Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 6/2018
Non si ferma l’attività di contrasto ai bandi ed avvisi pubblici irregolari pubblicati dalle Amministrazioni.
Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.
Le azioni di contrasto.
Nel mese di aprile 2018, numerose sono state le diffide e le istanze di parere precontenzioso inoltrate all’ANAC.
Tre sono state le amministrazioni diffidate nel mese di aprile. Si fa riferimento, nello specifico, all’Ente Parco Nazionale del Gargano, al Comune di Alia e alla CUC di Cetraro.
Per ciò che attiene l’Ente Parco, non avendo ricevuto alcun riscontro dall’Amministrazione, si è già proceduto alla notifica di una istanza di parere di precontenzioso all’Anac.
Il Comune di Alia, invece, condividendo le censure mosse avverso il procedimento di gara, ha proceduto all’annullamento della stessa.
La CUC di Cetraro, per la quale si era agito avverso un errato calcolo della base d’asta, ha riscontrato la nostra diffida affermando che procederà alla rimodulazione del compenso spettante il professionista seguendo le indicazioni che l’ANAC fornirà.
Il parere dell’ANAC.
Con la delibera n. 326/2018 l’ANAC si è espressa su un’istanza presentata dalla Fondazione nel febbraio del 2017.
La vicenda riguardava il Comune di Pescasseroli e le illegittimità della procedura afferivano al calcolo della base d’asta in violazione del d.m. 17/06/2016, alla mancata indicazione del criterio di aggiudicazione, al travisamento/violazione del principio di rotazione e, infine, alla clausola di esclusione per quei professionisti che, al momento della gara, fossero in causa per qualsiasi motivo con il Comune.
L’Autorità ha ritenuto di accogliere l’istanza avanzata dalla Fondazione affermando che:
- la base d’asta, calcolata non tenendo conto del d.m. parametri, è illegittima;
- che il principio di rotazione va sempre rispettato e che “va applicato con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi … La rotazione (invece) non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”. Nello specifico, il bando prevedeva l’impossibilità di partecipare per quei professionisti che, in generale, avessero precedentemente contratto con l’Amministrazione;
- infine, l’ANAC afferma il principio, già immanente da tempo nel nostro ordinamento, della tassatività delle clausole di esclusione, sancendo che “l’elenco della cause di esclusione dalla procedura che condizionano il possesso dei requisiti di ordine generale contenuto all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 è tassativo e di stretta interpretazione per cui le stazioni appaltanti non possono prevedere ulteriori cause ostative alla partecipazione”. Dunque non poteva il Comune vietare la partecipazione a coloro i quali avessero in corso cause contro l’Amministrazione.
A seguito del rilascio del parere è stata notificata una nota al Comune, chiedendo di rendere note le decisioni prese in conseguenza dell’adozione del citato parere da parte dell’ANAC. Con nota prot. n. 2645 del 23/04/2018, il Comune ha risposto dando conto della determinazione dirigenziale n. 2 del 23/04/2018 con la quale si è proceduto alla revoca in autotutela della gara.
L’azione in autotutela.
Lo scorso marzo si era proceduto a diffidare il Comune di Villar Perosa.
La diffida era incentrata sulla mancanza del calcolo dei corrispettivi secondo il d.m. parametri, nonché sulla mancanza, nel bando, delle classi e categorie delle opere da realizzare.
Con la nota prot. n. 2144 del 12/04/2018, il Comune ha dato atto dell’adozione della determinazione n. 39/2018, con la quale ha revocato la procedura di gara. In tale determinazione l’Amministrazione ha ritenuto di accogliere pienamente le doglianze espresse nella diffida.