Sintesi di monitoraggio legislativo 18 febbraio - 3 marzo 2017
LAVORI PUBBLICI
Il CDM ha approvato in esame preliminare lo schema di dlgs correttivo del nuovo codice appalti
Il Consiglio dei ministri, riunitosi giovedì 23 febbraio 2017 ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo correttivo del Codice degli appalti, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica.
L’intervento apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali. Le modifiche apportate seguono tre direttrici:
1) sono state apportate al codice tutte le modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura;
2) sono state introdotte integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
3) sono state apportate limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.
Tra le modifiche si segnalano:
appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza; progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;
concessioni 80/20: si chiarisce che il limite dell’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria;
subappalto: si supera la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, chiarendo tra l’altro che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all’importo complessivo del contratto;
indicazione terna sub appaltatori: si prevede che stazione appaltante indichi nel bando quando ritiene necessaria l’indicazione della terna in sede di offerta;
contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.
Qui per approfondire le misure di maggior impatto sulla progettazione.
Nuovo Regolamento di vigilanza sui contratti pubblici
A seguito dei nuovi poteri affidati all’Anac dalla riforma del Codice degli appalti, l’Autorità ha proceduto a una revisione generale del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Approvato il 15 febbraio scorso, l’atto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e mira a consentire un intervento tempestivo su questioni attinenti alla tutela della trasparenza, della concorrenza e della legittimità delle procedure di gara.
Fra le novità più significative rispetto al precedente Regolamento, tutte dettagliatamente descritte nella relazione che lo accompagna, va segnalata la cosiddetta “raccomandazione vincolante”. Nei casi in cui l’istruttoria non viene archiviata, oppure se la stazione appaltante non si adegua alle indicazioni dell’Anac, possono essere infatti adottati quattro tipi di provvedimenti a conclusione del procedimento di vigilanza (art.12): un atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata; un atto con cui l’Autorità registra che la stazione appaltante ha adottato buone pratiche amministrative meritevoli di essere segnalate; un atto di raccomandazione oppure una raccomandazione vincolante. Quest’ultima tipologia è adottata per le violazioni più gravi, che possono andare dai frazionamenti artificiosi agli affidamenti senza previa pubblicazione del bando in Gazzetta ufficiale.
A seguito di una raccomandazione vincolante (art. 22) l’Anac invita la stazione appaltante ad agire in autotutela annullando gli atti della procedura di gara affetti da vizi di legittimità e a rimuovere gli eventuali effetti. Se entro 15 giorni la stazione appaltante non si adegua o non risponde alle richieste di informazioni, l’Autorità avvia un procedimento sanzionatorio.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il milleproroghe
Il 28 febbraio è stato pubblicato in GU il decreto milleproroghe. Qui è disponibile il testo.
Tra le norme di interesse:
Lavoro
- Proroga al 12 ottobre 2017, il termine di decorrenza dell'obbligo della comunicazione in via telematica all'INAIL dei dati relativi agli infortuni
- Differisce al 1° gennaio 2018 la decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio riguardanti i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti
- Dispone il differimento al 1° gennaio 2018 della decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro.
- Proroga fino al 30 giugno 2017 l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi
- Riapre al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia
Lavori pubblici
- Proroga l'applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici
- Proroga al 31 dicembre 2017 il termine relativo alla detraibilità, ai fini IRPEF, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
- Estende da 15 a 25 anni, a decorrere dal 2005, il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio, posto a carico dei costruttori, in favore del Fondo per il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli acquirenti di immobili da costruire danneggiati nei loro diritti patrimoniali.
Ambiente
- Proroga al 31 dicembre 2017 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI.
Sisma
- Proroga di ulteriori sei mesi la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma 2016, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. In particolare, la norma oggetto della proroga in esame ha previsto la sospensione delle fatture relative alle utenze, ivi comprese le fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica, localizzate nei comuni colpiti dal sisma, per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma.
- Proroga al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti, nei comuni colpiti dai suddetti eventi sismici del 2016, delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. La proroga tuttavia è limitata alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
- Estende fino al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
- Proroga al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate per le persone fisiche.
- Proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012.
IVA
Dispone che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, c.d. nuovo spesometro, sia effettuata su base semestrale. Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre viene tuttavia prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017 e, per la comunicazione relativa al secondo semestre, si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.
Il Ministro Delrio firma il decreto sismabonus
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Massimo Sessa, hanno presentato in una conferenza stampa tenutasi il 28 febbraio i contenuti del decreto ministeriale (il testo è disponibile qui) e delle Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni (consultabili qui) che, permetteranno di attivare il cosiddetto “Sismabonus” cioè gli incentivi fiscali, previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge di Bilancio 2017.
Il decreto, con le Linee Guida allegate, ha efficacia dal 1° marzo 2017.
Per i profili fiscali si rimanda alla sezione FISCO.
Il professionista taglia da 120 a 20 i giorni del progetto? L’offerta è inammissibile e rende l'appalto irrealizzabile
In un parere di precontenzioso l’ANAC ha affermato che un taglio dei tempi per progettare un lavoro dai 120 previsti a 20 giorni rende la prestazione impossibile dal punto di vista tecnico e, dunque, rende anche la proposta inammissibile per la stazione appaltante. L’ANAC ha anche ribadito il divieto di sanare le inesattezze con una correzione successiva, per evitare di ledere il principio della par condicio tra concorrenti, anche con riferimento all’ipotesi in cui le inesattezze fossero considerate un mero errore materiale.
Sono questi gli ingredienti della delibera Anac n. 26 del 18 gennaio scorso in risposta a una richiesta congiunta di parere di precontenzioso formulata da un'impresa e da una pubblica amministrazione.
Il caso riguarda un appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di un'opera di arginatura e di difesa spondale di un fiume nel comune di Padru, in provincia di Sassari. L'istanza di precontenzioso è arrivata all'Anac per un motivo piuttosto singolare: l'aggiudicatario ha presentato un'offerta che, nella parte relativa al tempo di esecuzione, ipotizzava una riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori di 100 giorni rispetto ai 120 giorni previsti dal cronoprogramma. In pratica, si scendeva a soli 20 giorni. Per il ricorrente (l'impresa classificatasi al secondo posto) questa proposta era «tecnicamente impossibile». Per la verità, questo taglio così forte, secondo l'impresa, dipende da un errore di formulazione. L'Autorità, però, ha deciso ugualmente di esaminare la questione.
Secondo la giurisprudenza, in linea generale, «nelle procedure ad evidenza pubblica, finalizzate alla stipulazione di un contratto, la commissione aggiudicatrice non può, a causa di dichiarazioni correttive dell'offerente o in esecuzione di un'indagine volta a delineare la volontà dello stesso, manipolare, modificare o adattare l'offerta». Quindi, anche in caso di errore di formulazione, continua a fare fede la proposta che è stata formulata all'inizio. In caso contrario, verrebbe leso il principio di par condicio tra i concorrenti. Detto questo, per l'Anac è pacifico che «nel caso di specie l'offerta tempo, inserita all'interno della busta C contenente l'offerta economica, recava una riduzione dei tempi contrattuali che rendeva la prestazione tecnicamente impossibile». Questa offerta non poteva essere rettificata. Così, il risultato di questa situazione è che «l'offerta era da ritenere inammissibile».
Qui è disponibile il parere di precontenzioso.
DL sisma 2
Il disegno di legge di conversione in legge del dl 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" è all’esame della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.
Il decreto contiene una serie di misure in vari ambiti, volte ad accelerare i procedimenti in corso e la realizzazione degli interventi relativi alle strutture d'emergenza e agli edifici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a potenziare la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.
La rilevanza del provvedimento ha richiesto un esame attento ed efficace da parte della Commissione che ha organizzato lo svolgimento di diverse audizioni, tra cui quella del Presidente Anac, Raffaele Cantone.
Il Presidente dell’Autorità Anticorruzione ha valutato in maniera "ampiamente positiva" il testo del decreto sul terremoto che interviene sul codice degli appalti, nonostante si tratti di interventi "caratterizzati dalla logica dell'emergenza". E in particolare vanno "nella giusta direzione", secondo il Presidente, le norme sugli appaltatori, che garantiscono comunque dal rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
Il primo decreto sul terremoto "aveva elevato particolarmente l'asticella degli imprenditori che potevano partecipare agli appalti - ha fatto notare Cantone - E la struttura di missione ha cominciato ad operare da troppo poco tempo per poter avere white list regolarmente implementate". La soluzione trovata con le nuove norme, peraltro "caldeggiate" dall'Anac, "non abbassa l'asticella delle infiltrazioni antimafia - ha assicurato Cantone - e allo stesso tempo non preclude a tutte le imprese di poter partecipare al sistema degli appalti". "Dobbiamo ampliare al massimo la concorrenza", e l'eventuale gestione con white list non del tutto implementate avrebbe rappresentato ostacolo" a questo obiettivo, ha sostenuto ancora. A proposito poi dell'utilizzo dei fondi per la struttura di missione, Cantone ha sottolineato il ruolo "centrale e indispensabile per evitare le infiltrazioni mafiose" di questo ente, che è bene possa svolgere "controlli diretti utilizzando le forze di polizia": solo questo "può garantire che il tasso di infiltrazioni sia il minore possibile".
Qui è disponibile la relazione completa del Presidente Cantone.
PROFESSIONISTI
Jobs act degli autonomi
La Commissione Lavoro della Camera ha terminato il voto sugli emendamenti presentati al provvedimento, pronto per l’approdo in Aula.
Nonostante le aperture del Presidente Damiano, che più volte si è espresso evidenziando la necessità di introdurre un riferimento alle tariffe minime, il tema dell’equo compenso non è stato affrontato in Commissione. Si attende la prosecuzione dei lavori, per capire se l’Assemblea di Montecitorio dedicherà attenzione alla materia.
Nel corso dell’esame la Commissione ha soppresso il comma 1b dell’articolo 5 del disegno di legge che demandava agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni “finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato”.
Con la soppressione del comma 1b si elimina ogni riferimento al Fascicolo del fabbricato e al supporto dei professionisti per la mappatura puntuale delle condizioni di sicurezza degli edifici in ogni Comune. Di conseguenza nella nuova versione del Ddl l’articolo 5 contiene (al comma 1a) soltanto la delega al Governo circa “l’individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste”.
Sempre all'articolo 5 la Camera ha introdotto disposizioni per la tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti e di vigilanza circa circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti.
Decreto sul sismabonus: fuori i geometri
Il decreto ministeriale sul sismabonus, nella parte dedicata ai soggetti deputati a fare le diagnosi, lascia il campo a sole due categorie: gli architetti e gli ingegneri iscritti ai relativi ordini, lasciando fuori i geometri (l'ipotesi del Governo è di mobilitare investimenti privati per 1,6 miliardi l'anno).
All'articolo 3 del decreto ministeriale firmato martedì da Delrio si legge che «l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzioni dei lavori delle strutture e collaudo statico in possesso di laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze del Dpr n. 328 del 2001 e iscritti ai relativi ordini professionali di appartenenza».
FISCO
Nuovo sisma bonus potenziato
La legge di bilancio per il 2017 e il decreto firmato dal Ministro Delrio lo scorso 28 febbraio hanno rimodellato il “sisma bonus”, prevedendone non solo la proroga, ma anche un potenziamento e una definizione maggiormente articolata.
La nuova disciplina del sisma bonus prevede una detrazione “base” del 50%. In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (incluse quelle per la classificazione e la verifica sismica) su edifici adibiti ad abitazioni private e attività produttive, ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità), nonché nella zona 3 (in cui possono verificarsi forti, ma rari, terremoti), fino a un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, spetta una detrazione nella misura del 50%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (se gli interventi consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si deve tener conto delle spese sostenute in quegli anni per le quali si è già fruito della detrazione).
È previsto un aumento della percentuale di detrazione qualora, in virtù delle misure antisismiche adottate, si ottenga una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore.
Per le abitazioni e gli edifici produttivi, la detrazione maggiorata è pari:
- al 70%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
- all’80%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione maggiorata è pari:
- al 75%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
- all’85%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Si ricorda che i beneficiari, anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito a chi ha effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati.