SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 13/26 MAGGIO
LA MANOVRINA DI PRIMAVERA
Lo stato dell’iter della cd. “manovrina di primavera”: gli emendamenti di interesse approvati
La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha iniziato e quasi concluso il voto sugli emendamenti presentati alla cd. manovrina. Il lavoro si è concentrato sulle proposte di modifica segnalate dai gruppi parlamentari, in quanto relative ai temi di maggior interesse.
Per quanto di più specifico interesse, nonostante i molti emendamenti presentati dai parlamentari per escludere i liberi professionisti dall’estensione dell’ambito applicativo dello split payment* e nonostante l’invito in tal senso formulato dalla Commissione Finanze nel parere espresso sul provvedimento (disponibile qui), la Commissione Bilancio ha bocciato tali proposte di modifica, confermando la platea di destinazione del regime della scissione dei pagamenti e approvando alcuni emendamenti volti a rendere più veloci i rimborsi iva che potranno essere accreditati alle imprese in circa 65 giorni, contro i circa 90 giorni previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento che, ove confermato anche nei successivi passaggi parlamentari, permetterà agli «incapienti» a basso reddito di cedere il credito fiscale del 65% direttamente alle banche, incassando subito il denaro (o almeno gran parte).
Tale misura potrebbe così sbloccare il consenso di centinaia di migliaia di condòmini che, preoccupati per l’esborso, spesso non consentono di raggiungere la maggioranza in assemblea (formalmente quella dei presenti che rappresenti almeno un terzo dei millesimi, in realtà si sceglie prudenzialmente di arrivare ad almeno 500 millesimi). Gli «incapienti» propriamente detti sono i contribuenti che percepiscono un reddito fino a 8mila euro all’anno, e che quindi hanno l’Irpef già azzerata dalle attuali detrazioni per lavoro dipendente e non possono aggiungere altri crediti fiscali.
L’emendamento, che aggiunge a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2017 (facoltà di cessione dell’ecobonus a tutti i soggetti privati, esclusi appunto banche e intermediari finanziari) la possibilità, solo per i contribuenti incapienti, di cedere l’ecobonus anche a questi soggetti, può far definitivamente decollare un mercato gigantesco: l’efficientamento energetico di oltre un milione di condomìni, per oltre quattro quinti immobili vecchi e ad alto consumo di combustibile. Per la nostra edilizia, martoriata dalla crisi, si apre una grande opportunità di rilancio. Per l’ambiente i benefici sono rilevantissimi: meno consumo di energia, meno inquinamento, meno emissioni. Da ultimo, ma non meno importante, si estende il bonus fiscale anche alle famiglie più povere. Un doveroso atto di giustizia sociale». (per approfondire, qui).
*Si ricorda che tra le principali misure introdotte dall’intervento normativo in oggetto, l’art. 1, comma 1 reca la duplice estensione del campo applicativo - oggettivo e soggettivo - dello split payment.
Con riferimento all’estensione dell’ambito soggettivo, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione chiarisce come l’art. 1 estenda l'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (cosiddetto split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. L’estensione coinvolge non solo tutte le unità istituzionali incluse nel conto consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, bensì comprende anche soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della PA. Si tratta delle seguenti tipologie di soggetti:
a) società controllate direttamente dallo Stato, di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile;
b) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, direttamente dagli enti pubblici territoriali;
c) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, direttamente o indirettamente, dai soggetti precedentemente indicati alle lettere a) e b), ancorché questi ultimi siano compresi tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, che sono società di primaria importanza e a liquidità elevata operanti nei diversi settori dell'economia e rappresentano circa l'80 per cento della capitalizzazione di mercato interna; viene previsto, al riguardo, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Quanto di più immediato e diretto interesse, tuttavia, attiene all’ampliamento dell’ambito oggettivo, dello split payment, con riguardo al quale la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione precisa che «con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si ricompone l'ambito applicativo della scissione dei pagamenti, comprendendovi anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti si tratta, essenzialmente, dei liberi professionisti.
Le modifiche sopra esposte si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.
LAVORI PUBBLICI
Il correttivo al nuovo codice appalti in vigore dal 20 maggio
Il 20 maggio è entrato in vigore il decreto correttivo del nuovo codice appalti e concessioni - D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Di seguito principali modifiche introdotte (oltre 400) dal Dlgs 19 aprile 2017, n. 56 cd. Correttivo appalti, analizzate dal Sole 24 Ore (qui è disponibile l'approfondimento integrale).
Compensi solo con i parametri per i progettisti
La novità chiave, attesa da anni dal settore, riguarda il decreto parametri. Le tabelle del ministero della Giustizia, necessarie a calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione, dovranno essere infatti utilizzate dalle stazioni appaltanti nella costruzione dei loro bandi. Finora la decisione era lasciata alla discrezionalità della Pa. Un'altra correzione interviene per blindare i professionisti sul fronte dei compensi. «Le stazioni appaltanti – dice il correttivo - non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». Misura importante, infine, anche sul fronte dei concorsi di progettazione dove vengono semplificate le procedure.
Salvi per 12 mesi i vecchi progetti definitivi
Sull'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione il decreto correttivo è arrivato a un compromesso tra la prima versione del testo e le osservazioni avanzate nei pareri. Si introduce qualche eccezione al divieto assoluto del Codice di utilizzare l'appalto integrato. Quindi, si potrà mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Resta, poi, la norma che ammorbidisce la fase transitoria molto brusca disegnata dalla prima versione del codice. Tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso vengono salvati. Il periodo nel quale si potrà fare la gara, però, sarà leggermente più breve dei 18 mesi della prima ipotesi. Si scende a dodici mesi: la finestra per gli appalti integrati, allora, si chiuderà in questo caso il 20 maggio del 2018.
Attestato Soa più facile per i costruttori
Il pacchetto dedicato alla qualificazione delle imprese interviene a sanare alcune storture che rischiavano di spaccare il mercato. Per evitare l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione Soa, il correttivo torna al passato e prevede che le imprese potranno scegliere i migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Questo bonus sarà applicato anche agli appalti sopra i 20 milioni, per i quali sono previsti requisiti aggiuntivi: in questo caso si potrà scegliere tra i migliori cinque esercizi degli ultimi dieci anni. Intento simile per la norma sui direttori tecnici delle imprese. Il correttivo lancia, cioè, una sanatoria consentendo ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione. Dovranno, però, avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.
Commissioni di gara, presidente esterno sotto al milione
Salta, rispetto alla prima versione del decreto correttivo, la norma che prevedeva di articolare su base regionale l'albo Anac dei commissari di gara. Secondo Cantone, questa ridefinizione dell'elenco avrebbe portato a rischi di pilotaggio delle nomine, riducendo di molto l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara. Tenendo l'articolazione nazionale, invece, sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare. E, quindi, la massima indipendenza delle commissioni. Sempre per garantire la massima terzietà, anche per gli appalti all'offerta più vantaggiosa «meno complessi» o di importo inferiore al milione di euro il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante. Mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l'Anac potrà selezionare gli esperti anche all'interno della stazione appaltante stessa.
Rating di impresa volontario e premiante
Svolta sul rating di impresa, uno dei passaggi più travagliati di questo primo anno di vita della riforma. Bisogna ricordare, infatti, che una prima bozza di linee guida, varata dall'Autorità la scorsa estate, è stata messa in consultazione e poi ritirata. Un secondo passaggio con gli operatori, effettuato a fine settembre, non è bastato a superare i rilievi legati ai rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore. La soluzione individuata dall'Anac, allora, è stata recepita dal correttivo che, adesso, trasforma il rating di impresa: per renderne più semplice l'applicazione non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta. In questo modo sarà possibile centrare l'obiettivo per il quale lo strumento è stato immaginato all'inizio: valutare il curriculum conquistato sul campo dai costruttori.
Varianti senza silenzio-assenso
Arriva un aggiustamento richiesto con forza da Raffaele Cantone nel corso della sua audizione parlamentare. Il presidente Anac aveva giudicato «assolutamente inapplicabile» la norma che imponeva all'Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. Si trattava di un meccanismo capestro, dal momento che gli uffici di Cantone sono in grado di esaminare entro questi tempi solo una piccola parte delle varianti che gli vengono sottoposte, «perché la valutazione delle varianti prevede un esame molto complesso che presuppone peraltro una conoscenza approfondita del progetto». Per evitare una valanga di pareri positivi tramite silenzio assenso, allora, il correttivo cancella questa norma ed elimina ogni vincolo per i tempi di risposta.
Il giudizio dell’Antitrust sul decreto correttivo del codice appalti
Nel corso della presentazione al Parlamento della relazione annuale sull'attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente Giovanni Pitruzzella, ha espresso il proprio giudizio sul correttivo appalti affermando che la piena operatività del Codice è limitata dalla presenza di troppi rinvii a disposizioni attuative da emanare in futuro.
Il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 19 maggio ha approvato in esame definitivo il nuovo regolamento che semplifica la disciplina di gestione dei materiali estratti durante la realizzazione di opere edili e infrastrutture (qui è disponibile il comunicato stampa del Governo).
Il nuovo provvedimento (che modifica quello approvato lo scorso luglio) riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano: la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni; il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Il nuovo decreto prevede la semplificazione delle procedure e termini certi per concluderle, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti.
Inoltre, sono previste procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti.
E’ prevista anche una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica.
Infine, il nuovo testo prevede il rafforzamento del sistema dei controlli e la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati secondo le vecchie norme.
Edilizia 4.0, Giovani Ance: ‘occorre digitalizzare il settore’
“Tutti i dati disponibili dimostrano che innovare è un dovere per le imprese. La nostra responsabilità, come Giovani Ance, è aprire la mente ai costruttori, ai politici e a tutti gli operatori della filiera, mettendo in luce i vantaggi che la tecnologia può darci in termini di produttività, qualità e sicurezza.”
Con queste parole Roberta Vitale, presidente dei Giovani Ance, ha spiegato i principi alla base del XVIII convegno nazionale dal titolo “M4ttoni.0 - Digitalizziamo un antico e nobile mestiere”, che si è svolto a Roma il 19 maggio con l’obiettivo di contribuire all’individuazione di soluzioni nuove e adeguate per accelerare un rinnovamento non procrastinabile oltre.
Punto di partenza della riflessione della Vitale è il dato che emerge da tutti gli studi sul tema e che mostra come le costruzioni siano il comparto meno digitalizzato del mondo, con un livello tra i più bassi di investimenti destinati all’innovazione.
Un dato strettamente correlato all’andamento della produttività: nel decennio 2005-2014 le costruzioni, all’ultimo posto come grado di digitalizzazione, mostrano anche un deciso calo della produttività.
Un quadro ancora più preoccupante nel nostro Paese, dove le costruzioni stanno scivolando, nel confronto a livello mondiale, dal gruppo degli Stati in “decrescita” a quelli “arretrati”.
Di qui l’urgenza di un drastico cambiamento del paradigma culturale che presiede ai modi di pensare e di agire degli imprenditori del settore, che deve finalmente aprirsi e abbracciare le logiche della digitalizzazione e della cosiddetta quarta rivoluzione industriale.
Ma oltre alla volontà degli imprenditori è necessario il varo di una politica industriale adeguata da parte del Governo.
“Il decreto Industria 4.0 – ha dichiarato in questo senso la presidente del Giovani Ance -è un primo passo importante, ma è necessario che allarghi lo sguardo al settore dell’edilizia. Bene, quindi, il super e l’iper ammortamento, che per essere ancora più efficace potrebbero essere legati anche all’alta formazione del personale.”
Non è mancato poi un monito all’attore pubblico, che, nel nostro Paese, è ben lontano dai livelli di innovazione e modernizzazione già realizzati altrove: “Noi siamo pronti a raccogliere la sfida dell’innovazione - ha affermato Roberta Vitale - ma con noi deve farlo la pubblica amministrazione. Perché se da una parte le nostre imprese sono costrette ad essere sempre più qualificate, non possiamo pensare che uffici comunali e stazioni appaltanti siano a malapena adeguate alla seconda rivoluzione industriale.”
Tra i vantaggi della digitalizzazione, inoltre, non va dimenticato quello legato al grande tema della manutenzione e della sicurezza del patrimonio edilizio. “Le moderne tecnologie possono - ha sottolineato la presidente dei Giovani Ance - fornirci indicazioni dettagliate sullo stato di salute degli edifici e delle infrastrutture, per poter intervenire tempestivamente con un piano di manutenzione o agevolare la ricostruzione a seguito di crolli o danneggiamenti. Per fare ciò occorre rendere obbligatoria la redazione del fascicolo digitale del fabbricato, per gli immobili privati, e redigere un data base completo del patrimonio pubblico in collaborazione con le università italiane.”
La Cassazione sul cambio d’uso: «serve il permesso»
Il cambio di destinazione d'uso di un immobile configura sempre, a prescindere dall'entità dei lavori, una ristrutturazione edilizia "pesante" (art. 3 comma 1 lett. d) del Testo unico edilizia), soggetta quindi a permesso di costruire e penalmente rilevante se fatta senza titolo (sarebbe dunque un abuso edilizio, non sanabile). E’ il principio affermato dalla terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza 6873/2017, resa nel giudizio sui lavori per la trasformazione di Palazzo Tornabuoni a Firenze in residenza di lusso.
Per l'edilizia è una sentenza-choc, che rischia di produrre la paralisi di molti cantieri in tutta Italia, specie nei centri storici:
A supporto della sua tesi, la Cassazione sottolinea che «il mutamento di destinazione d'uso di un immobile configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di 'un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente'. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione».
La conseguenza è quella di vietare i cambi di destinazione d'uso fatti con Scia, come quelli realizzati da anni a Firenze dove - peraltro - il regolamento urbanistico comunale non ammette (quasi mai) la ristrutturazione edilizia "pesante" nell'area del centro storico e nella fascia intorno ai viali (la categoria massima di intervento consentita è il restauro e risanamento conservativo). Per questo il Comune di Firenze è entrato in un vicolo cieco: da quando, il 22 marzo scorso, la Procura di Firenze gli ha notificato la sentenza della Cassazione, Palazzo Vecchio ha bloccato tutti i cambi di destinazione d'uso fatti con Scia, decretando lo stop ai cantieri in mezza città.
Il dirigente comunale del settore edilizia ha rimandato al mittente le Scia che prevedevano cambi di destinazione d'uso con questa motivazione: «Vista la sentenza della Cassazione III sezione penale 6873/2017, in merito tra l'altro alla qualificazione degli interventi edilizi che comportano cambio di destinazione d'uso con opere per gli immobili con vincolo di restauro e risanamento conservativo, trasmessa dalla locale Procura della Repubblica in data 22 marzo 2017; considerato pertanto che la suddetta Scia comporta il cambio di destinazione d'uso in immobile con vincolo di restauro e risanamento conservativo, ordina il divieto di prosecuzione degli interventi e il ripristino delle parti poste in essere».
I casi di blocco delle Scia sono già decine, e hanno scatenato le proteste di geometri, architetti e ingegneri. La Rete toscana delle professioni tecniche ha scritto a Palazzo Vecchio per chiedere un incontro urgente, e invoca la modifica del regolamento urbanistico per riclassificare gli immobili in centro storico.
Dal canto suo, il Comune ha provato a chiedere aiuto all'Anci, l'associazione dei Comuni italiani, che nei giorni scorsi ha presentato alla Camera, dov'è in discussione la "manovrina" di aggiustamento dei conti (Dl 50/2017), un emendamento all'articolo 3, comma 1 del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001). Ma la modifica di Anci, destinata a chiarire che il cambio di destinazione d'uso è ammesso anche nell'ambito dei lavori di restauro e risanamento conservativo realizzati con Scia, è stata dichiarata inammissibile. Analoga proposta è stata inviata da Ance al Governo. Nel frattempo il caos, tra i professionisti tecnici, è salito alle stelle.
L'assessore fiorentino all'Urbanistica, Giovanni Bettarini, per ora ha preso tempo: «Aspetteremo la sentenza di secondo grado per prendere decisioni», ha annunciato Bettarini. «Per il momento stiamo valutando e discutendo» ha aggiunto l'assessore specificando che «una proposta come quella della Rete delle professioni tecniche di rivedere la classificazione degli immobili contenuta nel regolamento urbanistico, che implica una procedura molto complessa, non può essere presa in esame prima del giudizio d'Appello».
L'assessore ha poi tranquillizzato sugli interventi passati («La sentenza non mette assolutamente in discussione gli interventi di restauro e risanamento che sono stati fatti finora»), anche se i professionisti non sono affatto tranquilli sul rischio che si rivelino abusivi gli interventi fatti nel centro storico di Firenze e nella cerchia dei viali. Un rompicapo anche per i notai, chiamati a fare i rogiti di quegli immobili.
Qui per approfondire e per leggere la presa di posizione dell'Ordine degli architetti di Firenze.
PROFESSIONISTI
L’apertura del Ministro Poletti sull’equo compenso
Sullo sfondo della serie di interventi normativi che si succedono nelle ultime settimane, di interesse per i lavoratori autonomi, si registra un’importante apertura da parte del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti sul tema dell'equo compenso. Nel complesso, è recente la più generale riforma prevista dal cosiddetto Jobs act per gli autonomi che stabilisce, tra l'altro, agevolazioni fiscali per trasferte e aggiornamenti e rafforza le garanzie per le partite Iva in fatto di maternità e malattie.
In particolare il ministro, intervenuto in occasione della presentazione del Terzo rapporto annuale sulle professioni non ordinistiche dell'Osservatorio nazionale sulle professioni della Cna - ha detto che «c'è spazio per lavorare sul tema dell'equo compenso» per le prestazioni professionali ordinistiche o meno, in quanto «è legittimo che ci sia qualche "standard" cui riferirsi per definire il livello che tutti quanti definiamo equo».
Commissario sisma: 3,8 mln per studi microzonazione sismica
Disco verde all’avvio della microzonazione sismica di terzo livello nell’area del cratere devastato dai terremoti del 24 agosto e dei mesi successivi. Uno studio dettagliato, il più vasto in Italia per estensione territoriale, realizzato attraverso indagini geologiche e geofische approfondite sulle caratteristiche del sottosuolo che consentirà di predisporre in pochi mesi, una mappatura di alto valore scientifico e in grado di dare informazioni precise e accurate. Questo l’obiettivo dell’ordinanza 24 siglata dal commissario per la ricostruzione sisma 2016, Vasco Errani, con la quale si definiscono le modalità per l’inizio delle attività di microzonazione sismica in 140 Comuni del centro Italia, finanziata dallo Stato con 3 milioni e 796mila euro.
Spetta ai Comuni il ruolo di soggetto attuatore, con il supporto delle strutture tecniche delle Regioni di competenza.
L’ordinanza 24 definisce nel dettaglio i tempi di elaborazione e consegna degli studi: entro 30 giorni dall’entrata in vigore gli enti locali affidano gli studi, prorogabili di altri 30 giorni. Decorsi inutilmente i termini, i presidenti di Regione possono sostituirsi ai Comuni inadempienti e nei 15 giorni successivi affidare gli incarichi. I tecnici hanno a disposizione 150 giorni di tempo per eseguire e consegnare gli studi al Comune che entro i 5 giorni successivi li invia al Gruppo di lavoro a cui spetta la verifica di conformità. Se il procedimento si chiude con esito positivo, la Regione adotta gli studi e li utilizza per le attività di pianificazione e di progettazione. Mentre il Comune ne recepisce gli esiti nei propri strumenti di programmazione e di pianificazione.
Il 40% del finanziamento viene erogato al Comune entro 15 giorni dalla comunicazione della firma del contratto. Il restante 60% entro 15 giorni dalla verifica di conformità finale dello studio da parte del Gruppo di lavoro.
FISCO
Studi di settore: il regime premiale compie sei anni
E’ stato pubblicato il provvedimento del 23 maggio 2017 (disponibile qui) del direttore dell'Agenzia delle Entrate che regola l'accesso al regime premiale previsto dai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del Dl 201/2011.
In particolare, il provvedimento, come avvenuto nelle precedenti annualità, "sentite le associazioni di categoria", ha definito "i termini di accesso alla disciplina" e "dettato le disposizioni di attuazione" del regime premiale in argomento.
Il bonus mobili ed elettrodomestici si applica anche ai lavori di recupero edilizio iniziati nel 2017
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla lettera di un lettore sulla rivista telematica “Fisco oggi”, ha precisato quanto segue: “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), limitatamente agli interventi iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, spetta anche una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). La detrazione, inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017 dalla legge 232/2016 che, per il 2017, ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017. Pertanto, è possibile usufruire della detrazione anche con riferimento a un intervento di recupero edilizio iniziato nel 2017.”