RUBRICA DI AGGIORNAMENTO SULL’ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI BANDI IRREGOLARI N. 2/2019.
Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 2/2019.
Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.
Le azioni di contrasto.
Nel mese di febbraio 2019 sei sono state le diffide e cinque le istanze di parere inoltrate all’ANAC.
Si fa riferimento, nello specifico, all’Istituto Nazionale Tumori di Napoli, al Comune di San Paolo Albanese, alla Società Metropolitana Acque di Torino, alla CUC XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, al Comune di Lambrugo ed alla Ruzzo Reti S.p.a..
Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:
- l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli ha bandito una manifestazione di interesse per l’incarico di supporto al RUP e di verifica della progettazione, nella quale non era stata indicata la base d’asta, non erano state indicate le classi e le categorie dei lavori da effettuare e, inoltre, non era presente la motivazione di scelta del criterio del minor prezzo. Dopo la notifica della diffida, con una nota, l’Amministrazione ha reso noto di aver rettificato gli atti di gara tenendo conto delle illegittimità rilevate;
- il Comune di San Paolo Albanese ha pubblicato un bando per l’affidamento di servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza per la messa in sicurezza di un polo scolastico, alla quale non era allegato il calcolo dei corrispettivi e in cui la base d’asta risultava sottostimata. Con una nota di riscontro alla diffida, l’Amministrazione ha informato dell’avvenuto annullamento del bando di gara;
- la Società Metropolitana Acque Torino ha pubblicato un bando relativo ai lavori di collettamento, depurazione e realizzazione della dorsale idrica della Val Pellice, nel quale non veniva rispettata la previsione del bando tipo ANAC n. 3, a lume del quale i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale possono essere comprovati con tutti i servizi svolti nell’arco della “vita” professionale del partecipante. L’Amministrazione non ha fornito un riscontro e si è, pertanto, proceduto alla proposizione di apposita istanza di parere all’ANAC;
- la CUC XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini ha bandito una procedura aperta attinente la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento in fase di progettazione, la direzione lavori, nonché il coordinamento in fase di esecuzione, nella quale non venivano rispettati i termini di presentazione dell’offerta, non era allegato il calcolo dei corrispettivi, veniva subordinato il pagamento del compenso al finanziamento dell’opera e, infine, i criteri di partecipazione non tenevano conto delle nuove previsioni del bando tipo ANAC n. 3. Dopo la notifica della diffida, con una nota, l’Amministrazione ha informato dell’avvenuta rettifica parziale del bando. Con una successiva diffida si è nuovamente intimato all’Ente di procedere all’annullamento o alla rettifica degli atti di gara per tutte le gravi irregolarità riscontrate. Non avendo ricevuto risposta si è proceduto con la notifica di una istanza di parere all’ANAC;
- il Comune di Lambrugo ha inoltrato una lettera di invito relativa alla ristrutturazione di un edificio comunale da trasformare in asilo nido, alla quale non era allegato il calcolo del compenso e nella quale la base d’asta risultava incongrua. Non avendo ricevuto alcun riscontro dopo la notifica della diffida, decorsi i dieci giorni concessi all’Amministrazione per ravvedersi, si è notificata una istanza di parere all’ANAC;
- infine, la Ruzzo Reti S.p.a. ha bandito una procedura aperta relativa all’incarico di verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, nella quale non veniva rispettato il termine di presentazione dell’offerta, veniva illegittimamente richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria e, inoltre, veniva limitata la comprova del requisito di capacità economico-finanziaria ai soli 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando, quando, col già citato bando tipo ANAC n. 3, l’Autorità ha esteso la possibilità di provare il possesso del requisito in parola con tutti i servizi svolti nell’arco di tutta l’attività professionale del concorrente. L’Amministrazione ha provveduto ad accogliere le doglianze mosse nella diffida.
Avv. Riccardo Rotigliano
Avv. Giuseppe Acierno