredi, Tabacci, Monchiero n. 6-00350 (identico testo della risoluzione approvata a Palazzo Madama), riferita alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
PROFESSIONISTI
Il Consiglio di Stato apre la strada: sì ai contratti a titolo gratuito ai professionisti
Il Consiglio di Stato spiana definitivamente la strada alla possibilità di affidare appalti pubblici a titolo gratuito. I principi della concorrenza e le garanzie di qualità dell'oggetto di gara (servizio, lavoro o fornitura), dicono in sintesi i giudici di Palazzo Spada (Quinta Sezione), possono essere assicurati anche se il contratto non è a titolo oneroso.Il principio è affermato nella sentenza n. 4614/2017 depositata il 3 ottobre dai giudici di Palazzo Spada (Presidente Giuseppe Severini, estensore Stefano Fantini), che ha ribaltato il pronunciamento del Tar Calabria del 2016, il quale aveva censurato la gara del comune di Catanzaro per la redazione del piano strutturale della città. Servizio mandato in gara al compenso simbolico di un euro, salvo un rimborso spese di 250mila euro. Il bando era stato immediatamente impugnato da tutti gli ordini dei professionisti tecnici della provincia, con il sostegno dei tre consigli nazionali degli architetti, degli ingegneri e dei geologi. Il Tar Calabria ha ritenuto l'appalto illegittimo, dando ragione ai professionisti. Il Consiglio di Stato, invece, ha riabilitato il Comune di Catanzaro (che ha già fatto sapere di voler procedere nell' aggiudicazione dell'appalto all'unico concorrente che ha partecipato alla gara).
Le questioni affrontate dai giudici sono due, strettamente legate. La prima, più complessa, ruota intorno alla possibilità o meno che un appalto possa essere affidato a titolo gratuito. La seconda riguarda la possibilità o meno, per il committente pubblico, di ottenere la qualità della prestazione anche in assenza dell'elemento prezzo, senza derogare ai principi di concorrenza. Sul primo punto i giudici arrivano alla conclusione che un appalto pubblico non incorpora necessariamente anche la natura di onerosità del contratto (nel caso specifico dell'incarico professionale). Nell'argomentazione, tra le altre cose, si mette in discussione l'equivalenza tra onerosità del contratto e serietà dell'offerta, che è invece propria del "mondo interprivato" ed è stata mutuata in questi termini dal legislatore europeo nel nostro codice appalti. «La caratterizzazione di "onerosità" - si legge nella sentenza - sembra muovere dal presupposto che il prezzo corrispettivo dell'appalto costituisca un elemento strumentale e indefettibile per la serietà dell'offerta, e l'inerente affidabilità dell'offerente nell'esecuzione della prestazione contrattuale. Al fondamento pare esservi il concetto che un potenziale contraente che si proponga a titolo gratuito, dunque senza curare il proprio interesse economico nell'affare che va a costosamente sostenere, celi inevitabilmente un cattivo e sospettabile contraente per una pubblica Amministrazione». Ma, si aggiunge, «una lettura sistematica delle previsioni ricordate, con considerazione degli interessi pubblici immanenti al contratto pubblico e alle esigenze che lo muovono, induce a ritenere che l'espressione "contratti a titolo oneroso" può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all'accezione tradizionale e propria del mondo interprivato».
In altre parole, il committente pubblico è diverso dal committente privato, e può offrire al suo fornitore forme alternative di compenso, non necessariamente economico: «La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti - si legge sempre nella sentenza - non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico della Amministrazione appaltante: ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto». D'altra parte, la possibilità di partecipare alle gare data a soggetti del terzo settore, «per loro natura prive di finalità lucrative» (ripetutamente confermata dalla giurisprudenza), «dimostra che l'utile finanziario in realtà non è considerato elemento indispensabile dal diritto vivente dei contratti pubblici». Ma i giudici vanno ancora oltre, ammettendo la possibilità che «l'aspirante contraente», possa trovare la sua convenienza «non già da un'utilità economica, ma solo da un'utilità finanziaria: perché l'utilità economica si sposta su leciti elementi immateriali inerenti il fatto stesso del divenire ed apparire esecutore».
«Conseguenza di una tale considerazione è la preferenza, nell'ordinamento dei contratti pubblici, per un'accezione ampia e particolare (rispetto al diritto comune) dell'espressione «contratti a titolo oneroso», tale da dare spazio all'ammissibilità di un bando che preveda le offerte gratuite (salvo il rimborso delle spese), ogniqualvolta dall'effettuazione della prestazione contrattuale il contraente possa figurare di trarre un'utilità economica lecita e autonoma, quand'anche non corrispostagli come scambio contrattuale dall'Amministrazione appaltante».
C'è poi l'altra domanda: può la pubblica amministrazione ottenere qualità, senza corrispettivo economico, senza ledere i principi della concorrenza? Anche in questo caso la risposta è positiva, in quanto i criteri di aggiudicazione nel bando di gara «appaiono comunque sufficientemente oggettivi per una valutazione dell'offerta». «È questo, del resto, il solo modo in cui può essere inteso in un tal caso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».
La sentenza dei giudici sembra investire l'intero campo regolato dal codice dei contratti pubblici, lavori, servizi e forniture: «Non vi è dunque estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia, per la ricordata matrice eurounitaria, il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale. Il mercato non ne è vulnerato. Al tempo stesso, non si vede per quale ragione le dette considerazioni di economia dell'immateriale non possano essere prese in considerazione quando giovano, come qui patentemente avviene, all'esigenza generale di contenimento della spesa pubblica». (edilizia e territorio - Il Sole 24 ore)
Leggi qui il comunicato di Fondazione Inarcassa
Ddl su equo compenso
Proseguono i lavori della Commissione Lavoro sul provvedimento volto a reintrodurre nell’ordinamento un equo compenso per i professionisti. Il dibattito in Commissione Lavoro al Senato si sta concentrando su due profili: l’ambito di applicazione della disciplina (solo professionisti regolamentati o anche i non ordinistici?) e il parametro da assumere come soglia minima per un compenso giusto.
Concluse le audizioni - qui è disponibile la memoria di RTP, l'ultimo soggetto audito - la Commissione ha più volte prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti che si attendono per il 10 ottobre.
Nel frattempo continuano ad approdare in Parlamento iniziative legislative in tema di equo compenso. L’ultima in ordine temporale è il disegno di legge a firma dei Sen. Quagliarello e Fucksia, che è stata abbinata al ddl Sacconi adottato come testo base.
Qui è disponibile il testo con la relazione illustrativa del nuovo ddl.
LAVORI PUBBLICI
Linee guida Anac sull'In house approvate definitivamente
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida sull’in house, al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato d.lgs. 56/2017, nonché di modifiche procedurali necessarie ai fini del miglior funzionamento del sistema di gestione dell’Elenco.
La principale novità riguarda i punti 5.7 e 8.8 delle linee guida in oggetto, che disciplinano gli affidamenti pregressi per i casi in cui l’Autorità, accertata l’assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l’in-house, dispone la mancata iscrizione o la cancellazione dall’Elenco. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 211 del Codice, l’Autorità ha previsto – in luogo dell’esercizio del potere di raccomandazione vincolante – l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici.
Inoltre, al punto 4.1 delle Linee guida è previsto che il soggetto avente titolo alla presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è la persona fisica deputata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente, ovvero il Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
Il punto 7.1 delle linee guida è stato integrato con la seguente previsione «In caso di inerzia e/o ritardo dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l’Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull’organismo in house».
Infine, il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è stato posticipato al 30 ottobre 2017.
L’audizione di Delrio alla Camera
Il Governo punta a stimolare maggiormente l’utilizzo di Ecobonus, Sismabonus e detrazioni per gli interventi di ristrutturazione. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, in audizione in Commissione Ambiente alla Camera, ha affermato che è necessario "mantenere un quadro certo di riferimento, migliorandolo ma non stravolgendolo ogni anno, poichè queste misure scontano un avvio lento e devono superare diverse diffidenze".
“Il grosso degli investimenti – ha affermato Delrio commentando i dati del Cresme - è fatto con la manutenzione straordinaria, quindi è importante non complicare lo strumento, ma confermare le misure e renderle più stabili”.
La prossima legge di Bilancio punterà inoltre, ha annunciato Delrio, sulla conoscenza del Sismabonus. Lo strumento, introdotto con la scorsa legge di Bilancio, non ha ancora ingranato.
Delrio ha illustrato in otto punti le proposte per il potenziamento degli incentivi:
Classificazione sismica diffusa - Il Governo ha intenzione di rendere detraibile la classificazione sismica degli edifici anche senza lavori di miglioramento o adeguamento antisismico, a prescindere dalla zona sismica in cui si trova l'immobile.
Oggi può ottenere il bonus solo chi contestualmente alla diagnosi effettua i lavori di adeguamento o miglioramento. Dopo i terremoti dello scorso anno è diventata indispensabile, ha affermato Delrio "una strutturata conoscenza dello stato degli immobili anche per programmare con consapevolezza la scala di priorità degli interventi".
Sismabonus potenziato per i capannoni - Con l’obiettivo di rendere il Sismabonus più appetibile, Delrio ha annunciato l’innalzamento dei massimali per i capannoni. Non più un tetto di 96mila euro, come per le case, ma limiti commisurati ai metri quadri. Il limite di 96mila euro potrebbe essere conteggiato in base ai metri quadri.
Sismabonus per l’edilizia residenziale pubblica - La detrazione fiscale per l’adeguamento o il miglioramento antisismico potrebbe essere estesa anche agli edifici Erp. Oggi circa un milione di alloggi è invece escluso dalle agevolazioni per la messa in sicurezza.
Cessione Sismabonus alle banche - Sulla base di quanto già fatto con l'Ecobonus, gli incapienti dovrebbero avere la possibilità di cedere alle banche il credito di imposta corrispondente alla loro quota di detrazione.
Bonifica dall’amianto - Potrebbero essere incentivati gli interventi di bonifica dall’amianto, eseguiti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 in concomitanza ai lavori di efficientamento energetico o miglioramento antisismico, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro.
Bonus ristrutturazioni - Il Governo intende prorogare la detrazione al 50% con massimale di 96mila euro.
Nuovi incentivi per terrazzi e giardini - Tra gli incentivi Delrio ha ipotizzato l'introduzione di una detrazione del 50%, con un massimale di 10mila euro, delle spese per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree pertinenziali appartenenti a edifici unifamiliari e condominiali. Si tratta di giardini, piazzali, coperture di parcheggi, lastrici solari e tetti, situati nei centri abitati. Per la realizzazione degli spazi verdi sarebbero incentivati anche la realizzazione o l’adeguamento di impianti di irrigazione purché alimentati con acqua di recupero delle acque piovane, o con la realizzazione di pozzi.
Bonus mobili - Il Governo intende richiedere la detrazione del 50%, con massimale di 10mila euro, per l’acquisto di mobili e elettrodomestici A+ legati agli interventi di ristrutturazione edilizia. (edilportale.com)
Ddl Falanga procedure di demolizione di manufatti abusivi
Il cd. ddl Falanga è approdato in quarta lettura in Assemblea della Camera e sarà discusso dal 17 ottobre prossimo.
La proposta di legge, composta da quattro articoli, conferma l'attuale sistema a doppio binario che, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, vede la competenza: dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita; delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture) che procedono con le forme del procedimento amministrativo.
Secondo il direttore generale di Legambiente Stefano Ciafani il ddl falanga andrebbe fermato per due ragioni
Da un lato definisce un ordine di priorità che mette all'ultimo posto le costruzioni abusive occupate lasciando intendere che esista un abusivismo di necessità da tollerare più degli altri, dall’altro nelle procedure di abbattimento stabilite con un criterio di priorità si rischia di lasciar spazio a ritardi e ricorsi che rimanderebbero all'infinito gli abbattimenti.
Inoltre, il ddl non risolve alla base il problema degli ecomostri di cemento in Italia, l'unica soluzione per debellare il virus delle costruzioni abusive e' lo stop a qualsiasi ipotesi di condono, nazionale, regionale o locale - rileva Ciafani - e l'abbattimento senza esitazioni delle costruzioni illegali, togliendo dal ricatto elettorale la decisione di procedere alle demolizioni, ancora oggi in capo ai Comuni.
FISCO
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Dal 2018 imprese e professionisti potranno utilizzare i primi ‘indici sintetici di affidabilità’ (Isa), una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) di affidabilità fiscale, destinata a sostituire gli studi di settore.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha individuato, con il provvedimento 191552/2017 i primi 70 Indici che dovranno essere elaborati quest’anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal periodo d’imposta 2017.
Gli altri Isa saranno individuati entro gennaio 2018 e successivamente elaborati nel corso dell’anno, per coinvolgere, a regime, circa 4 milioni di operatori economici, che rappresentano l’intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore.
Per i professionisti i nuovi Isa riguardano nove diverse attività di lavoro autonomo, tra cui le attività degli studi di ingegneria, le attività tecniche svolte da geometri, dai disegnatori tecnici, dai grafici e dagli amministrazione di condomini.
Qui è disponibile il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate.
La risoluzione sullo spesometro
E’ stata depositata in commissione finanze dall’On. Sanga (PD) una risoluzione riguardante gli adempimenti fiscali per la dichiarazione delle fatture.
In particolare con l’atto di indirizzo si chiede al Governo di riformare la normativa relativa allo spesometro al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie consentendo in caso un unico invio annuale delle fatture. L’utilizzo dello strumento dovrebbe prevedere modalità di adempimento non gravose per i contribuenti oltre che essere diretto alla lotta contro l’evasione fiscale.
Inoltre, in chiave di semplificazione, andrebbe ripristinata la norma che consentiva di accorpare le fatture di piccoli importi con invii cumulativi al di sotto di una determinata soglia.
Per quanto riguarda invece le sanzioni si impegna il Governo ad assumere iniziative normative volte ad escludere la discrezionalità degli uffici nella disapplicazione delle sanzioni, prevedendo in modo esplicito la non applicabilità delle sanzioni stesse, in considerazione della possibilità di errori formali legati a questo primo invio delle comunicazioni.