Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale N. Marzo 2018
Nuove norme tecniche pubblicate in gazzetta ufficiale
A dieci anni di distanza dall’ultima versione, le nuove Norme tecniche per le costruzioni antisismiche (Ntc) vengono pubblicate in Gazzetta ufficiale. Dopo la firma del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, il D.m. MIT 17/2/2018 che sostituisce le regole attualmente in vigore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018.
Le Ntc - va ricordato - contengono le norme di riferimento per la realizzazione di nuove strutture e per l’adeguamento di quelle esistenti. E sono rimaste le medesime per anni: la precedente versione era stata approvata con il D.m. 14/1/2008, in vigore dal luglio del 2009. Nel merito, il nuovo testo contiene soprattutto tre grandi innovazioni.
Quella di impatto maggiore riguarda la semplificazione delle disposizioni sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti: i parametri di riferimento previsti per l’adeguamento degli edifici esistenti non saranno, in alcune situazioni, gli stessi che la legge indica per il nuovo: un modo per rendere gli interventi economicamente più sostenibili.
I progettisti, per mettere a norma una struttura esistente, otterranno uno “sconto” del 20% rispetto ai parametri del nuovo in alcune ipotesi: soprattutto, in caso di cambi di destinazione d’uso. Ad esempio, se ne potrà fruire per il passaggio da produttivo a residenziale.
In questo modo, si evitano limiti concretamente irrealizzabili per le operazioni di ristrutturazione. E ciò ha riflessi sull’applicabilità degli sconti fiscali attualmente disponibili, come il sisma-bonus, la detrazione che arriva fino a un massimo dell’85%. Il secondo punto importante riguarda gli interventi di miglioramento: tecnicamente, sono quelli «localizzati» nei quali non si mette mano alla struttura nel suo complesso.
In questo caso la novità è che, nel momento in cui si effettua la messa in sicurezza, bisognerà rispettare dei livelli minimi, che finora non esistevano. Questi standard cambieranno a seconda della tipologia di edificio e saranno più elevati per i contesti più delicati, ad esempio per le scuole.
C’è, poi, il fronte più rilevante per le imprese, quello dei materiali che vengono utilizzati per uso strutturale. Il capitolo 11 delle nuove Ntc contiene, infatti, i coefficienti che permettono di determinare le caratteristiche degli elementi portanti di tutti gli edifici: soprattutto, lo spessore delle travi.
Una sezione strategica per il mercato sulla quale, però, si registrano novità inferiori rispetto a quelle chieste dagli operatori del settore. Anche in questo caso, però, qualche cambiamento di rilievo c’è, come l’esordio dei calcestruzzi fibrorinforzati, materiali innovativi dei quali si chiedeva una maggiore diffusione da diversi anni.
Scatta anche la progressiva applicazione delle regole tecniche, a partire dalla entrata in vigore del testo, il prossimo 22 marzo. Il decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 che approva l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» contiene anche le indicazioni sull'applicazione delle regole tecniche, a seconda dello stato di avanzamento del progetto. La fase transitoria è indicata nell'articolo 2 del D.m..
Le vecchie regole del 2008 rimarranno in vigore solo «per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore» delle nuove norme, cioè il 22 marzo.
Tuttavia, il decreto precisa che per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già affidati (con le regole del 2008) prima del 22 marzo, la possibilità di applicare le vecchie regole è condizionata alla «consegna dei lavori entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni».
Invece, «Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi».
Avv. Davide Ferrara
Nuove linee guida anac sulla progettazione: in sede di offerta ammessi solo i “servizi analoghi” svolti negli ultimi dieci anni
Stretta sulla partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria: l'Anac ha infatti introdotto una limitazione temporale - gli ultimi dieci anni - relativamente ai tre "servizi analoghi" all'oggetto della gara che i concorrenti indicano in sede di offerta ai fini della valutazione della parte tecnica.
La novità, si legge al punto VI (“Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”) delle linee guida n.1, che l’Autorità ha definitivamente approvato, dopo la fase di inchiesta pubblica. La linea guida n.1 è stata approvata lo scorso 27 febbraio, depositata il 7 marzo e, infine, pubblicata sul sito dell'Autorità.
La linea guida firmata da Raffaele Cantone entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nonostante - come è noto - le linee guida non siano obbligatorie nell'applicazione da parte della Pubblica Amministrazione, le indicazioni dell'Anac produrranno una significativa selezione degli operatori.
Chi, per esempio, negli ultimi dieci anni non ha progettato dighe o gallerie, viene di fatto escluso dalla possibilità di partecipare e presentare un'offerta a una gara per progettare una diga o una galleria. A disputarsi il servizio saranno i soli operatori - progettisti, studi, società - che hanno realizzato recentemente progetti analoghi a quello mandato in gara.
La novità non è comunque così dirompente. Nei bandi pubblicati recentemente da alcune stazioni appaltanti - l'Anas è tra queste - si leggevano disposizioni simili relativamente alla fase dell'offerta. Per quanto riguarda invece la fase di accesso alla gara, l'Anac ha indicato, anche in questo caso il termine degli ultimi dieci anni (invece degli ultimi cinque) per lo svolgimento dei servizi analoghi.
Ma se da una parte viene limitata, di fatto, la partecipazione ai bandi, dall'altra invece estende il mercato dei servizi esterni sulle verifiche dei progetti. Infatti, in questi bandi al volume di fatturato richiesto potranno contribuire non solo servizi di verifica ma anche i servizi «di progettazione o di direzione lavori».
Più precisamente, il bando può prevedere due possibilità: «fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori, realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, per un importo da determinare in una misura non superiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica»; «avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso».
Di fatto, la novità consentirà la partecipazione alle gare di verifica dei progetti ad un maggior numero di operatori, rispetto a quanto accaduto fino ad ora, ma va comunque ricordato che i maggiori ribassi d'asta che si registrano nei servizi di progettazione riguardano proprio gli affidamenti di servizi di verifica dei progetti.
Inoltre, le linee guida ripristinano anche il tetto massimo dell'elemento prezzo a 30 punti su 100, e rimodulano la "forbice" dei punteggi relativi al restante 70% del punteggio da attribuire al merito tecnico all'interno dei bandi di progettazione: ecco le nuove fasce, relative ai quattro elementi che concorrono all'offerta tecnica:
1) Punteggio tra il 25% e 50% da attribuire alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe»;
2) Punteggio tra il 25% e 50% da attribuire alle «caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico»;
3) Punteggio fino al 10% da attribuire alla «riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo» di svolgimento dell'incarico;
4) Punteggio fino al 5% da attribuire alle «prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti».
Dott.ssa Cristina Gagliano
TAR Lazio – Roma, sez. I, sent. n. 1119/2018: l’esclusione da una gara per illeciti professionali può derivare anche da un provvedimento sanzionatorio antitrust.
Il tema della idoneità dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a valere quale causa di esclusione da una gara di appalto è stato recentemente oggetto di significativi - e talvolta discordanti - interventi della giurisprudenza amministrativa e dell'AGCM. Segue, dunque, una breve disamina dei nuovi sviluppi, accompagnata da alcune indicazioni circa le possibili misure da adottare nel rinnovato scenario.
A titolo di premessa, è utile richiamare la disciplina delle cause di esclusione da gare pubbliche, così come prevista dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel quale, all'art. 80, co. 5, lett. c), è previsto che "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, … qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità".
Con la sentenza in commento, il TAR si è occupato di un caso relativo ad una procedura negoziata, indetta nel luglio 2016 da Hera S.p.A., vinta dal raggruppamento con capogruppo Manutencoop Facility Management S.p.A., seguito dal raggruppamento rappresentato da Bilfinger Sielv Facility Management S.p.A.. Quest'ultima ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e gli atti di gara avendo appreso, in sede di accesso agli atti, di un provvedimento sanzionatorio, comminato nel 2015 dall'AGCM, nei confronti di Manutencoop e pendente di fronte alla stessa AGCM ai fini della riquantificazione della sanzione.
Il TAR, esaminando i motivi di ricorso, ha anzitutto chiarito come - anche alla luce delle Linee Guida ANAC n. 6 - l'art. 80, co. 5, lett. c), fornisca una elencazione di circostanze potenzialmente escludenti avente chiara natura esemplificativa e non tassativa e, quindi, tale da includere anche gli illeciti antitrust. Il giudice amministrativo ha, inoltre, ritenuto che la stazione appaltante è gravata dall'onere di valutare l'incidenza dei fatti accertati e qualificati come illecito antitrust sulla gara in corso di svolgimento, a prescindere dal fatto che la decisione dell'AGCM sia stata assunta in sede cautelare o di merito e, in quest'ultimo caso, se la sentenza sia passata, o meno, in giudicato.
Ad avviso del TAR, il riconoscimento del presupposto della definitività della sentenza per procedere all'esclusione offrirebbe agli operatori economici una possibilità di elusione della disposizione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c).
Il Tribunale ha, quindi, evidenziato come la pendenza di un contenzioso sulla sanzione - quale quello in corso rispetto a Manutencoop - non potesse essere ritenuta circostanza idonea a paralizzare l'effetto potenzialmente escludente della decisione dell'AGCM. La stazione appaltante avrebbe, dunque, dovuto tenere conto dei fatti accertati con provvedimento dell'Autorità nel 2015, nonché valutare la loro idoneità ad integrare una causa di esclusione dalla gara in questione.
Il giudice amministrativo ha, inoltre, sottolineato che le misure di self-cleaning (ossia quelle misure tese a rimuovere un’accertata causa di esclusione) adottate da parte di Manutencoop, successivamente alla decisione dell'AGCM, pur essendo virtualmente in grado di sanare la causa di esclusione, non erano state fatte oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante e non erano in alcun modo menzionate nella motivazione di non esclusione. Il TAR ha, dunque, lasciato intendere come misure di self-cleaning possano sanare la causa di esclusione, costituita dall'accertamento della realizzazione di un illecito antitrust ma, al contempo, ha chiarito che l'idoneità delle misure stesse deve essere oggetto di esplicita valutazione da parte della stazione appaltante.
Qualche giorno dopo l’adozione della sentenza in commento, sul tema è intervenuta anche l'AGCM, pubblicando un parere contenente una serie di osservazioni che in parte si allineano ma, per altro verso si discostano, dai principi enunciati dal giudice amministrativo.
In effetti, sia il TAR che l'AGCM hanno ritenuto - nei rispettivi provvedimenti – che l'illecito antitrust grave integri la fattispecie di grave illecito professionale di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del Codice degli Appalti e, quindi, possa costituire il presupposto di una causa di esclusione da una gara di appalto. Inoltre, sussiste la possibilità di rimediare alla causa di esclusione ponendo in essere misure di self-cleaning, la cui congruità, però, deve essere oggetto di valutazione da parte delle stazioni appaltanti. A tal proposito, l'AGCM ha fornito indicazioni circa la natura delle misure di self-cleaning che potrebbero assumere rilievo nella valutazione: la sostituzione del management responsabile dell'illecito, l'adozione di efficaci programmi di compliance, l'adesione a programmi di clemenza che consentano l'accertamento dell'illecito o di altri illeciti.
Peraltro, se da un lato l'AGCM ribadisce l'idoneità di illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare a valere quale causa di esclusione da gara pubblica, dall'altro la stessa ritiene necessario un accertamento definitivo dell'illecito antitrust, inteso come intervenuta inoppugnabilità dell'accertamento dell'AGCM o pronuncia definitiva del giudice amministrativo per procedere all'esclusione - in ciò discostandosi dalla posizione espressa dal TAR ed allineandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-470/13, Generali-Providencia Biztosító, del 18 dicembre 2014).
Si scontrano così due prospettive: una nazionale e più tradizionale, secondo cui il provvedimento è definitivo in quanto efficace; l'altra, di matrice europea, per cui il provvedimento diviene definitivo, sul piano dell'accertamento, solo a seguito della sua conferma giudiziale.
Alla luce di quanto sopra, i diversi interventi recentemente registrati, pur fondati su una lettura interpretativa comune della rilevanza dell'illecito antitrust come illecito professionale grave, lasciano ancora aperta un'area di significativa incertezza per gli operatori economici e le stazioni appaltanti. E' auspicabile quindi un intervento chiarificatore da parte del Consiglio di Stato sulle materie in oggetto.
Avv. Giuseppe Acierno