Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 15 novembre 2016
Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2016, n. 1347: in tema di previdenza di ingegneri e architetti.
Con la sentenza n. 1347/16, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente l’obbligo contributivo in favore della Inarcassa da parte dell’ingegnere che, pur non svolgendo in tutto o in parte le attività tipiche della professione, espleti comunque un’attività nella quale impiega le “cognizione tecniche” proprie della professione ordinistica.
Le attività cd. tipiche sono definite dall’art. 7, L. 24 giugno 1923, n. 1395 e dagli artt. 51 e 52, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. Fra queste, rientrano “il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo” (art. 51, comma 1, R.D. n. 2537/25).
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, per i fini contributivi in parola non era sufficiente lo svolgimento di attività solo potenzialmente e intellettualmente collegate alle conoscenze e competenze dell’ingegnere, richiedendosi l’effettivo svolgimento delle attività tipiche sopra menzionate. In tale caso, la giurisprudenza riteneva che fosse onere della Cassa provare l’effettivo svolgimento di attività riconducibili all’esercizio della professione (sul punto, Cass. civ., n. 11154/2004).
La sentenza in commento, invece, conferma e dà continuità ad un secondo orientamento giurisprudenziale che ha ravvisato il fondamento dell’obbligo contributivo nell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concretamente svolta dall’ingegnere, anche se tale attività non sia espressamente tipizzata dalla legge. Invero, “In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività”.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
TAR Molise, sent. n. 444/2016: fissazione dei sub-criteri di valutazione e soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti.
Con una recente pronuncia il TAR Molise ha riaffermato due fondamentali principi di diritto in materia di appalti pubblici.
Al lume del primo, “il fatto che la commissione di gara abbia fissato i sub-criteri di valutazione dei titoli, solo dopo aver preso visione della documentazione dei titoli delle concorrenti, unitamente al fatto che la valutazione dei titoli ha influito e pesato in modo determinante nella redazione della graduatoria finale, evidenzia un profilo di eccesso di potere e di violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, che inficia non solo l’esito della gara ma l’intera procedura. La determinazione a posteriori di una ponderazione degli elementi valutativi dei titoli delle concorrenti, in ipotesi, ha potuto influenzare la valutazione stessa e ciò viola i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza”.
Com’è noto, per sub-criterio deve intendersi ogni singolo elemento del più generale criterio di valutazione, che si ottiene disaggregando quest'ultimo nei suoi aspetti più essenziali. Ciò posto, il Tribunale Amministrativo ha affermato che la fissazione di sub-criteri, successiva alla visione della documentazione di gara, inficia l'intera procedura.
Il TAR molisano ha poi affermato che è possibile ricorrere al soccorso istruttorio anche nel caso in cui la documentazione di gara sia stata presentata senza l'allegazione del documento d’identità, o quando non sia stato allegato il curriculum del soggetto partecipante.
In particolare, ai sensi dell'art. 83, comma 9 ultimo periodo, d.lgs. n. 50/16 “Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. Dall’immediata lettura della norma potrebbe dedursi l'impossibilità di sanare la mancata allegazione del documento d’identità o del curriculum attraverso lo strumento del soccorso istruttorio, atteso che tale omissione impedirebbe alla stazione appaltante di individuare il soggetto partecipante alla gara, nonché il contenuto dell’offerta.
Come anticipato, la sentenza in commento esprime un diverso orientamento, a mente del quale “le irregolarità dell’autocertificazione e del curriculum vitae - prodotti dalla controinteressata nella sua documentazione – sembrerebbero sanabili in sede di soccorso istruttorio e non sarebbero causa di esclusione del candidato. Invero, l’art. 83, comma nono, del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) prevede che costituiscano irregolarità essenziali non sanabili in sede di soccorso istruttorio “le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. A tenore della stessa normativa, “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica”. Si può, pertanto, ritenere ininfluente, ai fini della legittimità della procedura, la mancata allegazione di copia del documento d’identità e la mancata datazione del curriculum professionale”.
L’avviso espresso con la sentenza in commento si pone in linea di discontinuità con l’orientamento prevalente, formatosi nella vigenza del precedente Codice degli appalti, secondo cui il documento di identità era indispensabile. Ad esempio, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1739/12: “L'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. Si tratta di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Cons. St. Sez. VI, 2.5.2011, n. 2579; 4.6.2009, n. 3442; Sez. V, 7.11.2007, n. 5761; 11.5.2007, n. 2333)”.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com