Sintesi di monitoraggio legislativo 20 gennaio - 3 febbraio 2017
NOTA POLITICA
La sentenza della Corte Costituzionale sull’Italicum ha chiuso il breve periodo di stasi calato sul mondo politico italiano dopo il referendum costituzionale dello scorso dicembre, consegnando nuovamente ai partiti l’iniziativa per la scrittura di una nuova legge elettorale.
SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO
LAVORI PUBBLICI
Pubblicato in G.U. il decreto CAM
E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del Ministro Galletti sull’aggiornamento dei criteri ambientali per gli acquisti della pubblica amministrazione in edilizia.
Il testo aggiorna l'assetto dei cosiddetti «Cam», prendendo in considerazione le innovazioni tecniche e commerciali del mercato, ma soprattutto la nuova disciplina sugli appalti pubblici che, lo scorso aprile, ha cambiato di parecchio le carte in tavola. Oltre all'edilizia, nel testo si parla anche di arredi per interni e prodotti tessili.
Qui è disponibile il testo.
Pubblicato in G.U. il decreto sui bandi di gara
E’ stato pubblicato il decreto del MIT sui bandi di gara previsto dall’art. 73, comma 4 del codice dei contratti pubblici.
Qui è disponibile il testo.
ANAC: atto di segnalazione a Governo e Parlamento per modifiche su rating d’impresa
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato il 2 febbraio a Governo e Parlamento un Atto di segnalazione con cui propone modifiche alle disposizione del Codice degli appalti e delle concessioni in tema di rating d’impresa. Si tratta, in particolare, degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Qui il testo del provvedimento.
ANAC: perfezionamento CIG
Con propria delibera 11 gennaio 2017, n. 1, l’Autorità fornisce “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG (Codice Identificativo Gara), per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. (GU n. 26 del 1.2.2017)
ANAC: nuovi modelli di comunicazione ai fini della tenuta del Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
Adottati con una delibera dell’Autorità i nuovi modelli standardizzati di comunicazione che le Stazioni appaltanti, gli Operatori economici e le Società Organismo di Attestazione dovranno utilizzare per ciascuna tipologia di informazione da rendere all’Autorità.
Il parere del Consiglio di Stato sul decreto sui livelli di progettazione
Il 10 gennaio il Consiglio di Stato ha reso parere sullo schema di decreto sulla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali, ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qui il testo del parere.
Il contenuto del decreto sui livelli di progettazione: la moratoria di 6 mesi
Il decreto prevede una moratoria di sei mesi prima della piena entrata in vigore delle nuove regole sui livelli di progettazione e una corsia preferenziale per le progettazioni affidate prima della messa a regime delle nuove norme.
Palazzo Spada, però, ha indicato una lunga serie di modifiche necessarie e sul contenuto dello schema di provvedimento deve ancora esprimersi la Conferenza unificata.
Tra i punti fermi del decreto sembra esserci il periodo transitorio, regolato all'articolo 37, che consente - al di là di quando sarà materialmente pubblicato il provvedimento - alle stazioni appaltanti di programmare meglio il loro lavoro per il prossimo futuro, introducendo in maniera morbida il sistema che, sostanzialmente, manda in pensione il vecchio preliminare. Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, infatti, scatterà una moratoria di sei mesi: le disposizioni entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Durante questo lasso temporale le amministrazioni dovranno affrettarsi ad aggiudicare gli ultimi progetti con il vecchio metodo, perché la norma stabilisce che «alle progettazioni affidate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le disposizioni vigenti al momento del loro affidamento».
L'entrata in vigore del decreto andrà, quindi, trattata con grande cura, perché rappresenta una piccola rivoluzione nel sistema degli appalti. Il testo, in applicazione del D.lgs. n. 50 del 2016, definisce un sistema che si articolerà su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Sono tre momenti che, in base all'articolo 4, «si sviluppano senza soluzione di continuità».
L'innovazione più grande è costituita dal primo livello, che sostituirà il preliminare e che sarà rafforzato in modo consistente: l'idea è mettere a disposizione di stazioni appaltanti e imprese, con questo livello progettuale, un dato tecnico ed economico che resti fisso e non venga modificato nelle fasi successive. Quindi, il progetto di fattibilità sarà più ricco del vecchio preliminare e conterrà una serie di indagini che venivano solo accennate in passato. Anticipando quello che, nel vecchio sistema, veniva fatto nel quadro del definitivo. Dovrà anche contenere l'analisi di tutte le possibili soluzioni alternative, «compresa la non realizzazione dell'intervento» e, oltre al tema dei costi, dovrà considerare gli impatti socio-economici, territoriali e ambientali.
Il cambiamento più rivoluzionario è che tutta la campagna di indagini sarà realizzata in sede di pianificazione dell'opera: analisi dello stato dell'immobile, analisi degli aspetti geologici, idrogeologici, sismici, verifica dei vincoli ambientali, storici e paesaggistici. Il progetto di fattibilità, poi, dovrà contenere gli studi specialistici effettuati per raggiungere una conoscenza adeguata del contesto territoriale in cui è inserita l'opera. Finisce, così, la stagione dei preliminari composti solo da indicazioni generiche. Questa revisione del primo livello porta, a cascata, conseguenze sui due livelli successivi che, scorrendo le pagine del decreto, escono alleggeriti in maniera consistente.
Soprattutto, sarà il progetto definitivo ad essere rivisto in maniera più sostanziosa. Se gli elaborati saranno grossomodo gli stessi inseriti nel vecchio regolamento appalti, il perimetro del definitivo risulterà complessivamente più ridotto, dal momento che una parte della progettazione di secondo livello transiterà sul primo. L'articolo 16, in questo senso, spiega che «il progetto definitivo è elaborato in conformità alle scelte effettuate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica». Eventuali modifiche devono essere «specificamente motivate dal progettista». Discorso diverso per il progetto esecutivo. Il terzo livello di progettazione resterà simile al passato nel suo impianto generale, ma sarà corretto seguendo un'indicazione dell'articolo 23 del Codice, che sollecita «la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere». Quindi, dovrà contenere un piano di manutenzione dell'opera che programmi l'attività destinata a mantenere nel tempo la sua funzionalità.
Il parere del Consiglio di Stato sul decreto appalti beni culturali
Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sul Regolamento governativo in merito alla disciplina di dettaglio degli appalti dei lavori concernenti beni culturali, in attuazione degli artt. 146 ss., d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il Regolamento realizza un passo avanti verso l’obiettivo di un testo organico ed unitario per gli appalti dei beni culturali, che dev’essere ulteriormente perseguito – si legge nel parere – attraverso l’attuazione, se non contestuale, almeno coordinata, anche di altre parti del Codice relative ai beni culturali.
Nel parere favorevole allo schema di decreto, il Consiglio di Stato ha sottolineato anche l’opportunità di una disciplina ad hoc e ancora più snella per i lavori sotto i 40.000 euro. In tali casi, si dovrebbe consentire che il certificato di buon esito dei lavori possa essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice.
Il Consiglio di Stato, inoltre, si è espresso favorevolmente su una delle principali novità previste dallo schema di Regolamento, e cioè sulla “possibilità di omettere, in situazioni particolari, il progetto esecutivo e di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo”, e si sottolinea che “per prevenire il contenzioso occorre validare definitivamente la scelta con previsioni ad hoc un sede di decreti correttivi al codice appalti”.
Qui il testo del parere.
Il parere del Consiglio di Stato sulle Linee guida Anac sugli affidamenti in house
Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni sulle Linee guida “vincolanti” dell’Anac “per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”, previsto dall’art. 192 del Codice dei contratti pubblici.
Il parere - rilevato che lo scopo della norma è garantire pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici - fornisce una ricostruzione in cui la funzione di controllo dell’Anac sia pienamente compatibile con il divieto di introdurre “livelli di regolazione superiori a quelli minimi” richiesti dalle direttive europee (cd. “goldplating”).
Da un lato, il Consiglio di Stato ha affermato che la pubblicità prevista dalla legge non è “costitutiva” ma “dichiarativa”: in presenza dei requisiti di legge, la domanda di iscrizione all’elenco consente di per sé “di procedere all’affidamento senza gara, senza bisogno dell’intermediazione di un’attività provvedimentale preventiva” (ovvero, non occorre un esplicito atto dell’Anac di iscrizione all’elenco).
Dall’altro, lo stesso Consiglio ha affermato che “la domanda innesca una fase di controllo dell’Anac” che, in caso di esito negativo, si traduce in un provvedimento che impedisce futuri affidamenti in house. Questo provvedimento è impugnabile davanti al giudice amministrativo, poiché “ha carattere autoritativo ed effetto lesivo”.
Gli affidamenti in house già in essere restano efficaci, ma l’Anac potrà agire attraverso la cd. “raccomandazione vincolante”, invitando l’amministrazione a rimuovere il provvedimento illegittimo.
Quanto ai requisiti sostanziali necessari per procedere all’affidamento in house, il Consiglio di Stato (con particolare riferimento al requisito del cd. “controllo analogo”) rileva che i parametri fissati dall’Anac “sono esemplificativi e non fissano una griglia esaustiva”, poiché altrimenti ciò costituirebbe una integrazione o una modifica delle “regole elastiche fissate dalla legge”.
Qui il testo del parere.
Edilizia scolastica, Palazzo Chigi conferma la struttura di missione
Il Governo Gentiloni ha confermato la Struttura di Missione per l’edilizia scolastica fino a termine del mandato governativo. “Ad oggi - ha dichiarato la coordinatrice della Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Laura Galimberti – oltre quattro miliardi già disponibili per gli Enti locali hanno permesso di aprire oltre 6.500 cantieri e concluderne più di 4.500”.
CdM 2 febbraio: nuovo decreto sisma
Il Consiglio dei ministri svoltosi giovedì 2 febbraio ha approvato un nuovo decreto-legge terremoto.
Sono molte le deroghe al nuovo codice dei contratti, che autorizzano il commissario alla ricostruzione a fare largo uso della trattativa privata, recuperando anche lo strumento dell'appalto integrato (progettazione e costruzione), che il dlgs 50/2016 aveva molto ridimensionato. La procedura è stata ripristinata per realizzare il "piano scuole" in tempo per l'anno scolastico 2017-2018.
Tra le novità c'è anche l'istituzione delle zone franche urbane, con esenzione per due anni a favore delle imprese dal pagamento di imposte statali e regionali (si tratta dei primi concreti sgravi fiscali concessi alle aree colpite dal sisma a partire dal 24 agosto). Tale misura è accompagnata anche dalla sospensione delle ritenute d'imposta fino al 2017, con una proroga fino alla fine di quest'anno per il sostegno al reddito di lavoratori; e con nuovo sostegno aggiuntivo riservato alle famiglie a basso reddito. E ancora, dote di 80 milioni per rilanciare il sistema produttivo, da destinare ad aziende che hanno visto crollare il proprio fatturato.
Spazio anche alla prevenzione, con la possibilità di realizzare una microzonazione sismica sui territori del cratere di livello III. Gli incarichi potranno essere affidati dagli enti locali ai professionisti con procedura negoziata. Poteri e risorse anche per il commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, che potrà realizzare direttamente, con lo strumento dell'ordinanza, delle opere pubbliche ritenute strategiche per la ricostruzione. Novità interessanti per i professionisti. Il decreto elimina il tetto all'accumulo degli incarichi (numero e importi) relativamente a quelli per la compilazione delle schede Aedes. Per quanto riguarda invece l'attività tecnica legata alla ricostruzione, il decreto introduce una maggiore flessibilità nel contributo alle spese tecniche riconosciute al professionista. Al posto dell'attuale schema del 10%+2% viene previsto uno schema che vede il costo del 10% incrementabile fino al 12,5% per i piccoli lavori (fino a 500mila euro) oppure riducibile al 7,5% per opere di maggiore importo (oltre i due milioni di euro).
Indagine conoscitiva sull’attuazione del nuovo codice appalti
Prosegue nelle Commissioni congiunte lavori pubblici di Camera e Senato l’indagine conoscitiva sull’attuazione del nuovo codice appalti, prorogate nelle scorso settimane fino al 30 giugno 2017.
Sono state sconvocate le audizioni del Capo Dipartimento della Protezione civile, Ingegner Fabrizio Curcio e del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dottor Vasco Errani, in programma il 31 gennaio, e ricalendarizzate per martedì 7 febbraio.
PROFESSIONISTI
Jobs act autonomi
In commissione lavoro alla Camera procede la discussione sul testo.
E’ stato deciso l’abbinamento al provvedimento in discussione dei disegni di legge di iniziativa dell’On. Gribaudo e altri (qui il testo) e dell’On. Ciprini (qui il testo).
“Nelle sedute della settimana prossima faremo il punto della situazione sul testo", alla luce di quanto emerso nelle audizioni dei giorni scorsi, per capire quali possano essere i tempi di approvazione. Lo riferisce il Presidente della Commissione Lavoro, On. Damiano, il quale ha dichiarato che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà quasi certamente fissato il 9 febbraio. Tuttavia, ha lasciato intendere, sulla discussione per apportare, o meno, eventuali modifiche - che peraltro imporrebbero un nuovo passaggio del provvedimento in Senato - pesa l’attuale incertezza del quadro politico.
FISCO
Il Viceministro Casero: un tavolo sulla fatturazione elettronica
Il viceministro dell'Economia Luigi Casero è favorevole all’ampliamento del sistema della fatturazione elettronica.
Verrà aperto un tavolo tecnico tra i grandi attori del sistema dei pagamenti, in particolare tra l’Agenzia delle entrate, i professionisti, le associazioni di categoria e Confindustria nella consapevolezza - spiega Casero - che "la fatturazione elettronica semplifica molto il quadro e permette di svolgere al professionista un'azione di consulenza e all'impresa di semplificazione sui dati".
L’obiettivo principale è far confluire i passaggi del sistema dei pagamenti, dell'invio delle dichiarazioni e della Dichiarazione precompilata verso il sistema unico della fatturazione elettronica.
Per approfondire qui.
Industria 4.0: focus del Mise sui bonus
In partenza la campagna informativa del ministero: 1 milione di e-mail alle aziende per chiarire l'accesso al super e iper ammortamento. In via di realizzazione una guida per i commercialisti. In campo anche l'Agenzia delle Entrate: sconti condizionati sui software.
In arrivo le norme applicative su super ammortamento e iperammortamento previsti dal piano Industria 4.0. Ad annunciarle il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che ha dettagliato anche la campagna informativa del Mise. Il piano si articolerà in tre step. L’Agenzia delle Entrate fornirà una serie di istruzioni per l’uso mentre dalla prossima settimana il ministero invierà un milione di e-mail alle imprese, potenzialmente interessate, per chiarire come possono essere usati gli incentivi per Industria 4.0. Il terzo passaggio si concretizzerà tra qualche giorno con la realizzazione di un manuale d’uso destinato a commercialisti e periti.
In questo modo, ha precisato il ministro, “entro la metà di febbraio avremo dato alle imprese tutte le informazioni sufficienti”.
“Il progetto Industria 4.0 – ha ricordato Calenda - fa leva su incentivi fiscali molto semplici da utilizzare, su supporti finanziari per le imprese e su tre-quattro competence center in via di realizzazione in Italia. Questi tre assi sono finanziati e funzionanti, e non hanno bisogno di decreti applicativi”.
Entrando nel dettaglio delle istruzione fornite dall’Agenzia delle Entrate, una questione molto importante riguarda l’intreccio tra periodo in cui viene effettuato l’investimento e misura del beneficio, scrive Il Sole 24 Ore. Se un bene è stato consegnato nel 2016, sarà agevolato ma solo con le misure previste per quel periodo d’imposta: questo significa che, anche se si tratta di un bene industria 4.0, il beneficio spetterà nella misura del 40% anziché in quella maggiorata del 150%. Dal punto di vista formale questa conclusione è ineccepibile, dato che la norma sugli iper ammortamenti non può che entrare in vigore dal 1° gennaio 2017, data in cui produce effetti la legge di bilancio 2017. Ma dal punto di vista sostanziale si può verificare una situazione spiacevole: le imprese che si sono date da fare per riuscire a ottenere la consegna di alcuni impianti 4.0 nel dicembre dello scorso anno, per il timore di non potere fruire del bonus in caso di slittamento a gennaio, si trovano ora paradossalmente penalizzate perché non possono beneficiare della norma di maggiore agevolazione. Le Entrate confermano che se è un bene è stato consegnato nel 2016, anche se entra in funzione e viene interconnesso al sistema aziendale nel 2017, la misura del beneficio rimane ancora quella che vigeva lo scorso anno, e quindi il costo può essere maggiorato solo del 40%.
La competenza dell’investimento in beni materiali condiziona anche il bonus sul software, precisa Il Sole: se l’acquisto del bene immateriale industria 4.0 avviene nel 2017 ma il software viene utilizzato per impianti acquistati in precedenza, il bonus non spetta. In altri termini, per beneficiare dell’agevolazione sui beni immateriali è necessario che esista almeno un bene materiale che fruisce della maggiorazione del 150%. Per converso, non è necessario che il bene immateriale sia specificamente riferito al bene materiale che fruisce dell’iperammortamento: si può trattare, quindi, anche di un software non riferibile allo specifico bene materiale agevolato.
Se l’investimento riguarda un bene materiale che già comprende un software necessario per il suo funzionamento (software embedded), l’intero corrispettivo di acquisto fruisce della maggiorazione del 150%, senza bisogno di distinguere la componente materiale da quella immateriale. Nelle risposte viene specificato che questa interpretazione deriva dal fatto che i beni indicati nell’allegato B sono software stand alone, e quindi non necessari al funzionamento specifico del bene. (www.corrierecomunicazioni.it)