SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 19 OTTOBRE/2 NOVEMBRE 2018
NOTA POLITICA
Trasmessa alle Camere con quindici giorni di ritardo sulla tabella di marcia, la legge di Bilancio inizia il suo iter parlamentare per giungere all’approvazione entro fine anno. Sul programma economico per il 2019 pesano naturalmente le forti critiche e la sostanziale bocciatura di Bruxelles, mentre l’elemento più rilevante è che il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni non compaiono nel testo inviato in Parlamento. Saranno infatti introdotti nel dettaglio con appositi provvedimenti collegati alla finanziaria. Sul punto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato molto chiaro e ha invitato il governo ad adoperarsi per tutelare al meglio l’economia italiana, auspicando l’avvio di “un dialogo costruttivo” con l’Unione europea. Per il capo dello Stato diventa infatti cruciale tutelare gli interessi fondamentali dell’Italia e in particolare il risparmio dei suoi cittadini, ponendo il paese al riparo dall’instabilità finanziaria.
EQUO COMPENSO
Il TAR Campania sull’equo compenso
Il giudice amministrativo riafferma il principio dell’equo compenso pronunciandosi su un ricorso di 106 avvocati napoletani contro un bando che prevedeva incarichi anche “a zero euro”.
L’equo compenso è un «principio» vincolante al pari di altri che sono alla base della corretta azione amministrativa, tra cui quello del «riequilibrio finanziario». Ed è, dunque, non più derogabile. Ad affermarlo è la prima sezione del Tar Campania, con un’ordinanza pubblicata il 25 ottobre che accoglie in via cautelare un ricorso presentato da ben 106 avvocati contro il Comune di Marano.
LA MANOVRA DI BILANCIO
Il Governo ha inviato il testo del disegno di legge di bilancio per il 2019 al Quirinale per la firma di autorizzazione alla presentazione del testo in Parlamento il 31 ottobre. Il provvedimento, dunque, inizierà presto l’iter parlamentare.
Nel testo sono stanziati 17,8 miliardi di euro in tre anni per gli investimenti pubblici ed è prevista una nuova struttura di missione, da istituire a Palazzo Chigi, per monitorare e rilanciare gli investimenti: Investitalia.
Il governo mette in campo due nuove task force per monitorare e rilanciare gli investimenti pubblici, soprattutto infrastrutturali.
La prima è Investitalia, inserito nella versione definitiva del Ddl di Bilancio 2018 (articolo 18): una nuova struttura di missione a Palazzo Chigi, coordinata sempre dal presidente con finalità analoghe alla precedente (ma per infrastrutture non solo materiali, e non solo pubbliche), e con caratteristiche più tecniche, perché assumerà nuovo personale esperto esterno e costerà 25 milioni di euro all’anno. La norma cita esplicitamente un coordinamento tra Cabina di regia e Investitalia.
La struttura dovrà agire «per il supporto alle attività del presidente del Consiglio di coordinamento delle politiche del governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nella altre materie di cui al comma 2...». L'elenco di cui al comma 2 spiega i compiti di Investitalia, e i riferimenti sembrano esclusivamente a investimenti pubblici: analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; valutazione delle esigenze di riammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni; verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali; studi di fattibilità economico-giuridici dei progetti di investimento, e individuazione di soluzioni operative, il tutto in collaborazione con i diversi ministeri; individuazione di ostacoli e criticità e proposta di soluzioni.
Inoltre, sempre nel Ddl di Bilancio, l’art. 17 prevede la Centrale di progettazione, una nuova struttura indipendente, istituita a partire dal 1° gennaio 2019, con 300 nuove unità di personale e una spesa di 100 milioni di euro all’anno: avrà il compito di progettare opere pubbliche su richiesta di amministrazioni centrali e territoriali.
A dirigere la struttura sarà un “coordinatore” che durerà in carica tre anni, rinnovabili, e sarà equiparato a dirigente di prima fascia. La centrale viene localizzata presso l’Agenzia del Demanio, e ne viene «assicurata l'indipendenza delle valutazioni» nell'esercizio delle sue funzioni. E opererà inoltre in «autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale».
I compiti sono i seguenti, articolati in quattro capitoli: «progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, anche direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici; gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata; predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività; valutazione economica e finanziaria del singolo intervento; assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato».
Qui la posizione di Fondazione Inarcassa.
Si segnalano, inoltre, altre disposizioni di interesse contenute nel ddl bilancio 2019:
- art. 16, comma 4: APPALTI PUBBLICI CON LE «CENTRALI» PROVINCIALI: «L'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i Comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici».
Anche se i nuovi ambiti di livello provinciale e metropolitano previsti dalla legge di bilancio resteranno in vigore fino al completamento della qualificazione delle stazioni appaltanti, di fatto le nuove “centrali” di livello provinciale non solo sostituiscono le aggregazioni di comuni ma “sorpassano” anche lo stesso sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, che - non a caso - rappresentano una incompiuta del codice appalti, essendo finora rimasta inattuata.
- artt. 15 e 16: FONDO INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI ED ENTI TERRITORIALI
Confermata la forte iniezione di risorse dal Bilancio dello Stato per finanziare gli investimenti pubblici. Vengono istituiti due nuovi fondi: uno per gli investimenti delle amministrazioni centrali, con dotazione di 50,2 miliardi di euro in 15 anni, e uno per gli enti territoriali, con 47,35 miliardi sempre in 15 anni (in tutto 97,55 mld). Nel 2019 il primo fondo avrà 2,9 miliardi, il secondo 3,0 (in tutto 5,9 miliardi), nel 2020 il primo avrà 3,1 mld e il secondo 3,4 (in tutto 6,5 miliardi), nel 2021 3,4 miliardi per il fondo statale e due per quello locale (in tutto 5,4 mld).
Il primo fondo (Ministeri, enti e società pubbliche) è destinato a tutti gli investimenti (non solo infrastrutture ma anche - ad esempio - ricerca, difesa, macchinari per la Pa), quello di Regioni ed enti locali solo infrastrutture (edilizia pubblica, rete viaria, dissesto idrogeologico, prevenzione sismica, beni culturali).
LAVORI PUBBLICI
La Camera approva il decreto Genova
È diventato un decreto-omnibus da 60 articoli (compresi i bis e i ter) il decreto legge “Genova” approvato dalla Camera in prima lettura nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre (con 284 voti favorevoli, 67 contrari e 41 astenuti). Il testo passa ora all'esame del Senato e deve essere convertito in legge entro il 27 novembre. Ma il cuore del provvedimento restano la ricostruzione del Ponte Morandi crollato e le misure di indennizzo/rilancio dei cittadini e le imprese di Genova.
Per l'affidamento degli appalti (demolizione, progettazione del nuovo ponte, lavori di ricostruzione), il commissario Bucci non potrà assegnare alcun incarico ad Autostrade o società controllate/collegate, ma ogni altra esclusione è stata eliminata rispetto al testo iniziale. Il decreto nulla dice rispetto alle modalità di affidamento, ma Bucci ha già chiarito che farà gare semplificate, molto veloci, a inviti: saranno invitate 5-10 imprese per ogni incarico, scegliendo le migliori sul mercato, e affidando la scelta a una commissione di tecnici esterni. «Ho in testa due obiettivi - ha detto Bucci - iniziare i lavori di demolizione dei monconi prima di Natale e far partire la ricostruzione del ponte dal lato ovest a fine marzo 2019 in modo che ci sia una concreta possibilità di avere il ponte finito entro fine 2019».
Il provvedimento reca anche altre norme di interesse. Innanzitutto, sulla ricostruzione del Centro Italia. La più rilevante è quella che vede crescere il potere attribuito al Commissario di governo, il quale potrà prendere le sue decisioni «sentiti» i quattro vice-commissari e presidenti di Regione (Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche) senza più la necessità di ottenere l’intesa. I quattro presidenti di Regione hanno già fatto sapere di non aver gradito questa evoluzione in senso centralistico.
L’altra importante novità è la modifica della procedura sull’anticipazione ai progettisti sul contributo alla ricostruzione privata. Il cambiamento riguarda sia l'entità dell'anticipo: 50% invece dell'80%, sia soprattutto, la fase della procedura in cui è prevista l'erogazione. Ora l'80% della parcella del progettista viene erogato contestualmente alla concessione del contributo per l'intervento, cioè al termine di tutto l'iter di approvazione e verifica della richiesta presentata dal professionista. La nuova norma anticipa il pagamento alla presentazione del progetto, sia pure abbassando l'anticipo al 50% della parcella. A definire le modalità per il pagamento delle prestazioni sarà un’ordinanza commissariale.
A bordo del “treno” del decreto Genova è salito anche un “pacchetto” edilizia scolastica. La principale misura riguarda la spesa annua autorizzata in 9 milioni euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020 per coprire il costo di progettazione delle scuole innovative. I soldi vengono anticipati dall'Inail sul futuro acquisto (come investimento) della scuola (sempre che l'Istituto deliberi di effettuare l'investimento). Vengono concessi poi 9 milioni (4,5 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020) per la progettazione dei poli per l’infanzia, anche questi potenziali investimenti da parte di Inail.
Previsto anche un monitoraggio sui fondi inutilizzati stanziati con il dl competitività (n.66/2014) e dalla legge sulla riforma dell’istruzione (n.107/2015) che vengono destinati a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Dl Genova stabilisce che le risorse «sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici». Un Dm del Miur detterà criteri e procedure.
PROFESSIONI
Le novità della legge di bilancio per la tassazione dei liberi professionisti - FLAT TAX
- articolo 4: la disposizione modifica le norme relative al regime fiscale forfettario agevolato introdotto dalla Legge di stabilità 2015. In particolare, modifica i requisiti di accesso a tale regime, disponendo l’innalzamento della soglia dei compensi e dei ricavi a 65.000 euro e l’eliminazione del limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, e del limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.
- articolo 6: a partire dal 1° gennaio 2020, la norma prevede l’introduzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. I contribuenti sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria). Sui compensi non viene applicata la ritenuta d’acconto. Non sono previste agevolazioni contributive.
La Corte dei Conti «gela» i tecnici della Pa: niente incentivi 2% per i progetti di manutenzione
Niente incentivi 2% per i progetti in house di manutenzione. Lo stop per i tecnici della Pa vale tanto per le manutenzioni ordinarie che quelle straordinarie. A ribadire il principio è la Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo della Puglia) rispondendo alla richiesta di parere (n. 140/2018) rivolta da un sindaco che chiedeva di poter corrispondere gli incentivi per le attività di progettazione delle manutenzioni, in funzione del fatto che (detto in estrema sintesi) la possibilità di riconoscere gli incentivi, oltre ai lavori, include le attività di servizi e forniture e gli appalti di manutenzione, nella ricostruzione sottoposta a parere, altro non dovrebbero essere che, appunto, appalti di servizi.
La ricostruzione non convince la Corte che boccia questa possibilità.
Innanzitutto, il parere ricorda che, in base al codice degli appalti (articolo 113) la possibilità di riconoscere gli incentivi ai tecnici della Pa opera «esclusivamente» per attività «di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Rup, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti».
La Sezione ricorda anche che il codice appalti fa riferimento a lavori, servizi e forniture posti a base di gara, il che «induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 9/2018/PAR)».
Il punto chiave però è che gli incentivi riconosciuti ai tecnici delle Pa «costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere corrisposte solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge». E il fatto che nel codice venga usato l’avverbio «esclusivamente» per indicare le attività incentivabili porta a desumere che l'incentivo per le funzioni tecniche non può essere utilizzato per le attività di manutenzione, attività non indicate dal legislatore.
«Ad avviso del Collegio - si legge nel parere - deve rilevarsi che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano espressamente richiamate dall'attuale elencazione tassativa e pertanto deve escludersi la possibilità di procedere all'incentivazione di tali attività».
A conforto la Sezione cita anche il fatto che « il riferimento alle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria non risulta contenuto neppure nell'ordinanza del 4 luglio 2018 del Presidente del consiglio dei ministri che disciplina la costituzione e quantificazione del fondo previsto dall'articolo 113 per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici e che prevede una dettagliata elencazione delle funzioni e di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo».
Conclusione? «Questa Sezione ribadisce, pertanto, che gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria». (Edilizia e territorio - Il Sole 24 ore)