SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 16/30 MARZO 2018
LAVORI PUBBLICI
Pubblicate in G.U. le linee guida 1 dell’Anac
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera con cui l’Anac ha aggiornato le linee guida 1 recanti gli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
Le linee guida entreranno in vigore il prossimo 7 aprile 2018.
La principale novità è la limitazione temporale agli ultimi dieci anni relativamente ai tre "servizi analoghi" all'oggetto della gara che i concorrenti indicano in sede di offerta ai fini della valutazione del merito tecnico.
Qui il testo.
Pubblicate in Gazzetta le linee guida 4 dell’Anac
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera con cui l’Anac ha aggiornato le linee guida 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». Le linee guida entreranno in vigore il prossimo 7 aprile 2018.
Le linee guida prevedono che per l’affidamento bisognerà osservare in modo rigoroso le regole sulla rotazione degli inviti. Sono inoltre previste auto dichiarazioni e verifiche per evitare l’elusione della concorrenza o il frazionamento improprio degli importi.
Qui il testo.
DPCM dibattito pubblico
Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato in via definitiva dopo il parere del Consiglio di Stato, il Dpcm sul "dibattito pubblico" per le grandi infrastrutture.
Il regolamento attuativo è previsto all’art. 22, comma 2 del Codice appalti che disciplina le modalità di indizione e gestione del dibattito e le opere per le quali tale procedura è obbligatoria.
Il Dpcm è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, alla quale seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo finale ha reinserito la categoria «impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche» tra quelle obbligate al dibattito.
Le questioni rimesse dai TAR alla Corte di Giustizia europea sul codice degli appalti
I tribunali amministrativi hanno sottoposto all’attenzione della Corte di giustizia diverse controversie riguardanti il codice degli appalti. Sono molte le norme italiane sui contratti della riforma 2016 che potrebbero essere modificate.
A riguardo l'ordinanza 148/2018 del Tar Lombardia ha, infatti, rimesso ai giudici lussemburghesi il vaglio dell'articolo 105 del Codice. Attualmente, il subappalto non può sfondare il tetto del 30% dell'importo totale dei lavori, dei servizi o delle forniture. Questo limite, però, «non sarebbe conforme alla normativa europea, in quanto quest'ultima, in materia di subappalti, non prevede alcuna limitazione quantitativa».
La nuova direttiva europea (2014/24/Ue) affronta il tema del subappalto all'articolo 71 e, secondo il Tar, «consente l'introduzione di previsioni più restrittive sotto diversi aspetti ma non contempla alcun limite quantitativo». Un'eventuale bocciatura di questo passaggio aprirebbe un problema di grande rilievo per il mercato, costringendo il governo a immaginare una soluzione diversa.
Altra tematica al vaglio della Corte riguarda il rito super accelerato in materia di cause di esclusione contenuto nell’art. 120, comma 2-bis del Codice del processo amministrativo.
Il Tar Piemonte si era pronunciato relativamente alla compatibilità con la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela dell’art. 120, comma 2 bis del Codice del processo amministrativo laddove impone all’operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l’ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti e preclude all’operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento l’illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell’aggiudicatario o del ricorrente principale, laddove non abbia precedentemente impugnato l’atto di ammissione nel termine suindicato.
Infine il Tar Napoli ha rimesso alla Corte l’ordinanza sull’ esclusione dell’operatore economico a causa di significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto contenuta nell’art. 80, comma 5 lett. c) del Codice.
Il quesito riguarda la compatibilità dell’art. 57 comma 4 lett. c) e g) della direttiva 2014/24/UE, con la norma italiana, laddove non consente un giudizio, da parte della stazione appaltante, sull’affidabilità di un concorrente nelle more della definizione del giudizio civile ove lo stesso si sia costituito per contrastare un grave inadempimento nell’esecuzione di un precedente appalto.
Qui per approfondire.
Protocollo d’intesa Ministero Ambiente - Anac sul monitoraggio degli acquisti verdi della P.A.
Il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ed il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Cantone hanno sottoscritto un Protocollo di intesa per rinnovare la collaborazione finalizzata a dare piena attuazione alle norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, contenute nel nuovo Codice degli appalti.
La collaborazione riguarderà tre aspetti:
- il monitoraggio e la vigilanza sull’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati ai sensi del Piano d’azione nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione (Green Public Procurement - GPP);
- la condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole-tipo per bandi e capitolati;
- la realizzazione di iniziative formative per i funzionari della Pubblica Amministrazione.
Qui per approfondire.
Tabelle ministeriali parametri
Il Consiglio di Stato nelle più recenti sentenze ha statuito che le tabelle ministeriali costituiscono soltanto un parametro rispetto al quale le imprese possono motivatamente giustificare valori di costo medi più bassi.
Il Consiglio ha infatti precisato che nelle gare pubbliche il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi non giustifica un giudizio di anomalia dell'offerta. E affinché l'offerta possa definirsi incongrua e quindi essere esclusa, lo scostamento deve essere considerevole e palesemente ingiustificato. (Consiglio di Stato, Sez. 3, sentenza del 20 marzo 2018, n. 1772; C.S. Sez. 3, sentenza del 13 marzo 2018, n. 1609; C.S. sez. 5, sentenza del 7 febbraio 2018, n. 811).
EDILIZIA
Indirizzi applicativi sul Decreto Mit Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'organo tecnico consultivo del Mit, ha fornito delle prime indicazioni pratiche sulla partenza delle nuove Norme tecniche.
Le nuove regole potranno essere applicate indipendentemente dall'emanazione della relativa circolare riportante le istruzioni applicative.
Il Mit emanerà nei prossimi mesi un documento esplicativo che, però, non osta all’operatività delle norme.
In attesa di quel testo, si potrà partire da subito, seguendo le indicazioni della vecchia circolare, «quando non in contrasto con quanto riportato nel nuovo Dm».
L'impatto più immediato ci sarà per le aziende attive nel settore dei materiali che, in qualche caso, dovranno adeguare la qualificazione dei loro prodotti.
Per i professionisti l'applicazione delle nuove regole sarà progressiva.
A riguardo il Consiglio nazionale degli ingegneri in una circolare per i lavori privati ha chiarito che «la discriminante tra vecchio e nuovo regime» può essere individuata «nell'avere avviato il procedimento amministrativo specifico previsto dal Dpr 380/2001 per le opere strutturali». Quindi, chi ha chiesto l'autorizzazione prima del 22 marzo potrà applicare la vecchia norma.
Per le opere pubbliche, invece, tutti i progetti preliminari, anche se già approvati sotto le vecchie Ntc, dovranno essere riesaminati e rifatti da capo, utilizzando le nuove regole tecniche.
L’Anci, associazione nazionale dei Comuni, ha elaborato un documento che indica gli indici minimi di vulnerabilità sismica e gli interventi per i quali l’adeguamento sismico è obbligatorio, come ad esempio sopraelevare la costruzione e ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta.
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Dpcm Investimenti e piano di interventi anti-dissesto idrogeologico
Il Piano anti dissesto è il primo programma interamente definito dalla struttura di missione #Italiasicura della Presidenza del Consiglio che dovrà essere approvato nei prossimi mesi.
Il piano è volto alla realizzazione di opere per prevenire frane e valanghe, a bloccare l’erosione costiera e alluvioni, per la protezione o manutenzione di infrastrutture stradali soggette a rischio idrogeologico, per opere nei comuni del cratere sismico del Centro Italia, per interventi "innovativi" (come sensori per la rilevazione del rischio e "argini intelligenti"), ed infine per i contratti di fiume e la riqualificazione delle acque.
Le risorse sono state concordate da #italiasicura con le Regioni e sono state inserite dal Ministero dell'Economia nello schema di Dpcm Fondo investimenti, previsto dalla legge di Bilancio 2017, comma 140, rifinanziato nel 2018 per 36 miliardi di euro in 16 anni.
Il Dpcm sarà sottoposto a giorni alle Commissioni speciali di Camera e Senato per l'esame degli atti del governo, il cui parere non è comunque obbligatorio.
Dopo 30 giorni il Presidente del Consiglio potrà firmare il Dpcm in via definitiva.
Edilizia scolastica
Il dipartimento della Presidenza del Consiglio di Ministri, Casa Italia, affiancherà il Ministero dell'Istruzione nell'assegnazione di 145 milioni di euro ai Comuni per finanziare - nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e 2 - le verifiche di vulnerabilità sismiche, e poi anche le progettazioni necessarie ad adeguare gli edifici ai livelli di sicurezza prescritti dalle norme tecniche sulle costruzioni. E’ stato pubblicato il bando che mette a disposizione le risorse (45 milioni a valere sul bilancio di Palazzo Chigi e il resto sul bilancio Miur) con l'annessa scheda da compilare a cura degli enti locali. Per partecipare al bando, l'immobile deve essere censito dall'anagrafe dell'edilizia scolastica. Non potranno essere finanziati gli interventi sugli immobili progettati «dopo il 2008», cioè l'anno delle prime norme tecniche sulle costruzioni.
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PROFESSIONISTI
Decreto Collaudo
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha predisposto il testo del decreto sul collaudo delle opere pubbliche previsto ai sensi dell’articolo 102, comma 8 del Codice dei contratti.
Il decreto disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.
Il collaudo può essere sia statico che tecnico - amministrativo.
Il collaudo statico è disciplinato all’articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 articolo 67 comma 2 del DPR n. 380/2006. La disciplina prevede che il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera”.
Il collaudo tecnico amministrativo è disciplinato al comma 6 dell’articolo 102 del d.lgs.n. 50/2016 in cui nulla viene detto in riferimento all’anzianità di iscrizione, mentre al comma 3 dell’articolo 216 del previgente Regolamento n. 207/2010 era precisato che “è, inoltre, necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale”.
Tuttavia il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha approvato un articolo del decreto sul collaudo statico in cui, mentre viene chiesto ai liberi professionisti il requisito di 10 anni di iscrizione all’albo, lo stesso requisito, derogando a quanto disposto dalla legge n.1086/1971 e dal DPR n. 380/2006, non viene chiesto ai dipendenti pubblici.
Infatti nel decreto è affermato che “per i dipendenti pubblici costituisce requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo statico l’iscrizione all’Albo dei collaudatori di cui al Capo VI del presente decreto”, ed è aggiunto, anche, che “ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, i soggetti esterni devono essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali e dell'abilitazione all'esercizio della professione nonché l'iscrizione nel rispettivo albo professionale da almeno 10 anni”.
Il testo dovrà essere firmato dal Mit e sottoposto al parere dell’Anac.
Qui il testo.
E-card europea dei servizi
E’ stata bocciata la proposta di direttiva e regolamento sulla e-card europea dei servizi della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo.
L’iter europeo ha avuto inizio a Gennaio 2017 quando la Commissione europea con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e semplificare le procedure e le formalità amministrative dei servizi aveva presentato una proposta di Direttiva e una di Regolamento per creare una e-card europea dei servizi, ovvero una procedura elettronica semplificata per rendere più facile per i prestatori di servizi alle imprese e di servizi di costruzione espletare le formalità amministrative necessarie per fornire servizi all’estero.
Secondo le Professioni tecniche la E-Card non avrebbe offerto alcuna garanzia in termini di riconoscimento delle qualifiche professionali e pertanto la sua applicazione all’ambito delle professioni regolamentate avrebbe rischiato di ledere i principi di tutela e garanzia dei consumatori che giustificano l’esistenza di aree di attività riservate dalla legge ai professionisti.
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Ddl Laurea Geometri
E’ stata presentata, dalla Senatrice Simona Malpezzi, la proposta di legge sulla ‘Laurea del Geometra’ che attende di essere assegnata alla Commissione competente.
Il ddl prevede che per accedere alla professione di geometra sarà obbligatorio il possesso della laurea triennale conseguito dopo il corso di laurea di natura professionalizzante, cioè contenente insegnamenti e attività formative in grado di far acquisire le competenze per l’esercizio della libera professione e la padronanza dei metodi scientifici generali. Inoltre il corso di laurea sarà abilitante. Questo significa che l’esame finale del diploma di laurea sarà equiparato ad un esame di stato.
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FISCO
Dichiarazione telematica di successione anche per gli ingegneri e architetti
L’Agenzia delle Entrate ha esteso l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e delle volture catastali anche ad ingegneri ed architetti.
Il provvedimento amplia la platea di soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione e considera soggetti incaricati anche riuniti in forma associativa:- gli iscritti all’albo degli Ingegneri,- gli iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”,- le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
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Adepp, approva lo schema Inps sul cumulo
L'assemblea dei Presidenti delle Casse previdenziali dei professionisti ha approvato lo schema di convenzione sulle pensioni in cumulo, modificato in accordo con l'Inps.
Secondo lo schema le prime pensioni in cumulo saranno pagate ai professionisti a partire dal 20 aprile.
Il cumulo è previsto dalla Legge Di Bilancio 2017, secondo cui un contribuente, ancora non titolare di un trattamento pensionistico, può arrivare al termine degli anni previsti per ottenere la pensione di vecchiaia e, sommando gli anni di contribuzione in un’altra gestione o cassa professionale, ottenere un importo mensile più alto. In alternativa può richiedere la pensione anticipata in cumulo sfruttando gli anni in cui ha versato i contributi in un’altra cassa o gestione. Fino ad ora questo meccanismo non è stato attuato poichè nessun ente voleva assumersi il costo delle pratiche. A tal fine per effettuare i pagamenti, l’Inps aveva già proposto la ripartizione dei costi, ma l’Adepp, aveva rifiutato sostenendo che la gestione fosse stata affidata all’Inps e che l’Istituto avesse ricevuto un finanziamento a fronte di questo nuovo onere.
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