Rubrica aggiornamento giurisprudenziale. Novembre 2019
Appalti, dal primo gennaio soglie Ue più basse: 5,35 milioni per i lavori, 214mila euro per i servizi.
Dal primo gennaio 2020 le soglie per la pubblicazione degli appalti di livello europeo scenderanno a un valore più basso di quello attuale. Si tratta della prima revisione al ribasso dal 2010 a oggi.
Negli ultimi anni, infatti, i regolamenti di durata biennale che stabiliscono il valore oltre il quale le stazioni appaltanti devono sottostare alle regole di pubblicazione e trasparenza garantite dalle norme europee avevano sempre ritoccato al rialzo le soglie. Ora, invece, si è proceduto con una riduzione media del 3,5% degli importi di riferimento.
La pubblicazione dei nuovi regolamenti è avvenuta ieri in Gazzetta europea.
Più in dettaglio la nuova soglia di riferimento per i lavori pubblici e le concessioni sarà fissata a 5.350.000 euro contro gli attuali 5.548.000. Per i servizi e le forniture la soglia di riferimento viene invece stabilita a quota 214.000 euro contro gli attuali 221mila, salvo che a bandire la gara non sia un'autorità governativa centrale, nel qual caso si scende a 139.000 euro dagli attuali 144mila. La soglia di riferimento per servizi e forniture dei settori speciali e la difesa verrà, invece, fissata a 428mila euro rispetto agli attuali 443mila.
Le nuove soglie entreranno in vigore dal primo gennaio 2020 e resteranno in vigore per due anni.
Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 7397/2019: nelle gare di progettazione i progetti svolti per i privati sono valutabili solo se i lavori sono stati realizzati.
Nelle gare tra progettisti di opere pubbliche, i servizi svolti per committenti privati sono valutabili, ma solo a condizione che i lavori relativi siano stati eseguiti e ultimati, con adeguata prova. Lo sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza in commento.
Invece, per valutare i servizi di progettazione svolti per i committenti pubblici, basta il loro inserimento nell’ambito di una procedura amministrativa, cioè basta che siano stati formalmente approvati dal committente. Se, quindi, un committente pubblico ha solo aggiudicato una gara per servizi di progettazione, tali servizi sono valutabili in gare successive, senza che abbia rilievo la circostanza che i lavori progettati non siano stati realizzati.
Ciò perché l’art. 263 del d.P.R. n. 207/2010 esclude la rilevanza della “mancata realizzazione dei lavori” solo nel caso di committente pubblico, perché contiene un rinvio al precedente art. 252, sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, cioè ai servizi (con committente pubblico) iniziati, ultimati e approvati. Una seconda parte dell’art. 263 riguarda anch’essa i servizi di progettazione, ma non quelli affidati dalla PA, bensì dai privati. Per questi ultimi, con una previsione che il Consiglio di Stato ritiene autonoma rispetto alle progettazioni per committenti pubblici, non vi è alcun accenno alla mancata realizzazione.
Una diversità di trattamento, questa, giustificata dalla diversità soggettiva dei destinatari dei servizi di progettazione, in particolare perché la pubblica amministrazione “offre garanzie di certificazione anche in mancanza della concreta attuazione del progetto”. Le stesse garanzie, in caso di servizi di progettazione per committenti privati, possono essere valutate solo se le attività progettuali affidate da questi “abbiano ricevuto concreto svolgimento mediante l’esecuzione dei lavori”. Per i progetti privati si rimedia all’assenza degli obblighi di verifica preventiva con l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, circostanza che consente di avere garanzie sull’affidabilità, adeguatezza e coerenza dei servizi di progettazione svolti.
Anche in altri settori il lavoro per il committente privato viene valutato in modo diverso rispetto a quello prestato al committente pubblico. Ad esempio, nel settore della pubblica istruzione si sono dovute attendere le leggi nn. 62/2000 e 333/2001 per ottenere l’equiparazione del servizio di insegnamento nelle scuole paritarie rispetto a quello prestato nelle scuole pubbliche.
Tornando alla progettazione di opere private, è ragionevole subordinare la valutabilità degli incarichi alla esibizione dei certificati di buona e regolare esecuzione, fermo l’obbligo di fornire, su richiesta della stazione appaltante, la documentazione; e cioè atti autorizzativi, concessori, ovvero il certificato di collaudo, copia del contratto e delle fatture inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione che si chiede di valutare.