Sintesi di monitoraggio legislativo 14 - 28 ottobre 2016
E’ atteso nei prossimi giorni in Parlamento il disegno di legge Bilancio 2017 dopo i rinvii causati dal confronto con le autorità europee. La diatriba verte come sempre sul rapporto con i parametri stabiliti dalle regole di bilancio dell’Unione, con l’Italia a chiedere maggiore flessibilità per poter fare spesa che consenta di far ripartire gli investimenti e fronteggiare le crisi in atto (migranti e terremoto). D’altro canto Bruxelles è restia a concedere eccessive aperture di credito dato l’elevato e persistente livello del nostro debito pubblico.
SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO
LA MANOVRA
Sabato 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019.
Si tratta di una manovra di politica economica volta a sostenere la crescita e a rafforzare i servizi di base a disposizione di tutti i cittadini (sicurezza, salute, istruzione) e misure specifiche di sostegno alle fasce sociali più deboli che hanno subito i danni più evidenti della crisi degli anni scorsi.
La manovra, che vale 27 miliardi, si compone del disegno di legge di Bilancio e di un decreto legge che contiene misure aventi carattere di particolare urgenza.
Mentre il disegno di legge di bilancio non è ancora stato trasmesso alla Camera dei deputati, dove inizierà l’iter di approvazione, il decreto legge recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili è stato assegnato per l’esame in sede referente alle Commissioni riunite Finanze e Bilancio di Montecitorio.
Di seguito i principali punti del provvedimento:
Scioglimento di Equitalia
Al posto di Equitalia è istituita 'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro
Semplificazioni IVA
Dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA, è prevista l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, il credito è incrementato di 50 euro. Sono previste specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.
Dal 1° gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list. Inoltre, si prevede che la dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio
Rottamazione cartelle
È prevista la possibilità, su domanda da presentare entro il 22 gennaio 2017, di pagare le cartelle esattorali - degli anni tra il 2000 e il 2015 - senza le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate, nel quale ultimo caso saranno dovuti i soli interessi della rateizzazione.
Sono escluse dalla “rottamazione” le cartelle con le multe che però possono usufruire della definizione agevolata limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge.
Voluntary disclosure
Si riaprono i termini per la procedura di voluntary disclosure fino al 31 luglio 2017 sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.
Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. Disposizioni specifiche sono previste nel caso di collaborazione volontaria per contanti o valori al portatore.
Qui è disponibile un commento al decreto fiscale.
LAVORI PUBBLICI & EDILIZIA
- LE MISURE PER L’EDILIZIA INSERITE NELLA MANOVRA
Il disegno di legge di Bilancio 2017 inizierà l’iter di approvazione alla Camera e dovrebbe passare al Senato dopo la sospensione dei lavori parlamentari nei giorni precedenti il referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre.
Secondo quanto si legge nel comunicato stampa ufficiale del Consiglio dei Ministri (un testo non è ancora stato presentato) e le anticipazioni che circolano, il testo dovrebbe contenere – prorogandole e ampliandole - alcune misure per sostenere l’edilizia: il bonus ristrutturazioni, il bonus mobili, l’ecobonus e il sismabonus.
In particolare:
- proroga al 31 dicembre 2017 e aumento della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dal 36 al 50%; proroga al 31 dicembre 2017 e aumento della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, dal 36 al 65 %;
- proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione gli interventi di efficienza energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali e degli Istituti autonomi per le case popolari e aumento della detrazione dal 36 al 70% per interventi sull’involucro, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva;
- proroga al 31 dicembre 2021 e aumento della detrazione per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, dal 36 al 50 %, ed estensione del beneficio alla zona sismica 3;
- proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione pari al 50 % per l’acquisto di mobili (cd. Bonus Mobili) e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata;
- riconoscimento del credito di imposta per le imprese alberghiere per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Estensione della misura anche agli agriturismi.
Decreto-legge Sisma agosto 2016
Decreto terremoto
Il disegno di legge di conversione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 è all’esame del Senato.
Il provvedimento deve essere convertito entro il 17 dicembre.
Per quanto di diretto interesse l’art. 34 prevede l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati ai fini dell'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione.
In particolare, è previsto che la formazione dell'elenco avvenga a cura del Commissario straordinario previo apposito avviso pubblico, su domanda di professionisti che siano comunque in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi (comma 1), e che i predetti incarichi possano essere conferiti solo a professionisti iscritti nell'elenco (comma 2), salvo il regime transitorio nella fase iniziale di formazione di esso (comma 3). Sono inoltre introdotte rigorose disposizioni di prevenzione dei possibili conflitti di interessi del direttore dei lavori rispetto alle imprese incaricate dell'esecuzione degli interventi (comma 4), ed è demandata al Commissario straordinario la fissazione degli importi dei contributi a favore delle prestazioni tecniche (comma 5) nonché l'adozione di disposizioni intese a evitare la concentrazione e il cumulo di incarichi (comma 7).
Monitoraggio CNI
Servizi di ingegneria e architettura ancora su nel terzo trimestre 2016: il monitoraggio del CNI
- IL CODICE APPALTI
Il 21 ottobre il Consiglio di Stato ha reso il parere (qui il testo integrale) sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture recante l’individuazione “delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Il CDS ha chiarito che il decreto reca la disciplina delle opere c.d. superspecialistiche per le quali “non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali … l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento delle opere”, individuando:
- l’elenco di tali opere (art. 2): il provvedimento conferma l'impianto del sistema di qualificazione introdotto con il decreto 47/2014 che aveva ridotto in modo significativo il numero delle opere super-specialistiche a qualificazione obbligatoria. Con una novità su tutte: l'aggiunta di ulteriori due categorie (barriere paramassi OS12-B e strutture in legno, OS32 ) che fanno salire a 15 il numero delle lavorazioni ad alto contenuto tecnologico;
- i “requisiti di specializzazione” che devono essere posseduti per l’esecuzione delle opere in questione (art. 3), con particolare riferimento a: specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico
Il decreto è finalizzato a superare - nelle more della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Codice - il regime transitorio recato dall’art. 216, comma 15, del Codice, il quale prevede che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2014, n. 80”.
La Sezione consultiva ha condiviso la scelta dell’Amministrazione di:
- ribadire l’elenco delle opere superspecialistiche già recato dalle previgenti disposizioni, e ciò in considerazione del fatto che in attesa della predisposizione da parte dell’ANAC del sistema unico di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice non sarebbe utile “provocare disallineamenti e disfunzioni rispetto al vigente sistema di qualificazione”;
- sottoporre l’atto normativo ad un periodo di monitoraggio di dodici mesi all’esito del quale si procederà “all’aggiornamento” del suo contenuto, e ciò sia in ragione della circostanza che il contesto normativo nel quale si inserisce il decreto potrebbe mutare a seguito della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Codice, sia in considerazione del fatto che tale previsione potrebbe risultare utile al fine di superare le problematiche paventate dalle Associazioni di settore nel corso del procedimento prodromico alla stesura dello schema de quo (art. 4 dello schema).
In Gazzetta ufficiale il nuovo regolamento sull'attività di precontenzioso
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 ottobre 2016 il Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso da parte di ANAC.
Si tratta della terza versione in due anni per le regole che disciplinano l'attività di soluzione delle controversie offerta dall'Autorità nazionale anticorruzione prima che i conflitti sorti in gara tra stazioni appaltanti e imprese trovino uno sbocco nelle aule di un tribunale («precontenzioso»).
Questa volta, la revisione del regolamento serve ad adeguare le procedure di rilascio dei pareri dell'Autorità al dettato del nuovo codice degli appalti. La novità maggiore, introdotta dal Dlgs 50/2016 su questo fronte, lo ricordiamo, è la previsione dell'obbligo di adeguarsi alle indicazioni dell'Anticorruzione quando la richiesta di intervento viene formulata congiuntamente da imprese e Pa (articolo 211, comma 1, del nuovo codice).
L’articolo 4 del regolamento prevede che «quando l'istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito».
Una volta ricevuto il parere vincolante Pa e imprese si trovano di fronte a due possibilità: la prima è quella di adeguarsi, comunicando la decisione via Pec all'Anac entro 35 giorni; la seconda è quella di contestare la soluzione proposta dall'Anac, avanzando un ricorso al Tar. Anche in questo caso la decisione deve essere comunicata all'Autorità via Pec entro 35 giorni.
Quando l'istanza viene presentata singolarmente, l'Anac rilascia pareri «non vincolanti», seppure autorevoli. Anche in questo caso però è possibile scegliere di adeguarsi alla decisione dell'Anac comunicandolo. Una scelta che può essere compiuta anche dagli altri soggetti interessati al parere, seppure non promotori della domanda di intervento dell'Autorità. In questo caso la scelta di aderire - e dunque trasformare il parere da non vincolante a vincolante - va comunicata entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di presentazione dell'istanza.
Qui si nasconde un'altra importante novità del nuovo regolamento. L'Anac ha infatti aderito al rilievo mosso dal Consiglio di Stato, relativo all'obbligo di mettere a conoscenza tutti gli interessati dell'avvio della procedura di precontenzioso presso l'Autorità, in modo da garantire a tutti la possibilità di contraddittorio. Per questo motivo, nel comunicato firmato dal presidente Raffaele Cantone che accompagna il nuovo regolamento, si comunica che tutte le istanze di precontenzioso presentate finora vanno riformulate e inviate di nuovo all'Authority. Motivo: la domanda va presentata da soggetti abilitati a rappresentare all'esterno la volontà di imprese e Pa, in modo da comunicare a tutti i controinteressati la volontà di avviare una procedura di precontenzioso «nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico».
L'ultima notazione riguarda i tempi di definizione delle controversie. Il termine per la presentazione di memorie e documenti scende da 10 a 5 giorni, mentre, come prevede il codice, il termine per l'approvazione dei pareri scende a un massimo di 30 giorni (prima se ne prevedevano 90), con l'applicazione della sospensione feriale ad agosto e il congelamento dei termini in caso di necessità di integrazione dei documenti o di supplementi di istruttoria.
Il regolamento edilizio tipo
Il 20 ottobre la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha adottato lo schema di regolamento edilizio-tipo, per semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti in materia edilizia per tutto il territorio nazionale.
“E’ un passo molto importante l’adozione dello stesso lessico comune per l'edilizia nella pubblica amministrazione a livello nazionale, dove fino ad oggi si sono parlate lingue diverse tra un ente e l'altro anche a pochi chilometri di distanza", è quanto ha dichiarato Delrio. "Oltre all'esigenza di parlare la stessa lingua - continua il Ministro - c'era anche la necessità di superare l'eccessiva interpretazione della disciplina edilizia, anche qui con il paradosso che le stesse leggi statali o regionali hanno trovato applicazioni diverse in territori contigui. Il provvedimento è stato approvato grazie ad un lungo lavoro e rappresenta il punto di mediazione possibile tra tutti i soggetti coinvolti. È un primo passo, che verrà verificato e aggiornato in base al riscontro sul suo utilizzo”.
Lo schema di regolamento edilizio-tipo era previsto dal Decreto Sblocca Italia, che ha stabilito che un adeguato livello di semplificazione dei processi edilizi costituiscono un livello essenziale delle prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale.
L’approvazione è frutto del lavoro del Tavolo tecnico costituito il 5 maggio 2015 con i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI, coordinato dal MIT e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Il processo di standardizzazione e semplificazione si propone di:
- affiancare alla semplificazione normativa dei procedimenti sul rilascio dei titoli edili e sul silenzio assenso nel permesso di costruire, un percorso di progressivo superamento della eccessiva differenziazione della disciplina vigente a livello locale;
- ricondurre i regolamenti edilizi comunali alla loro effettiva funzione di integrazione e specificazione delle normative statali e regionali, nei campi che riguardano l’attuazione delle scelte urbanistiche locali, la qualità e funzionalità dei tessuti urbani esistenti, i meccanismi di incentivazione e qualificazione dei processi di recupero degli stessi, ecc.;
- semplificare, uniformare e standardizzare i linguaggi e la struttura dei Regolamenti;
- introdurre elementi di qualificazione dell’edilizia come le caratteristiche prestazionale degli edifici;
- facilitare l’accesso alle norme edilizie per i cittadini, imprese anche estere, e addetti ai lavori;
- abbattere i margini di discrezionalità interpretativa degli operatori degli Uffici tecnici;
- concorrere a diminuire la giurisprudenza in materia;
- rendere più sostenibile, più misurabile e quindi riconoscibile e classificabile il patrimonio edilizio del Paese.
Con bonus fiscali e fondi pubblici la #Casaconviene
Gli strumenti pubblici a disposizione dei cittadini proprietari di immobili, o che intendono acquistarne, sono numerosi e poco conosciuti. Si tratta di fondi di garanzia, agevolazioni fiscali e soluzioni finanziarie innovative come il leasing immobiliare.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha raccolto le informazioni su tutti questi strumenti in un pacchetto organico ed ha avviato l’8 settembre scorso la campagna “Casa? Cosa possibile!”, riassunta sui social network con l’hashtag #CasaConviene.
L’obiettivo è quello di informare i cittadini che, ad esempio grazie alle diverse agevolazioni fiscali pensate per i contribuenti già in possesso di una casa, le spese per apportare migliorie all’immobile o acquistare nuovi arredi possono essere parzialmente recuperate. E per chi la casa vorrebbe comprarla sono previste facilitazioni, specialmente per i giovani e per quanti hanno necessità di finanziamenti e garanzie per compiere questo passo. Chi poi possiede un immobile da affittare avrà più convenienza con i nuovi regimi di tassazione.
Progettazione, per sciogliere il nodo parametri si punta sul decreto della Giustizia
C'è ancora un'ultima strada sulla quale puntare per sciogliere il nodo dei parametri a base delle gare di progettazione: si tratta del nuovo decreto che il ministero della Giustizia, in attuazione del Dlgs n. 50 del 2016, dovrà emanare nel giro di qualche mese. È questo il passaggio più interessante della circolare n. 812 che il Consiglio nazionale degli ingegneri ha appena pubblicato. Il documento fa parte di un pacchetto più ampio, che il Cni ha preparato come supporto informativo per professionisti e Pa che dovranno utilizzare le nuove regole fissate dalle linee guida dell'Anac: comprende anche un software gratuito, messo a punto da Blumatica, per il calcolo automatico dei parametri.
Torniamo, però, alla circolare di commento alle linee guida. Qui si ribadisce che il risultato principale del documento predisposto dall'Anac riguarda "l'obbligatorietà dell'applicazione del Dm n. 143 del 2013 nella determinazione del corrispettivo da porre a base di gara". La decisione dell'Authority, tutt'altro che scontata, è arrivata a conclusione di una lunga vicenda che, per gli ingegneri, potrebbe avere ancora un ultimo strascico.
Il Codice, infatti, prevede una semplice facoltà di utilizzo dei parametri, "ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento". Una facoltà ribadita dal Dm della Giustizia del 17 giugno 2016 sui parametri di progettazione. Con le linee guida Anac, che fanno riferimento alla legge n. 1 del 2012, secondo gli ingegneri la partita si è però riaperta in maniera clamorosa. E potrebbe avere un ultimo strascico, dal momento che la Giustizia dovrà aggiornare il suo decreto parametri alla luce del provvedimento del Mit sui livelli di progettazione di prossima emanazione.
Per il resto, il documento del Cni analizza tutti i passaggi più rilevanti del Codice. A partire dalla misura in base alla quale le stazioni appaltanti potranno richiedere solo una copertura assicurativa al posto della vecchia cauzione per partecipare alle gare di progettazione. Un capitolo molto interessante viene, poi, dedicato alla questione della progettazione interna. Solo in casi eccezionali sarà possibile affidare la progettazione a propri professionisti e solo se "viene accertata la presenza di personale di idonea competenza". In alternativa, bisognerà passare da un concorso di progettazione. E, comunque, in nessun caso sarà possibile applicare l'incentivo del due per cento.
A completare il pacchetto, sul sito del Cni è disponibile una pagina nella quale c'è tutto il materiale di supporto necessario ad applicare il Codice: le linee guida Anac, ma anche il nuovo Dm parametri e, soprattutto, il software gratuito Blumatica per il calcolo degli importi da porre a base di gara. Inserendo nel software le caratteristiche della procedura, sarà possibile ottenere un conteggio in linea con le prescrizioni di legge. Potendo contare anche su una sezione dedicata al procedimento adottato per il calcolo dei compensi in questione, con un elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
CNAPPC - Circolare N.104/2016 – Obbligo di Formazione Professionale Continua
Gli architetti che non si aggiornano rischiano la sospensione dall’Ordine
Rischio idrogeologico: fondi demolizione di opere abusive
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’ambiente con le linee guida per la presentazione della domanda di concessione per l'accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire”.
I finanziamenti riguardano i costi degli interventi, comprensivi delle spese tecniche ed amministrative, per i quali sia presente un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei tempi stabiliti. Sono ricomprese in quelle tecniche anche le voci riguardanti il conferimento in discarica dei rifiuti misti, non inquinanti, la raccolta, l'imballo, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, ma anche il ripristino naturalistico dell'area interessata.
Allegato (Linee guida) - Allegato 1 (Modello scheda proposta interventi di demolizione o di rimozione) (GU n. 251 del 26.10.2016)
Casa&Clima.com – 27 ottobre 2016
Criteri di classificazione su base regionale per demolizioni e rimozioni
MATTM: bonus amianto –il portale
È attivo il portale dedicato alla spiegazione del credito d'imposta a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica da amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, con una guida e una sezione di Faq. Insieme all'attivazione di un call center.
Il click day è fissato per il prossimo 16 novembre: da quel momento sarà possibile inviare materialmente le domande, per ricevere risposta entro 90 giorni.
MiSE: Iniziativa PMI
Un miliardo e 200 milioni di nuove risorse finanziarie per le PMI localizzate nell’Italia del Sud e Isole. E’ il risultato della “Iniziativa PMI” (SME Initiative) lanciata da MISE, Commissione europea e Gruppo BEI (BEI e controllato FEI). L’Italia ha messo a disposizione di questo progetto 100 milioni di Fondi strutturali FESR, a cui il Governo ha aggiunto altri 102,5 milioni: 202,5 milioni in tutto di contributo statale. Grazie all’innovatività dello strumento finanziario Iniziativa PMI, basato sulla tecnica della cartolarizzazione di crediti esistenti e grazie all’intervento di BEI e FEI, circa 1,2 miliardi di nuovi prestiti a tassi favorevoli sarà erogato a PMI operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Leggi tutto
FISCO
Studio professionale associato: il presupposto Irap è “ex lege”
Non è necessario procedere a una valutazione della consistenza dei beni impiegati o dell’utilizzo di lavoro altrui per verificare la sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Per approfondire qui.