Sintesi di monitoraggio legislativo 11 -25 novembre 2016
NOTA POLITICA
Con il voto di fiducia del Senato, diventano legge le norme del decreto-legge fiscale (abolizione Equitalia, rottamazione cartelle, abolizione spesometro e studi settore). Si tratta di una prima parte della manovra, che sarà completata dal disegno di legge di bilancio, licenziato dalla Camera con altro voto di fiducia. Al Senato - dopo il referendum – il compito di risolvere le questioni più spinose rimaste irrisolte.
SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO
LA MANOVRA
La Camera dà il prima via libera al disegno di legge bilancio 2017 (AC 4127 bis), che sarà esaminato dal Senato dal 6 dicembre, quando riprenderanno i lavori a seguito dell’appuntamento elettorale.
Tra le misure di interesse, si segnala che nel corso della prima lettura a Montecitorio, non sono state apportate modifiche alla norma che proroga fino al 31.12.2017 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (al 31.12.2021 per i condomini), ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata e credito d’imposta strutture ricettive.
Per la riqualificazione antisismica la detrazione è del 50% delle spese su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), per il periodo compreso tra il 1.1.2017 e il 31.12. 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. Il bonus viene potenziato fino al 70-80% per gli interventi di miglioramento di classe di rischio (che sale al 75-85% per i condomini).
Di seguito, una sintesi relativa delle altre misure di interesse:
Esteso a tutto il 2017 (o fino al 30.6.2018 in caso di avvenuto pagamento di acconti) il super ammortamento al 140 per cento, ai fini delle imposte sui redditi, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni.
L’ammortamento è del 150 % per i beni materiali destinati alla trasformazione tecnologica e digitale, a cui si può aggiungere un ulteriore ammortamento del 40% per gli investimenti in beni immateriali (prevista una apposita tabella con l’individuazione dei beni)
A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti. L’importo massimo del beneficio annuale riconoscibile per ciascun beneficiario passa dai precedenti 5 milioni di euro a 20 milioni di euro.
Vengono ampliate le misure della legge di stabilità del 2015 per i premi di risultato: passa da 2.000 a 3.000 euro lordi il limite di importo complessivo per applicare l’imposta sostitutiva al 10 per cento i premi di risultato; il limite arriva a 4mila euro (rispetto agli attuali 2.500 euro) in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori. Passa da 50 a 80 mila il tetto del reddito cui si applicano le disposizioni per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente (nei beneficiari sono ricompresi i quadri e parte della dirigenza non apicale). Il premio potrà essere convertito nei benefit di welfare aziendale che sono completamente detassati, o in azioni dell’azienda presso cui si lavora. Se si sceglie l’opzione della previdenza complementare o dell’assistenza sanitaria e azionariato diffuso, queste somme non concorrono a formare l’imponibile su cui si applicano le deduzioni.
Esonero contributivo alternanza scuola lavoro - per le nuove assunzioni (dal 1.1.2017 al 31.12.2018) a tempo indeterminato, anche in apprendistato di studenti diplomati che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, ai datori di lavoro privati è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) nel limite di 3.250 euro annui
E’ prevista l’estensione di opzione donna alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958 (e alle autonome nate nell'ultimo trimestre del 1957) che hanno maturato 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre del 2015. La norma riguarda le lavoratrici dipendenti al raggiungimento di 57 anni e 7 mesi di età e per le autonome al raggiungimento di 58 anni e 7 mesi di età;
Il congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere è riconosciuto nella misura massima di tre mesi.
- Il Dl fiscale
Con due voti di fiducia, il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, c.d. decreto fiscale).
Qui è disponibile un dossier con le principali misure del provvedimento; di seguito, una sintesi:
PROFESSIONISTI
Si elimina la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.
Tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo sono incluse quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
Si introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi.
Sull’applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti "minimi", si prevede che le cessioni all'esportazione non imponibili, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica in materia di Iva, siano ammesse nel regime dei minimi, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
SPESOMETRO E IVA
Dal 1.1.2017 per i soggetti passivi IVA la comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) scompare viene sostituita con due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Aboliti anche gli studi di settore, che saranno sostituita dagli indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.
CARTELLE EQUITALIA
Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, con domanda da presentare entro il 31 marzo 2017. Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Per le multe la definizione agevolata è limitata agli interessi, compresi quelli per ritardato pagamento.
VOLUNTARY DISCLOSURE
Si riaprono i termini per esperire la voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017. Oltre all’emersione di attività estere, si possono far emergere le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni. Per un approfondimento.
LAVORI PUBBLICI & EDILIZIA
Il regolamento edilizio tipo
Il 16 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento edilizio tipo. Il documento, contenente l’indice cui i Comuni dovranno rifarsi per la stesura dei regolamenti e le 42 definizioni standardizzate, ha ricevuto il via libera della Conferenza Unificata il 20 ottobre scorso.
A partire da questo momento decorre il termine di 180 giorni perché le Regioni recepiscano il Regolamento edilizio tipo e le definizioni. Questo significa che il recepimento dovrà avvenire entro fine aprile 2017. Sarà poi la volta dei Comuni. Le Regioni potranno riconoscere loro al massimo altri 180 giorni per adottare i regolamenti edilizi sulla base dello schema tipo. Entro ottobre 2017 il panorama delle normative edilizie dovrebbe quindi apparire notevolmente semplificato.
Resteranno intatte le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. Nel recepimento del regolamento edilizio tipo, le Regioni e i Comuni potranno quindi effettuare degli adattamenti in base alle loro specificità territoriali.
In fase di recepimento, le Regioni potranno specificare e semplificare l’indice del Regolamento edilizio tipo, ma anche individuare le definizioni standardizzate in grado di incidere sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, in via transitoria, adottare indicazioni tecniche per la loro corretta interpretazione. Per quanto riguarda la definizione di "superficie accessoria", ogni Regione potrà decidere quali parti dell'edificio rivestono un carattere accessorio rispetto alla destinazione d'uso.
Le Regioni a Statuto Speciale si adegueranno solo se non si creeranno conflitti con le norme interne già esistenti.
In ogni Comune il Regolamento edilizio si dividerà in due parti: un capitolo dedicato ai princìpi generali e uno alle disposizioni regolamentari comunali.
Tra i princìpi generali ci saranno la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, le procedure da seguire per ottenere e depositare i titoli abilitativi, la modulistica unificata completa di elaborati da allegare, i requisiti generali delle opere edilizie, cioè limiti di altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per gli immobili vincolati.
Le disposizioni regolamentari comunali conterranno invece le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità e requisiti tecnici complementari. Ad ogni modo, si legge nel decreto, bisognerà perseguire gli obiettivi di semplificazione, igiene pubblica, estetica, incremento della sostenibilità ambientale, superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione urbana.
CDM licenzia dlgs SCIA
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, in attuazione dell’art. 5 della legge di delega di riforma della pubblica amministrazione.
Il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.
In particolare il provvedimento approvato il 24 novembre contiene, nell’Allegato A, un maxi tabellone con l'elenco dettagliato di tutte le attività soggette ad assenso pubblico in materia di: commercio (su aree private, su aree pubbliche, alimenti e bevande, strutture ricettive, etc..), edilizia privata (dalle manutenzioni ai grandi interventi), ambiente (Via, Aia, rifiuti, dighe, etc..). La tabella è il cuore del provvedimento e indica, per ogni attività, se è libera, se serve una comunicazione, una Scia, un provvedimento espresso e se scatta il silenzio-assenso. In gran parte è una ricognizione di leggi esistenti, ma l'obiettivo è fare chiarezza e obbligare tutte le Pa ad applicare senza scuse la Scia, ove ammessa.
Regioni e Comuni sono tenuti ad adeguarsi al Dlgs entro il 30 giugno 2017, ma nel frattempo le norme saranno in vigore (dopo la pubblicazione in Gazzetta).
In materia edilizia, inoltre, il dlgs introduce alcune novità al Testo unico (Dpr 380/2001): vengono semplificati i regimi abilitativi edilizi, che dopo i tre iniziali del 2001 (attività libera, Dia e permesso di costruire) erano via via saliti a sette: libera, libera con comunicazione (Cil), libera con comunicazione asseverata (Cila), Scia, Super-Dia, permesso, permesso in alternativa alla Scia. Ora con le modifiche approvate ieri si torna a cinque regimi: libera, Cila, Scia, permesso, permesso in alternativa alla Scia.
Nel merito, tre casistiche di interventi edilizi minori potranno essere fatti in attività libera, senza alcuna comunicazione (oggi serve invece la Cil): opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, entro l'indice di permeabilità; installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici (fuori dai centri storici); aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici. Nella prima versione del decreto c'erano anche le «opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee», ma nel testo finale è stato re-inserito un obbligo di comunicazione.
Resta la norma che consente ai Comuni (previa intesa con la Regione e sentito il Soprintendente) di individuare zone o aree della città nelle quali l'esercizio di una o più attività è soggetta ad autorizzazione, a scopo di limitarle o vietarle in quanto non compatibili con il particolare valore archeologico, culturale, storico, artistico o paesaggistico delle aree indicate.
Previsto infine un glossario unico in edilizia, per spiegare anche ai non addetti ai lavori quale procedura serve per i singoli e pratici casi di piccoli lavori (apertura finestra, copertura terrazzo, ect...). Sarà il ministero delle Infrastrutture a farlo per decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Dlgs, previa intesa con la conferenza unificata. (edilizia e territorio).
Decreto terremoti
Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del dl terremoto nel testo risultante da un emendamento presentato dal Governo che ha recepito il secondo provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri (DL 205 del 2016), volto a fronteggiare l'emergenza abitativa e avviare gli interventi per la ricostruzione anche nei territori interessati dall’ultima ondata sismica che ha colpito l'Appennino centrale.
Il provvedimento integra il primo decreto terremoto e rimanda ad un'ordinanza del commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, l'ampliamento del numero dei Comuni rientranti nel cosiddetto "cratere".
Si moltiplicano i casi in cui necessariamente sono coinvolti i professionisti, chiamati spesso a dover asseverare particolari condizioni. Per intervenire nei territori colpiti sia dal terremoto del 24 agosto che dagli eventi successivi, i professionisti dovranno innanzitutto iscriversi in un elenco speciale (art. 34 DL 189 del 2016).
Per approfondire qui.
- IL CODICE APPALTI
Aggiornamento del manuale di qualificazione
L’autorità nazionale anticorruzione ha aggiornato il manuale per la qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
Qui è disponibile l'aggiornamento e il link al manuale
Comunicato del Presidente ANAC sulla causa di esclusione (art. 80 del Codice) e dichiarazioni sostitutive
Anac ha pubblicato il comunicato del Presidente Cantone recante indicazioni a stazioni appaltanti e operatori economici sulla causa di esclusione (art. 80 del nuovo Codice) e dichiarazioni sostitutive.
Il comunicato fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.
Pubblicate le linee guida ANAC sul sottosoglia
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee guida di attuazione del nuovo codice appalti recanti Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
Pubblicate le linee guida ANAC sul RUP
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee guida di attuazione del nuovo codice appalti recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni.
Il provvedimento dell’ANAC fa chiarezza sui compiti e i requisiti di professionalità che i responsabili unici del procedimento dovranno rispettare in base alla tipologia e al valore degli appalti che saranno chiamati a gestire. Stabilisce, infatti, che il Rup dovrà essere in possesso «di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare». E, per appalti di particolare complessità, dovrà possedere la qualifica di project manager. Un requisito questo che scatterà però solo dopo il varo del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Valgono invece da subito i livelli minimi relativi ai titoli di studio e di esperienza che i funzionari delle amministrazioni devono possedere per ambire al ruolo di Rup, graduati per valore dell'appalto.
Più in particolare il Rup in possesso di un diploma potrà gestire gare fino a un milione di euro. Chi, invece, ha una laurea triennale potrà arrivare fino alla soglia comunitaria (5,2 milioni). Oltre bisognerà essere in possesso di una laurea magistrale.
Linee guida ANAC Commissari di gara
L’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato in via definitiva le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ‘Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici’. Le Linee guida sono state approvate dal Consiglio dell’Autorità del 16 novembre 2016 con la delibera n. 1190.
Contestualmente l’Anac, con la Delibera n. 1191 del 16 novembre 2016 ha inviato a Governo e Parlamento L’Atto di segnalazione ‘Proposta di modifica dell’art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Alla segnalazione è allegato l’elenco sottosezioni dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.
Da qui è possibile accedere sia al testo delle linee guida, sia al testo dell'atto di segnalazione.
Linee guida ANAC gare forniture e servizi infungibili - II Consultazione
Il d.lgs. 50/2016 all’art. 213, comma 2, demanda all’ANAC l’autonoma adozione di atti a carattere generale, finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore. In virtù di tale disposizione l’Autorità ha ritenuto opportuno dare al mercato indicazioni puntuali circa le condizioni che debbono verificarsi affinché si possa legittimamente fare ricorso alle deroghe previste per i casi di infungibilità di beni e servizi, alle procedure da seguire per l’accertamento di situazioni di infungibilità e agli accorgimenti che le stazioni appaltanti devono adottare per evitare di trovarsi in situazioni di lock-in.
A tal fine, l’Autorità ha predisposto un primo documento, già oggetto di consultazione pubblica, all’esito della quale ha adottato il testo delle linee guida, su cui ha chiesto il parere del Consiglio di Stato. In considerazione delle osservazioni effettuate da quest’ultimo con il parere del 3 novembre 2016 n.2284, l’Autorità ritiene opportuno effettuare una nuova consultazione, richiedendo in particolare osservazioni sulle seguenti tematiche: cause dell’infungibilità di un bene o di un servizio; effetti del fenomeno del lock-in sulla concorrenza; come prevenire il lock-in o uscire da esso in caso di forniture e servizi informatici e di obblighi legali di interoperabilità. Se sia possibile a tal fine, il passaggio dall’utilizzo di sistemi di telecomunicazione basati su tecnologie standard e non proprietarie nonché il ricorso all’affidamento c.d. multisourcing; possibile utilizzo del criterio del ciclo della di vita del prodotto quale strumento per prevenire fenomeni di lock-in; ricorso alla procedura negoziata; effetti della programmazione e progettazione dell’acquisto di beni e servizi nel contrasto al lock-in e agli affidamenti diretti;
consultazioni preliminari di mercato.
Si invitano i partecipanti a voler inviare le proprie osservazioni entro il 6 dicembre 2016, utilizzando il Modulo per le osservazioni.
Senato: dossier Linee guida ANAC mezzi di prova
Senato: Dossier - n. 406 - Proposte di linee guida dell'ANAC: Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione.
PROFESSIONISTI
La nullità del contratto di progettazione tra PA e professionisti
Con sentenza n. 21763 del 27 ottobre 2016, la Suprema Corte ha fornito chiarimenti in materia di contratti di progettazione tra professionisti e PA ed eventuale nullità dei medesimi, che si basa sulla interpretazione del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
La Corte di Cassazione ha confermato che la delibera con la quale un Comune conferisce un incarico professionale ed il contratto stipulato in base a tale delibera sono nulli se manca il riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della spesa per il compenso.
Qui il testo della pronuncia della Corte di Cassazione
ISTAT: ambiente urbano
Ambiente urbano - 76 capoluoghi italiani hanno approvato il Piano d’azione per l’energia sostenibile.
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Pari opportunità: 4 milioni Fondo imprese femminili e professioniste
È nuovamente operativa la Sezione Speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità” per la prenotazione della garanzia per le piccole e medie imprese femminili e per le professioniste.
Le nuove risorse, 4 milioni di euro, stanziate dal Dipartimento per le pari opportunità saranno dedicate alla compartecipazione della copertura del rischio sulle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili e delle professioniste che accedono al Fondo tramite richiesta di prenotazione diretta, come previsto dalla circolare n.15/2016 del Gestore del Fondo.
L’attestato di prestazione energetica
L’attestato di prestazione energetica acquisisce tre “classi” in più ma in assenza di interventi di notevole rilevanza non è necessario adottarne uno nuovo e quello già in essere mantiene la validità di dieci anni. Il Sole 24 Ore del 21 novembre 2016
Bando periferie, finanziati tutti i progetti per 2,1 miliardi di euro
La cabina di regia del Fondo sviluppo e coesione dà seguito all’annuncio del presidente del Consiglio decretando uno stanziamento aggiuntivo che permette di finanziare tutti i progetti che hanno concorso al bando periferie. L’articolo di Edilportale del 18/11/2016
Fisco Oggi: risposte a quesiti
Obblighi tributari ante scissione: se totale, beneficiarie solidali
La sentenza sciogli-comunione sconta le imposte proporzionali