Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 22 novembre 2016
Cassazione civile, sez. II, 20/08/2015, n. 17048 – La redazione di un progetto di ingegneria è un’obbligazione di risultato, ma non si spinge al finanziamento dell'opera.
L’obbligazione di redigere un progetto di architettura o d’ingegneria, pur avendo ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale, costituisce un’obbligazione di risultato.
Il progetto rappresenta soltanto una fase preparatoria, strumentalmente preordinata all’attuazione dell’opera che dovrà essere materialmente realizzata. Tuttavia, attraverso la sua redazione si perviene a un risultato, autonomamente valutabile dal punto di vista tecnico, giuridico ed economico, che consiste nell’assicurare la preventiva soluzione di numeri problemi, eventualmente anche di ordine legale, che precedono la realizzazione dell’opera richiesta dal committente.
In tale scia, se il committente – ente pubblico – comunica al professionista i rilievi formulati da un organo consultivo o di controllo che ne condizionano l’approvazione, questi è obbligato ad adeguare corrispondentemente il progetto. Se ciò non avviene, il committente è legittimato a rifiutare di corrispondere al professionista il compenso, ai sensi dell’art. 1460 c.c.
Su tali premesse, con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha deciso il caso riguardante il rifiuto di un ente pubblico di corrispondere il compenso ad un professionista che aveva presentato un progetto, dallo stesso ente commissionatogli, sul presupposto che l’amministrazione non aveva ricevuto il finanziamento richiesto per la realizzazione dell’opera.
La Suprema Corte ha fatto applicazione dell’art. 2225 c.c., ai sensi del quale il corrispettivo dovuto al prestatore d'opera, se non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali, va stabilito dal giudice in relazione al “risultato ottenuto”. Orbene, posto che “l'obbligazione di redigere un progetto costituisce un'obbligazione di risultato, va tuttavia rilevato che - nella specie - il risultato che il professionista era tenuto a garantire era costituito dalla redazione e presentazione di un progetto valido, tecnicamente e astrattamente idoneo ad ottenere il finanziamento pubblico cui era finalizzato; l'ottenimento in concreto del finanziamento esulava invece - al contrario di quanto assume il ricorrente - dal risultato che il professionista era tenuto a garantire, trattandosi di esito determinato da variabili indipendenti dalla prestazione professionale, come la sussistenza di fondi sufficienti presso la pubblica amministrazione o la preferenza da quest'ultima accordata al perseguimento di certe finalità pubbliche, piuttosto che di altre”.
Ne deriva che il diritto del professionista a ricevere il compenso non può dipendere dalla concreta realizzazione dell’opera che, per variabili indipendenti dall’opera professionale, potrebbe concretamente non venire mai ad esistenza, quanto, invece, dalla realizzazione dell’opera intellettuale effettivamente commissionata al professionista, ossia la sola redazione del progetto.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
Aggiornamento professionale: nuove regole per gli ingegneri.
Per l’aggiornamento professionale gli ingegneri non potranno ottenere crediti frequentando Master a distanza. Infatti, con la circolare 772/2016, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha adottato le Linee di indirizzo n. 4 sull’aggiornamento della competenza professionale, che regolano numero di CFP per attività, esoneri e tempistiche per la presentazione dei documenti agli Ordini di appartenenza.
Al punto 7 delle Linee di indirizzo si legge che sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore), svolti in Italia e all’estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD (Formazione a distanza). Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.
In base al Regolamento sull’aggiornamento della competenza professionale, adottato dal CNI nel 2013, i Master di I e II livello rientrano, insieme ai dottorati di ricerca e ai corsi universitari con esame finale, tra le attività di apprendimento formale. Rispetto al 2013, quando si parlava in modo generico di Master, il CNI ha ritenuto opportuno specificare che quelli a distanza non possono essere utilizzati per ottenere crediti che certifichino l’apprendimento formale.
Ricordiamo che per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. I crediti si accumulano con l’iscrizione all’Albo (90 CFP se ci si iscrive entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni), ma dal momento che vengono decurtati ogni anno, è necessario accumularne altri attraverso attività di aggiornamento professionale.
Le attività di formazione sono di tre tipi: non formale, informale e formale.
Nell’apprendimento non formale rientrano corsi e seminari in modalità sia frontale sia a distanza, convegni, conferenze, visite tecniche e stage formativi. Ogni ora equivale a un CFP. In base alle nuove linee di indirizzo, gli eventi formativi che si svolgono all’interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e similari, indipendentemente dalla struttura dell’evento, sono classificati sempre come “convegni”. Sono invece vietati gli eventi organizzati all’interno di stand di aziende ed enti. Si possono ottenere CFP anche con le dimostrazioni tecniche su prodotti innovativi effettuate da aziende accreditate dal CNI. Ogni evento, assimilato alla categoria “convegni” dà diritto al massimo a 2 CFP ed è riconosciuto 1 CFP per un’ora di evento. Per la formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, è possibile ottenere 1 CFP per ora di formazione (per massimo 5 CFP all’anno) se il corso è tenuto da un’azienda produttrice o rivenditrice autorizzata.
Le attività di apprendimento informale comprendono pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio, commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere/ ingegnere junior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale. In questo ambito devono essere conseguiti 15 CFP, che possono anche essere autocertificati. Le nuove linee di indirizzo stabiliscono che alle pubblicazioni qualificate nell’ambito dell’ingegneria siano riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o inserite nell’elenco dall’ANVUR per l’area di ricerca Area 8 - Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione, relative alla VQR 2004-2010. Sono anche riconosciuti articoli pubblicati su riviste ufficiali del CNI o di Ordini provinciali degli ingegneri.
Al terzo gruppo, attività di formazione formale, appartengono, come già spiegato, i percorsi che si concludono con l’ottenimento di un titolo di studio. Le nuove linee di indirizzo prevedono che le istanze di riconoscimento di crediti formali siano inviate al proprio Ordine di appartenenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il corso è terminato.
Inoltre, sono riconosciuti 5 CFP per gli stage formativi attinenti all’ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali. È consentito uno stage per anno solare e, per vedersi riconoscere i CFP, il professionista dovrà inviare al suo Ordine una domanda firmata dal legale rappresentante dell’ente che lo ha ospitato entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui è terminato lo stage.
Gli iscritti successivi alla data dell’1 gennaio 2014 che non rispettano l’obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull'etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione sono deferiti al Consiglio di Disciplina territoriale ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.
Sono, infine, previsti casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale in caso di maternità o paternità, malattia cronica grave, assistenza a persone con malattia cronica grave e lavoro all’estero. Le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio del periodo di esonero.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com